1. Pubblico impiego – Concorsi – Commissione giudicatrice – Sostituzione – Riapprovazione implicita degli atti – Legittimità 
2. Pubblico impiego – Concorsi – Avviso convocazione prova orale – Intempestività  dell’invio – Conseguenze – Alterazione equilibrio psicofisico del candidato  – Prova   – Necessità  

1. In caso di sostituzione dei membri della Commissione giudicatrice è legittima un’implicita riapprovazione degli atti precedenti, ancorchè espressa solo formalmente sub specie di presa d’atto, risultando in tal modo comunque garantita la continuità  anche sotto il profilo formale delle operazioni del procedimento concorsuale.
2. E’ legittimo l’operato della Commissione giudicatrice nel caso di una presunta intempestività  della consegna dell’avviso di convocazione della prova orale, qualora non si dimostri da parte del candidato/ricorrente, di aver subito  disagio psichico e/o alterazione dell’equilibrio psicofisico quale conseguenza dell’asserita intempestività  dell’avviso, in virtù del principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”.

N. 00974/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2011, proposto da: 
Nicola Magrone, Aurelia Sardone, Francesco Lomurno, rappresentati e difesi dall’avv. Cristiano Stefani’, con domicilio eletto presso Cristiano Stefani’ in Bari, p.zza Eroi del Mare, 5; 

contro
Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Egizio, con domicilio eletto presso Roberta Egizio in Bari, via Putignani N. 291; 

nei confronti di
Domenico Buonanno, non costituito; 

per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari,
– della determinazione dirigenziale n. 155/IMP del servizio Personale del 29.12.2010, avente ad oggetto procedura selettiva interna per titoli ed esami per la copertura di n. 10 posti (elevati a 18) di Istruttore Amministrativo, categoria “C”. Approvazione atti della Commissione Esaminatrice, pubblicata all’Albo Pretorio il 28.01.2011;
– di ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso, benchè non conosciuto, adottato dalla Provincia di Bari nella vicenda de quo, ivi compresi la graduatoria di merito e l’inquadramento dei vincitori nella categoria “C”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti C. Stefanì e avv. R. Egizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale recante l’approvazione della graduatoria finale della procedura di selezione interna per titoli ed esami finalizzata alla copertura di numero 10 posti (portati a 18) di istruttore amministrativo categoria C, indetta dall’Amministrazione Provinciale di Bari.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1) Violazione e falsa applicazione di norma regolamentare di cui all’art. 14 comma 8 lett. a) del Regolamento dei Concorsi della Provincia di Bari. Eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione del principio di trasparenza e affidamento procedimentale nonchè del principio di buon andamento dell’amministrazione;
2) Violazione e falsa applicazione di norma regolamentare di cui all’art. 14 comma 1 lett. a) del Regolamento dei Concorsi della Provincia di Bari. Eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione del principio di trasparenza e affidamento procedimentale nonchè del principio di buon andamento dell’amministrazione;
3) violazione e falsa applicazione di norma regolamentare di cui all’art. 14 comma 8 del Regolamento dei Concorsi della Provincia di Bari. Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza e di affidamento procedimentale nonchè del principio di buon andamento dell’amministrazione;
4) violazione e falsa applicazione di norma regolamentare di cui all’art. 26 del Regolamento dei Concorsi della Provincia di Bari. Eccesso di potere per contrasto con la disposizione di cui all’art. 7.6. del Bando di Concorso. Inosservanza del principio di trasparenza e di affidamento procedimentale nonchè del principio di buon andamento dell’amministrazione;
5) Violazione e falsa applicazione di norma regolamentare di cui all’art. 28 comma 3 del Regolamento dei Concorsi della Provincia di Bari. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione del principio di parità  di trattamento nonchè del principio di affidamento procedimentale e di buon andamento dell’amministrazione.
6) violazione e falsa applicazione di norma regolamentare in relazione all’art. 28 comma 4 del regolamento dei Concorsi della Provincia di Bari. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Inosservanza del principio di parità  di trattamento nonchè di affidamento procedimentale e di buon andamento dell’amministrazione. Illogicità  manifesta.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Bari contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 9.6.2011, con ordinanza 526/2011 si è dato atto della dichiarazione di rinuncia all’istanza cautelare resa dai ricorrenti a mezzo del procuratore costituito.
All’Udienza del 16 febbraio 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
àˆ anzitutto infondato il primo motivo di censura, con cui si deduce violazione dell’art. 14 comma 1 lett. a) del Regolamento del Concorsi della Provincia di Bari approvato con delibera giuntale n. 194 del 6.11.2010, in relazione alla circostanza che sarebbe stato nominato Presidente della Commissione il Dott. Michele Petruzzellis, vicesegretario generale, e non invece il direttore generale dell’ente ovvero un dirigente di comprovata specifica esperienza.
Ed invero, come eccepito dalla difesa dell’Amministrazione, la predetta nomina risulta perfettamente conforme al Regolamento dei Concorsi all’epoca vigente (con riferimento alla data di indizione del concorso), che è quello approvato con delibera giuntale 108/2007, come modificata con delibera n. 48/2008 (art. 14) e non già  il nuovo Regolamento, entrato in vigore in virtù della successiva delibera 194/2010.
Risulta altresì infondato il secondo motivo di censura, per le medesime considerazioni di cui sopra, atteso che la nomina dell’Ing. Mario Anastasia, in sostituzione del Dott. Petruzzellis e a seguito della rinuncia da parte di quest’ultimo, è stata disposta sempre nella vigenza del precedente Regolamento dei Concorsi e atteso che il nominato risultava in possesso di tutti i richiesti requisiti, in quanto dirigente di comprovata specifica esperienza.
àˆ infondato il terzo motivo di censura, con cui i ricorrenti deducono illegittimità  degli atti in quanto, dopo la sostituzione di due componenti, la Commissione così rinnovata non avrebbe proceduto alla formale riapprovazione di tutti gli atti precedentemente posti in essere dalla Commissione nella sua originaria composizione (art. 14 comma 8 del nuovo Regolamento).
Rileva in contrario il Collegio che, come risulta anche dalla mera lettura del verbale numero 13 del 13.12.2010, la nuova Commissione, attraverso la formale presa d’atto dell’elenco degli ammessi, delle domande di accesso e degli altri atti posti in essere dalla Commissione nella precedente composizione, ha implicitamente manifestato volontà  di riapprovazione degli atti precedenti, integrandosi una approvazione implicita, ancorchè espressa solo formalmente sub specie di presa d’atto, risultando in tal modo comunque garantita la continuità  anche sotto il profilo formale delle operazioni del procedimento concorsuale.
àˆ infondato il quarto motivo di censura con cui si deduce che la comunicazione del giorno di espletamento della prova orale sarebbe stata data ai candidati ammessi con due successive note fra loro contraddittorie e con inosservanza del termine minimo di intervallo fra comunicazione e prova, con conseguente compromissione e alterazione del livello di concentrazione dei candidati e del loro equilibrio psicofisico.
Rileva viceversa il Collegio che le intervenute modificazioni nella composizione della Commissione e la nuova normativa nel frattempo intervenuta (d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010) non consentivano di poter procedere all’assunzione dei vincitori oltre il termine del 31.12.2010.
Deve pertanto ritenersi legittimo l’operato della Commissione finalizzato a garantire l’interesse pubblico alla copertura dei posti e l’interesse dei candidati alla nomina, senza peraltro considerare la genericità  della censura, atteso che – al di là  della dedotta violazione formale – non risulta in alcun modo indicato nè provato il rilevante livello di compromissione dell’equilibrio e della concentrazione dei candidati e la relativa incidenza sull’espletamento della prova e, in definitiva, sulla legittimità  degli atti della Commissione.
Appare infatti evidente, facendo normale applicazione del principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”, che i ricorrenti avrebbero dovuto fornire documentazione medica comprovante il disagio psichico e l’alterazione dell’equilibrio psicofisico come conseguenza della asserita intempestività  dell’avviso di convocazione della prova,trovando viceversa applicazione il principio generale desumibile dall’art. 21 octies della legge 241/90.
àˆ infondato il quinto motivo di censura con cui si deduce che la Commissione esaminatrice non avrebbe – nella seduta 18.12.2010 – assicurato pari durata del tempo di espletamento della prova, avendo viceversa previsto che “la prova sarà  conclusa solo quando lo riterrà  il candidato stesso”.
Deve in proposito rilevarsi che tale termine aperto, finalizzato a garantire ai candidati di poter compiutamente esporre gli argomenti della prova e la loro compiuta trattazione, è stato garantito indistintamente a tutti i candidati, risultando conseguentemente rispettato nella sostanza il disposto di cui all’art. 28 comma 3 del citato Regolamento dei Concorsi, con pieno rispetto della par condicio.
àˆ infine infondato il sesto motivo di censura con cui i ricorrenti deducono l’insufficienza del giudizio espresso con voto numerico ai fini della motivazione dello stesso, in assenza peraltro della preventiva definizione di puntuali criteri di valutazione da parte della Commissione.
Rileva in proposito il Collegio che anzitutto i quesiti da porre ai singoli candidati sono stati giustamente determinati immediatamente prima dell’inizio della prova orale, in conformità  del disposto di cui all’art. 28 comma 2 del Regolamento citato.
Deve inoltre osservarsi che nel caso di specie, in relazione alla natura ed al contenuto della prova d’esame, nonchè in relazione alla discrezionalità  tecnica delle valutazioni della Commissione, il giudizio espresso di voto alfanumerico risulta adeguato, oltre che in sintonia con consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, soprattutto in considerazione della specifica natura della prova e degli argomenti trattati, non compatibile con una predeterminazione di astratti criteri proprio in ragione della complessità .
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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