1. Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Carburanti – Art. 13, L.R. Puglia n. 21/2009 – Limite di capacità  di 30 metri cubi – Interpretazione 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –   Esercizio tardivo poteri inibitori p.A. in relazione a D.I.A. illegittima – Annullamento giurisdizionale – Impossibilità  –  Ex art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990

1. Il limite di capacità  di 30 metri cubi di cui all’art. 13, L.R. Puglia n. 21/2009 (concernente la potenza massima dell’impianto di distribuzione di carburante globalmente considerato), si riferisce non solo gli impianti che erogano esclusivamente G.P.L., ma anche a quelli che, oltre al G.P.L. distribuiscono altri carburanti, dovendosi ritenere tale interpretazione più confacente al dato testuale e alla ratio della norma (nella specie, il TAR ha rigettato il ricorso avverso il diniego sull’istanza di potenziamento – con il G.P.L. – di un punto vendita carburanti, sul presupposto che il limite di 30 metri cubi prescritto dalla legge non riguardi soltanto il potenziamento bensì l’intera capacità  dell’impianto globalmente considerato). 
2. Non può disporsi l’annullamento del provvedimento con il quale la p.A. abbia tardivamente esercitato il suo potere inibitorio a fronte di una D.I.A., allorchè l’attività  comunicata sia manifestamente in contrasto con inderogabili prescrizioni normative e tanto in applicazione sia dell’art. 21 octies, co. 2, L. n. 241/1990, sia alla nuova latitudine assunta dal sindacato giurisdizionale, non limitata all’atto ma estesa al rapporto sottostante.
                                                             * * *
Vedi Cos. di Stato, sez. V, sentenza 16 aprile 2013, n. 2089 – 2013; ordinanza 11 dicembre 2012, n. 4812 – 2012ordinanza 29 agosto 2012 n. 3459 – 2012  ric. n. 5506 – 2012;
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N. 00958/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2012, proposto da: 
Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14; 

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi n.23; Agenzia delle Dogane; 

per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare,
-del provvedimento prot. n. 11224 dell’1.2.2012 avente ad oggetto “Potenziamento con il prodotto GPL di un punto vendita carburanti sito in Foggia Corso del Mezzogiorno – P.V. n. 9283”, con cui il Responsabile Tecnico dello Sportello Unico per le Attività  Produttive del Comune di Foggia ha comunicato a ENI S.p.a. che “in riferimento alla Denuncia di Inizio Attività  di cui in oggetto, si comunica quanto segue: l’intervento risulta in contrasto con l’art. 13 della L.R. Puglia n. 21/2009. Per i motivi su esposti si ordina pertanto di non effettuare l’intervento previsto”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, e, in particolare, ove occorra:
– del provvedimento prot, n. 2011°-12871 avente ad oggetto “OLI MINERALI – Parere per modifica e potenziamento con GPL dell’impianto distribuzione carburanti per autotrazione “AGIP” sito lungo il Corso del Mezzogiorno-Foggia” dell’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Foggia, nella parte in cui il medesimo Ufficio ha segnalato che “il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle distanze di sicurezza degli impianti di GPL previste dall’art. 13 della L.R. n. 21 del 12.10.2009” del 5.10.2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Sergio De Giorgi, su delega dell’avv. E. Sticchi Damiani e avv. M. Barbato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, notificato in data 29.3.2012 e depositato il 2 aprile successivo, il Comune di Foggia ha esercitato i poteri inibitori in relazione alla D.I.A. presentata dalla società  odierna ricorrente per il potenziamento -con il prodotto GPL- di un punto vendita carburanti sito in territorio comunale, rilevando il contrasto con l’art.13 della l.r. n.21/2009.
Parte ricorrente deduce due motivi di gravame. Con il primo lamenta il mancato esercizio dell’autotutela sul presupposto della decorrenza del termine ultimo per l’esercizio dei poteri inibitori alla data di adozione dell’atto gravato.
Con il secondo motivo nega, sul piano sostanziale, l’invocato contrasto con il richiamato art.13, assumendo che la norma vada interpretata nel senso che il rispetto delle distanze ivi prescritte riguardi l’ipotesi in cui l’ampliamento superi la capacità  di 30 metri cubi; ciò che non è nella specie in cui la denunzia concerne un ampliamento che sarebbe esattamente pari alla soglia di legge.
2.- Il gravame non può trovare accoglimento.
2.1.- Invertendo l’ordine logico e prendendo le mosse dal secondo motivo poichè afferente al merito della controversia, sebbene non possa negarsi che la formulazione dell’art.13 in esame dia adito a dubbi interpretativi, deve ritenersi più confacente al dato testuale e alla ratio della norma un’interpretazione che riferisca la capacità  di 30 metri cubi, espressamente definita “complessiva”, all’impianto di distribuzione globalmente considerato. Il legislatore regionale, plausibilmente, ha inteso tutelare gli impianti di distribuzione carburanti e GPL imponendo particolari precauzioni, per esigenze di sicurezza e salvaguardia delle persone contro i rischi di incendio ed esplosione, individuando come soglia di rischio una capacità  erogativa superiore -nel complesso- a 30 metri cubi.
Nè può distinguersi tra impianti che erogano esclusivamente GPL da quelli che erogano GPL in aggiunta al carburante, applicando le prescrizioni contestate soltanto ai primi. Una simile distinzione mal si concilierebbe con l’obiettivo perseguito dalla disposizione in esame e non troverebbe aggancio nel dato testuale. Deve invero osservarsi sotto tale ultimo profilo che, accedendo ad una simile conclusione, il richiamo -contenuto in apertura di disposizione- anche agli “impianti di distribuzione carburanti”, oltre che a quelli di GPL, non avrebbe alcun senso nel contesto di una norma dichiaratamente preordinata alla “sicurezza impianti Gas petrolio liquefatto – GPL”.
Nella specie, come si ricava dal parere reso in data 5.10.2011 dall’Agenzia delle dogane, già  la capacità  erogativa originaria dell’impianto di carburanti in discussione superava la soglia predetta.
2.2.- Considerato, dunque, che la denunzia di parte ricorrente contrasta -sotto un profilo sostanziale- con la normativa di settore, non può acquisire valore dirimente l’altra delle riportate censure; quella cioè articolata nel primo motivo.
Non può invero dubitarsi che all’atto di adozione dell’atto impugnato fosse spirato il termine per l’esercizio del potere inibitorio pur assumendosi come dies a quo -secondo le corrette indicazioni
della difesa comunale- la data di comunicazione all’Amministrazione del parere dei Vigili del fuoco (il 29 novembre 2011) e non già  quella di adozione. Tuttavia, in virtù di un principio generale ormai immanente al nostro ordinamento, ancorato all’art.21 octies, comma 2, della legge n.241/90 nonchè in considerazione della nuova latitudine assunta dal sindacato giurisdizionale, non più limitata all’atto ma estesa al rapporto sottostante, l’irregolarità  formale è divenuta recessiva rispetto alla legittimità  sostanziale dell’attività  amministrativa; sicchè, nella specie, la violazione di disposizioni a carattere in ultima analisi procedimentale non può condurre all’annullamento di un atto che ha inteso neutralizzare gli effetti di una D.I.A. che si pone in contrasto con inderogabili prescrizioni normative, preordinate alla tutela della sicurezza pubblica.
3.- Il ricorso va quindi respinto. Il Collegio ritiene tuttavia di procedere alla compensazione delle spese di giudizio in considerazione della scarsa chiarezza della normativa considerata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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