1. Giurisdizione – Pubblico impiego  – Indennità  fine rapporto – Opposizione e decreto ingiuntivo – Giurisdizione G.A. – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Ricorso monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Inamissibilità  per decadenza – Fattispecie 

1. Sussiste  la giurisdizione del giudice amministrativo, e non del giudice del lavoro, in un giudizio la cui natura non sia specificamente previdenziale, nel caso in cui la controversia riguardi una pretesa connessa al rapporto di lavoro di pubblico impiego (nella specie, il ricorrente ha chiesto l’ingiunzione nei confronti della Regione Puglia e/o E.R.S.A.P. per il pagamento dovuto a titolo di quota di indennità  di fine rapporto ex art. 2, L.R. n. 22/1983 relativa al rapporto di lavoro decorrente dal 1.6.1973 al 31.5.1985 e cessato dopo il passaggio all’E.R.S.A.C.  il 31.5.1995).
2. E’ inammissibile il ricorso monitorio  proposto innanzi al giudice del lavoro e, a seguito di declinatoria della giurisdizione, tramite la translatio iudicii, al giudice amministrativo per decadenza e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato, previo accoglimento dell’opposizione, se non risulti rispettato nel giudizio originario il termine decadenziale del 15.9.2000 previsto dalla norma di cui all’art. 69, D.Lgs. n. 165/2001 per l’instaurazione del giudizio relativo a controversie di pubblico impiego attinenti al periodo di lavoro antecedente al 30.6.1998 (nella specie, non è stato rispettato il citato termine decadenziale in quanto il credito azionato in giudizio dal ricorrente attiene al periodo di lavoro decorrente dall’1.6.1973 al 31.5.1985 cessato al 31.5.1995).
* * * 
Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 6 marzo 2013, n. 1374 – 2013; ric. n. 133 – 2013
* * * 
Vedi TAR, ric. n. 1690 – 2012

N. 00944/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2011, proposto da: 
Domenico Mattiello, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Aprea, con domicilio eletto presso Antonio Aprea in Bari, via Trevisani, n.106; 

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso Antonella Loffredo in Bari, Sett. Leg. Reg. Lgm. Nazario Sauro, N.33; 

nei confronti di
E.R.S.A.P.; 

per l’opposizione al d.i. n. 282/2011 di questo tar,
con cui è stato ingiunto alla Regione Puglia e all’ERSAP il pagamento della complessiva somma di Euro 7.104,56 oltre interessi di legge e svalutazione secondo indici istat a far data dal 28/9/2010 e spese legali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Marica Dolciamore, su delega dell’avv. A. Aprea e avv. A. Loffredo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione depositato il 1.4.2011 il ricorrente ha chiesto a questo Tar di ingiungere alla Regione Puglia e/o all’ERSAP (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia), il pagamento della somma indicata in epigrafe, oltre accessori e spese di lite, dovuta a titolo di quota di indennità  di fine rapporto ex art. 2 l.r. n.22/83, relativa al rapporto di lavoro intercorso tra l’istante e l’ERSAP(poi transitato nei ruoli dell’ERSAC – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Campania), decorrente dal 1.6.1973 al 31.5.1985 e cessato, dopo il passaggio all’ERSAC, al 31.5.1995.
Il ricorso è stato accolto nei confronti di entrambe le amministrazioni intimate (Regione Puglia ed ERSAP) con l’emanazione del decreto ingiuntivo di questo Tar n. 282/2011.
La Regione intimata ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando in punto di diritto la spettanza della somma reclamata.
All’udienza del 27.4.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il decreto ingiuntivo va revocato, per come di seguito precisato.
Il Collegio, ex officio, ha, infatti, rilevato e sottoposto alle parti (v. verbale di udienza) la questione relativa alla decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 69 d.lgs 165/2001.
In merito si osserva quanto segue.
Il ricorso risulta proposto dinanzi al Giudice del Lavoro, inizialmente investito dell’odierna controversia, in data 1.8.2002.
Il giudizio si è concluso con sentenza di difetto di giurisdizione fondata sulla natura non specificamente previdenziale (in quanto non dovuta da un ente preposto all’assicurazione generale obbligatoria) della prestazione richiesta, bensì latamente e genericamente tale, idonea, per ciò, a qualificare la controversia come inerente a pretesa connessa al rapporto di lavoro di pubblico impiego (nello specifico inerente ad emolumento di fine rapporto).
Su tale qualificazione ha concordato anche la parte ricorrente che, infatti, non ha appellato la sentenza de qua, ma ha ritenuto di riassumere o comunque di instaurare il giudizio dinanzi al G.A.
Anche il Collegio condivide tale ricostruzione, ritenendo la controversia afferente il rapporto di pubblico impiego.
Tanto premesso, pur volendosi accedere alla tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui la data di proposizione del ricorso dinanzi al G.L. vale a segnare la data di esercizio dell’azione anche dinanzi al G.A. (in ragione della traslatio iudicii), deve tuttavia rilevarsi che non risulta rispettato il termine decadenziale del 15.9.2000, previsto dalla norma di cui all’art. 69 d.lgs. 165/2001, per l’instaurazione del giudizio relativo a controversie di pubblico impiego attinenti al periodo di lavoro antecedente al 30.6.1998 (ipotesi che ricorre nel caso in esame in quanto il credito azionato in giudizio dal ricorrente attiene il periodo di lavoro decorrente dal 1.6.1973 al 31.5.1985, cessato al 31.5.1995, previo transito nei ruoli dell’ERSAC dall’ERSAP) .
Il ricorso monitorio è, pertanto, inammissibile per decadenza e, conseguentemente il d.i. va revocato, previo accoglimento dell’opposizione.
Deve, peraltro, rilevarsi che il d.i. opposto risulta emesso nei confronti sia dell’ERSAP sia della Regione Puglia, mentre l’opposizione è stata proposta solo da quest’ultima.
Non risulta in atti se il d.i. sia stato notificato anche nei confronti dell’ERSAP ovvero sia divenuto nelle more inefficace (v. art. 644 cpc), in ogni caso, posto che l’opposizione è stata proposta solo da uno degli intimati (Regione Puglia) e il decreto ingiuntivo si atteggia, in questo caso, come atto plurimo (cioè incidente su cause scindibili), l’opposizione e la conseguente revoca non può che avere riguardo solo alla posizione del creditore opponente (cioè la Regione Puglia), restando impregiudicata la posizione dell’ERSAP e ferma restando l’applicabilità  dell’art. 1306, co 2, cc.
Le spese possono essere integralmente compensate atteso che la questione risolutiva della controversia è stata rilevata d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’opposizione, dichiarando il ricorso per decreto ingiuntivo inammissibile per decadenza ex art. 69 d.lgs. 165/2001 e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo di questo Tar n. 282/2011 nei confronti della Regione Puglia.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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