1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – In materia di accreditamento sanitario – Ricorso – Termini – Rito abbreviato – Non sussiste
2. Sanità e farmacie – Servizio sanitario – Autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie – Dimissioni del soggetto autorizzato – Decadenza dall’autorizzazione per rinuncia ai sensi dell’art. 10 L.R. n. 8/2004
3. Sanità e farmacie – Servizio sanitario – Autorizzazione realizzazione strutture ed esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie – Revoca ai sensi dell’art. 27, L.R. n. 8/2004 per carenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
4. Sanità e farmacie – Servizio sanitario – Autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie – Trasferimento del presidio in altra sede ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 8/2004 – Presupposti
5. Processo amministrativo – Motivi aggiunti avverso una mera presa d’atto del provvedimento di revoca dell’autorizzazione concessa in precedenza al privato – Concreta lesività – Non sussiste – Improcedibile per originario difetto di interesse
6. Risarcimento del danno – Domanda risarcitoria – Rigetto della domanda impugnatoria – Infondatezza
1. E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca dell’accreditamento transitorio con il SSR ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. giacchè, trattandosi di materia soggetta a rito ordinario, detto provvedimento non è soggetto alla dimidiazione dei termini di impugnazione.
2. Le “dimissioni dal SSN” del soggetto autorizzato alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie configurano l’ipotesi di decadenza dall’autorizzazione per rinuncia ai sensi dell’art. 10, L.R. n. 8/2004.
3. E’ legittima la revoca dell’autorizzazione transitoria per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nel caso in cui la struttura (ab initio o per sopravvenute ragioni) sia carente dei requisiti previsti per il rilascio della medesima autorizzazione, determinadosi altrimenti una situazione di illegalità e di violazione del principio comunitario della libera concorrenza.
4. Le ipotesi di trasferimento della struttura sanitaria in altra sede disciplinate dall’art. 29, L.R. n. 8/2004, riguardano i casi in cui, a seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale di cui alla L.R. 8/2004, vi sia la necessità di adeguare i requisiti per l’accreditamento provvisorio – già pienamente posseduti – a quelli imposti dalla nuova normativa ovvero di provvedere a forme di manutenzione della struttura per garantire il mantenimento dei requisiti stessi (nella specie, il TAR ha rilevato l’infondatezza della tesi del ricorrente per la quale la richiesta di trasferimento in esame fosse idonea a superare le deficienze già rilevate nella struttura originaria, inibendo la revoca dell’accreditamento).
5. E’ improcedibile per originario difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti rivolto contro un atto che si atteggia come mera presa d’atto del provvedimento (lesivo) di revoca dell’autorizzazione concessa in precedenza al privato (nel caso di specie, l’accreditamento con il SSR), privo, pertanto, di autonoma lesività e soprattutto meramente consequenziale dell’atto impugnato con il ricorso principale, idoneo a travolgere – laddove accolto – con portata caducante, anche quest’ultimo.
6. Il rigetto della domanda impugnatoria determina l’infondatezza della domanda risarcitoria formulata nel ricorso principale ed in quello per motivi aggiunti.
N. 00940/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Dr. Fernando Sanapo “Laboratorio di Analisi Cliniche del Dott. Fernando Sanapo-Bari”, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso Giuseppe Chiaia Noya in Bari, via Manzoni n.15;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Lucrezia Girone e Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31-33;
Azienda Sanitaria Locale Bari;
per l’annullamento
– della Determinazione Dirigenziale n. 516 del 22.12.2010 del dirigente del Servizio PGS (Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria) della Regione Puglia, notificata il 24.01.2011 -di revoca del transitorio accreditamento con il SSR del “Laboratorio di analisi Cliniche del Dott. Fernando Sanapo -Bari”, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 8/04 e s.m.i. (All. 4);
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorchè non conosciuti alla ricorrente.
nonchè per il risarcimento del danno
– da parte della ASL BA, a norma dell’art. 2 – bis della L. 241/90, in conseguenza del ritardo della predetta amministrazione nella conclusione del procedimento di propria competenza, solidamente alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della L. 241/90.
E con Motivi Aggiunti:
– della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari del 28.04.2011, n. 791/DG, non conosciuta comunicata con nota del Direttore Generale della ASL Bari del 06.06.11, prot. n. 97681/1, pervenuta successivamente, portante la presa d’atto della Determina Dirigenziale prot. n. 616 del 22.12.10 del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria – della Regione Puglia, per la conclusione del procedimento di revoca del transitorio accreditamento con il SSR del “Laboratorio di analisi Cliniche del Dott. Fernando Sanapo – Bari”, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 8/04 e s.m.i.;
– ove occorra, della nota del Direttore Generale della ASL Bari del 06.06.11, prot. n. 97681/1, pervenuta successivamente;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorchè non conosciuti alla Ricorrente.
Per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti A. Garofalo e L. Girone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è titolare del “Laboratorio di analisi Cliniche del Dott. Fernando Sanapo – Bari”, provvisoriamente accreditato per la branca di Patologia Clinica, con sede in Bari, alla Via Cairoli n. 60.
Il 1 Dicembre 2010, sulla base degli esiti di precedenti sopralluoghi del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, compiuto nella sede di Bari del ricorrente, la Regione Puglia- Servizio PGS (nota prot. A00-81/5351/Coord) comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento, ai sensi dell’art.27 della L.R. n.8/04, con la motivazione che detta sede risultava “carente dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi”.
In data 4 Dicembre 2010, il ricorrente, al fine di conseguire l’accreditamento istituzionale della struttura, presentava istanza di autorizzazione al trasferimento, ai sensi dell’art.29 LR 8/04 e s.m.i, per adeguarsi ai requisiti strutturali di cui al Reg. Reg. n. 3/05, in struttura sedente in diverso comune barese (Mola di Bari), compreso in diverso distretto della ASL BA.
Con raccomandata A.R. del 14.12.2010, il ricorrente formulava documentate osservazioni in merito alla revoca dell’accreditamento ed in merito alla idoneità della nuova struttura, regolarmente autorizzata.
Il 22 Dicembre 2010, con il provvedimento impugnato, il Dirigente del Servizio PGS della Regione Puglia, determinava ” di revocare il transitorio accreditamento con il SSR del Laboratorio di Analisi “dott. Fernando Sanapo” cod. reg 676023, con sede in via Cairoli n. 60 – Bari¦¦.atteso l’esito negativo delle verifiche del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA”
Impugna il provvedimento dirigenziale, estendendo le censure anche alla nota di presa d’atto – impugnata con il ricorso per motivi aggiunti-, sostenendo che non possa considerarsi legittimo un provvedimento di revoca assunto in pendenza di altro procedimento finalizzato ad accertare, da parte del competente SISP della ASL BA, la permanenza dei requisiti strutturali e tecnologici nella sede (già autorizzata) di Mola di Bari, assunta a sede definitiva del Laboratorio di analisi Cliniche del Dott. Fernando Sanapo.
In sostanza, il ricorrente non contesta (ed anzi ammette pacificamente) il difetto dei requisiti strutturali ed organizzativi della originaria sede in Bari, ma sostiene la necessaria interferenza tra i due procedimenti di revoca e trasferimento della sede per ottenere l’accreditamento istituzionale, pretendendo che iniziato il secondo, il primo debba necessariamente tener conto delle sopravvenienze derivanti dalla nuova sede proposta per il trasferimento.
Dopo aver dedotto che il termine di adeguamento ai requisiti è stato fissato al 31 Dicembre 2010, sicchè il Dirigente, nell’emanare l’impugnato provvedimento non ne avrebbe tenuto conto (v. punto 5) esposizione in fatto), censura in particolare:
I. La violazione delle norme sul procedimento di cui alla l. 241/90; l’eccesso di potere per contrasto con le previsioni dell’art. 1 del reg. reg. 18/09; l’eccesso di potere per contraddittorietà , carente istruttoria ed illogicità ; la violazione dei principi di cui all’art. 29 della L.R. n.8/04
La Regione Puglia avrebbe determinato la revoca dell’accreditamento senza tener conto della (sia pure incompleta) fase istruttoria del procedimento di trasferimento, ed in particolare:
1) disattendendo il parere favorevole sul fabbisogno del diverso distretto di destinazione del laboratorio, di competenza della ASL;
2) in difetto di verifica, da parte del competente SISP della ASL BA, della sussistenza dei requisiti strutturali e tecnologici richiesti dal Reg. Reg. n. 3/05 presso il laboratorio di Mola di Bari.
II. La violazione, sotto altro profilo della l. 241/90; l’eccesso di potere per carenza di presupposti e sviamento; la violazione dell’art. 29 della L.R. n. 8/04; l’inapplicabilità dell’art. 27 della L.R. n.8/04 in forza del combinato disposto dell’art. 29 della L.R. n. 8/04 e dell’art. 21-quinquies della l.n. 241/90 (mutamento della situazione di fatto e motivi di pubblico interesse).
L’impugnato provvedimento violerebbe l’art. 29 della LR 8/04, nella parte in cui dispone (co 4-bis, penultimo periodo) che “il trasferimento non comporta la sospensione nè la revoca dell’accreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all’acquisizione dell’accreditamento istituzionale”.
Detto comma sarebbe stato introdotto dal Legislatore per consentire, in via definitiva, di superare le “necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente”.
Sicchè sarebbe contraddittorio rispetto alla norma, dar luogo alla revoca di un accreditamento mentre sono in atto misure del privato finalizzate ad “adeguare¦i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente” mediante il richiesto trasferimento presso la nuova sede definitiva di Mola di Bari.
Tutti i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione e vanno respinti.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla difesa regionale, in quanto frutto di una evidente svista.
La resistente deduce, infatti, il mancato rispetto del termine di 30 giorni per l’esercizio dell’azione, mentre il termine per l’azione impugnatoria è pacificamente di 60 giorni (salvo ipotesi di riti abbreviati, nella specie non ricorrenti).
Rispetto ad esso, il ricorso è tempestivo.
Nel merito, l’esame dei motivi di ricorso non può prescindere dalla valutazione di una circostanza estremamente rilevante emersa dalle difese regionali ma taciuta dal ricorrente.
Costui, con nota datata 1.9.2010 aveva già comunicato all’ASL e alla Regione di “dimettersi dal SSN” con decorrenza in pari data.
Tanto vale a configurare l’ipotesi di decadenza dall’autorizzazione per rinuncia del soggetto autorizzato di cui all’art. 10 L.R. 8/2004.
Dati gli inevitabili riflessi della decadenza dell’autorizzazione sull’accreditamento (essendo la prima presupposto indefettibile per il secondo), già questo varrebbe a definire in modo tombale e negativo la pretesa del ricorrente.
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover esaminare le doglianze formulate che attengono, in verità , tutt’altro profilo.
La tesi sostenuta, sottesa a tutti i motivi di ricorso, può essere così riassunta:
le ipotesi di revoca di cui all’art. 27 LR cit (su cui è fondato il provvedimento impugnato) non troverebbero applicazione nell’ipotesi in cui la struttura accreditata, per superare le rilevate deficienze strutturali e/od organizzative, richiedesse il trasferimento ad altra sede adeguata (cioè dotata dei richiesti requisiti). In tal caso troverebbe applicazione l’art. 29 co 4 o 4 bis LR cit.
Risulta pertanto evidente che il punto nodale della controversia risiede nei rapporti tra le invocate disposizioni.
Per un più comprensibile esame delle stesse, ritiene il Collegio opportuno richiamarle.
L’ art 27 L.R. 8/04, rubricato “Sospensione e revoca dell’accreditamento”, prevede che:
“1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l’accreditamento e l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo.
2. L’accreditamento è revocato a seguito dal venir meno delle condizioni di cui all’articolo 21 [43].
3. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi che possano rappresentare pregiudizio rispetto ai livelli qualitativi dell’assistenza erogata dal soggetto accreditato, il Dirigente del Settore sanità dispone le necessarie verifiche ispettive. L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni.
4. L’accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo nonchè in conseguenza del rifiuto di stipula del contratto e del non rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.
5. La revoca dell’accreditamento comporta la revoca degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti con l’ASL di competenza [43].
6. La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal regol. reg. 3/2005, nonchè in caso di mancata applicazione agli addetti del corrispondente CCNL [43].
L’art. 29, la cui rubrica è dedicata alle “Norme transitorie e finali”, così recita :
“1. L’accreditamento transitorio viene prorogato, sino alla decorrenza dei termini di cui all’articolo 24, comma 11, lettera b), e comma 12, alle strutture e ai professionisti che richiedono l’accreditamento istituzionale, fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 24.
2. Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, il numero dei posti letto da confermare per l’autorizzazione all’esercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti minimi strutturali per l’area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, fatti salvi i posti già assegnati con la del. giunta reg. 1870/2002 previsti dal riordino della rete ospedaliera. Nel caso in cui il numero dei posti letto così calcolati risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie possono richiedere nuova autorizzazione per l’ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3). Nel caso in cui non sia richiesto l’aumento o il trasferimento, l’autorizzazione relativa ai posti letto eccedenti decade dalla data del provvedimento di rilascio dell’accreditamento istituzionale. Nel caso in cui il numero dei posti letto ricalcolati risulti inferiore rispetto alla dotazione minima di cui all’articolo 6, comma 2, le strutture sanitarie che non abbiano già provveduto possono inoltrare richiesta di adeguamento del numero dei posti letto o di trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3). In mancanza, l’autorizzazione all’esercizio per l’intera struttura decade. In entrambe le ipotesi, nel caso di richiesta di adeguamento del numero dei posti letto o di trasferimento presso nuova struttura, i termini per uniformarsi ai requisiti sono quelli di cui all’articolo 19, comma 3[44].
4. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, al fine di non interrompere l’erogazione dei servizi, la struttura sanitaria, previa comunicazione all’Azienda sanitaria inviata con preavviso non inferiore a giorni sessanta, può disporre, temporaneamente, il trasferimento del presidio in altra idonea sede, nell’ambito della stessa Azienda USL, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere. La comunicazione deve contenere:
a) l’indirizzo completo del presidio che s’intende temporaneamente trasferire;
b) l’indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento (che possono essere totali o parziali);
c) la data in cui avverrà il trasferimento;
d) l’indirizzo completo dei locali che s’intendono utilizzare per il trasferimento temporaneo;
e) la durata prevista del trasferimento;
f) la dichiarazione del legale rappresentante della struttura sanitaria autorizzata o accreditata transitoriamente che attesti la conformità dei nuovi locali sia alle norme di sicurezza che a quelle di carattere igienico-sanitario.
Alla comunicazione deve essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1:100 contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali che s’intendono utilizzare. Qualora ritenuto opportuno, l’Azienda USL competente, previa ispezione dei locali che saranno utilizzati per accogliere temporaneamente il presidio, può inibire il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e consistenti inadeguatezze strutturali e igieniche dei locali. A tal fine, il diniego deve essere adeguatamente motivato e circostanziato e deve essere notificato all’erogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego stesso, entro e non oltre dieci giorni prima della data prevista per il trasferimento. Nel caso in cui non vi sia alcuna comunicazione entro i sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il trasferimento s’intende autorizzato.
4 bis Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all’articolo 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell’ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione nè la revoca dell’accreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all’acquisizione dell’accreditamento istituzionale. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 4, per quanto compatibili[47].
4 ter. In deroga a quanto previsto all’articolo 24, comma 4, le strutture provvisoriamente e transitoriamente accreditate ai sensi del regolamento regionale 27 novembre 2002 n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), nonchè le strutture transitoriamente accreditate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2006, n. 813 (Schema di RR “Modifica dell’articolo 5 del RR n. 16 del 06/04/05 ‘Lr 8/2004 – art. 3: fabbisogno di posti letto delle strutture private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno”), possono presentare domanda di accreditamento istituzionale.
5. omissis¦.”
Richiamato puntualmente il quadro normativo regionale, deve in primo luogo chiarirsi che la tesi del ricorrente (espressa nel corpo del ricorso) secondo cui, nel caso di specie, ricorrerebbe l’ipotesi di trasferimento sia provvisorio sia definitivo non può essere condivisa.
Le due ipotesi, evidentemente, si pongono tra di loro in rapporto di esclusione (il trasferimento, infatti, o è definito o è transitorio), per ciò, solo una delle due discipline potrebbe trovare applicazione.
Posto che, per stessa ammissione del ricorrente non vi sarebbe possibilità alcuna di ritornare negli originari locali, attesa la loro conclamata inadeguatezza, non potrebbe che versarsi nell’ipotesi di trasferimento definitivo, di cui all’art. 29, co 4 bis, L.R. cit.
Dunque, l’indagine va limitata ai rapporti tra procedimento di revoca di cui all’art. 27 L.R. cit e di trasferimento definitivo ex art. 29, co 4 bis cit.
Il nucleo fondamentale della tesi sostenuta risiede nella locuzione “in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3”, indicata dalla norma quale presupposto del trasferimento della struttura in altra sede.
Tale norma sarebbe applicabile anche alle ipotesi in cui la struttura (provvisoriamente) accreditata intendesse, a mezzo di trasferimento in altra sede, superare originarie o sopravvenute carenze (strutturali o organizzative), sanandole e “paralizzando” il procedimento di revoca.
Così non è.
Essa, infatti, condurrebbe a conseguenze inaccettabili, in contrasto inconciliabile con il canone ermeneutico di interpretazione logica e razionale delle norme.
Il precipitato logico di tale tesi sarebbe, infatti, che una struttura (ab initio o per sopravenute ragioni) carente dei requisiti per l’accreditamento – che, per ciò opera illegittimamente –
potrebbe, a mezzo del trasferimento, inibire ogni potere repressivo della Regione.
Così ragionando, la pregressa carenza dei presupposti per l’accreditamento, diventerebbe in sostanza irrilevante, con la ulteriore conseguenza che una struttura che non abbia mai posseduto i requisiti per l’accreditamento e, nonostante tale difetto (che potrebbe non essere stato inizialmente rilevato a causa di dichiarazioni non veritiere in sede di autocertificazione) abbia, comunque, operato, resterebbe nel mercato della prestazione dei servizi sanitari
In pratica il possesso iniziale e perdurante dei requisiti per l’accreditamento risulterebbe così superfluo, potendo essere successivamente acquisito a mezzo di trasferimento.
L’interpretazione proposta da parte ricorrente si risolve, come ognun vede, in una istigazione all’illegalità .
Essa comporterebbe anche la violazione del principio comunitario della libera concorrenza, in quanto il soggetto privo dei requisiti verrebbe ugualmente ammesso al mercato sanitario, potendo abbattere i costi derivanti dal rispetto rigoroso della normativa (che, invece gli altri concorrenti rispettosi del principio di legalità sopportano), con ciò beneficiando di condizioni più favorevoli configuranti un illegittimo privilegio.
Deve, piuttosto ritenersi che le ipotesi di trasferimento disciplinate dall’art. 29 L.R. cit., la cui rubrica non a caso è intitolata “norme transitorie e finali”, riguardano i casi in cui, a seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale di cui alla L.R. 8/2004, vi sia la necessità di adeguare i requisiti per l’accreditamento provvisorio – già pienamente posseduti – a quelli imposti dalla nuova normativa ovvero di provvedere a forme di manutenzione della struttura per garantire il mantenimento dei requisiti stessi.
Nessuna interferenza, pertanto, è ipotizzabile tra il procedimento di revoca e quello di trasferimento.
Il ricorso principale va, pertanto, respinto in tale parte.
Il ricorso per motivi aggiunti va, invece, dichiarato improcedibile per originario difetto di interesse, essendo rivolto contro un atto che si atteggia come mera presa d’atto del provvedimento (lesivo) di revoca dell’accreditamento, privo, pertanto, di autonoma lesività e soprattutto meramente consequenziale dell’atto impugnato con il ricorso principale, idoneo a travolgere -laddove accolto- con portata caducante, anche quest’ultimo.
Essendo infondata la domanda impugnatoria, la domanda risarcitoria formulata sia nel ricorso principale sia in quello per motivi aggiunti segue analoga sorte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara improcedibile, per come specificato in parte motiva.
Condanna il ricorrente Fernando Sanapo al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia che liquida in complessivi Euro 3500,00, (per diritti, onorari e spese), oltre IVA,CPA e spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)