Accesso ai documenti amministrativi – Presupposti di rito – Interesse – Fattispecie

La richiesta di accesso ai documenti deve essere puntualmente motivata e deve essere connotata dai  requisiti della logica e strumentalità  rispetto al fine perseguito; è inammissibile, pertanto, per difetto d’interesse il ricorso volto a ottenere l’accesso ad atti con finalità  di tutelare in via giurisdizionale posizioni soggettive che si ritengano lese, allorchè i  termini decadenziali per l’impugnazione dei suddetti atti  siano abbondantemente spirati (nella specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poichè la richiesta di accesso, in larga parte evasa puntualmente dalla p.A.,   è risultata, per la restante parte, priva di collegamento logico con la controversia  in quanto rivolta ad atti remoti e/o inesistenti).


                                                   * * * 
Vedi Cons. di Stato, sez. III, sentenza 8 febbraio 2013, n. 716 – 2013; ric. n. 6727 – 2012


Idem sentenza Tar Puglia Bari, sez. II, 15 maggio 2012, n. 936 impugnata. Vedi Cons. di Stato, sez. III ric. n. 6729 – 2012

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N. 00935/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2012, proposto da: 
Mariateresa Ventura, rappresentato e difeso dall’avv. Innocente Cataldi, con domicilio eletto presso Luigi Buquicchio in Bari, corso Sparano N.149; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolo Bello, Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello in Bari, via P. Amedeo, 82/A; 

nei confronti di
Francesco Resta; 

per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi su istanza di accesso a documentazione amministrativa in data 25.11.2011, come riveniente dal provvedimento prot. n. 0115758/urp del 21.12.2011 successivamente conosciuto;
per l’emanazione di conseguente ordine di esibizione dei documenti non ammessi ad accesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. I. Cataldi e avv. Antonio Arzano, su delega degli avv.ti F. Bello e A. Delle Donne;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente, Professore Associato di Medicina Interna presso la Facoltà  di Medicina dell’Università  degli Studi di Bari, presta attività  assistenziale presso l’Ospedale Policlinico di Bari ed è titolare di incarico dirigenziale di responsabile della Struttura Operativa semplice “Ambulatoria di Geriatria e Immuno-allergologia geriatrica” facente capo alla Struttura complessa di geriatria e gerontologia.
In tale veste la ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal Direttore Generale con provvedimento del 7.5.2011 volta a individuare il sostituto del Direttore della predetta Struttura complessa in caso di sua assenza o impedimento, procedura conclusasi con il conferimento dell’incarico in questione al Professore Francesco Resta, giusta deliberazione D.G. n. 981 del 27.7.2011.
Ciò premesso, la ricorrente – dopo aver acquisito a seguito di precedente istanza di accesso “una serie di atti relativi al procedimento di che trattasi” , ivi compreso il curriculum vitae presentato dal Professore Resta, ha proposta una ulteriore istanza di accesso in data 25.11.2011 con cui ha chiesto di ottenere copia dei “provvedimenti posti a base di taluni titoli di servizio dichiarati dal Professore resta nel suo curriculum”.
Con nota del 21.12.2011 l’Amministrazione – come ammesso dalla stessa ricorrente – ha reso disponibili una serie di documenti, che tuttavia non sono stati giudicati dalla ricorrente medesima idonei a soddisfare la richiesta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità  del ricorso ovvero pervenirsi alla reiezione dello stesso.
Alla Camera di Consiglio del 29 marzo 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Occorre anzitutto rilevare che deve ritenersi ammissibile la costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, atteso che, anche a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla fondatezza o meno dell’eccezione del difetto di procura ad litem sollevata dalla ricorrente con la memoria del 17.3.2012, è intervenuto nuovo atto di costituzione in giudizio in pari data (29.3.2012), immune dagli eccepiti vizi.
Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile sotto vari profili.
L’Amministrazione intimata, in relazione alla medesima procedura, dopo aver puntualmente soddisfatto nei termini una prima istanza di accesso della ricorrente in data 5.10.2011, ha altresì consentito l’accesso ai documenti richiesti con successiva istanza dell’11.11.2011.
La documentazione offerta non è stata ritenuta conforme alla seconda richiesta dalla ricorrente.
In particolare la ricorrente ritiene non soddisfatta lan propria richiesta con riferimento ai seguenti documenti:
1)provvedimento istitutivo dell’unità  semplice “Ambulatorio di geriatria”, di cui il Professore Resta si era dichiarato responsabile “Dal gennaio 1998 al dicembre 2008, quale ricercatore confermato e poi professore aggregato a tempo pieno”;
2) provvedimento di conferimento dell’incarico di “responsabile” dell’anzidetta struttura semplice.
Rileva in proposito il Collegio che la richiesta di accesso ai documenti deve essere puntualmente motivata e deve presentare nel suo contenuto requisiti di logica connessione e strumentalità  rispetto al fine perseguito e, come nel caso in esame, alla possibilità  di esperimento di azione giurisdizionale a tutela di posizioni soggettive asseritamente lese.
Nella vicenda per cui è causa la ricorrente, per sua stessa ammissione, a seguito di precedente istanza di accesso, ha già  ottenuto copia di una serie di atti relativi alla procedura ivi compreso il curriculum vitae presentato dal controinteressato.
L’ulteriore istanza di accesso, che parte ricorrente ritiene non puntualmente soddisfatta, si riferisce a documenti remoti che – a suo dire – costituirebbero il presupposto di alcuni titoli tra quelli dichiarati dal Professore Resta nel suo curriculum vitae.
Anche a prescindere dall’assenza di collegamento logico in relazione alla impossibilità  o improbabilità  di poter mettere in discussione ora per allora titoli e incarichi risalenti a oltre un decennio precedente, non può non evidenziarsi che la procedura dal cui esito ha avuto origine l’intera vicenda di accesso documentale nelle sue molteplici manifestazioni, si è conclusa con deliberazione D.G. 981 del 27.7.2011, per la cui impugnazione i prescritti termini decadenziali sono abbondantemente decorsi con conseguente assoluto difetto di interesse in ordine alle successive istanze di accesso proposte dalla ricorrente, in quanto prive di qualsivoglia utilità  e di alcun logico collegamento con la concreta possibilità  di tutela giurisdizionale anche sotto tale profilo attesa l’evidente inoppugnabilità  del provvedimento conclusivo della procedura.
Senza peraltro considerare, per mero dovere di completezza, che l’istanza di accesso in questione appare anche infondata nel merito atteso che dalla deliberazione D.G. 178 del 25.2.1999 si evince che il Professore Resta è stato individuato come sostituto del Direttore nell’ambito del servizio di gerontologia e geriatria fin dall’anno 1998 e che, in assenza di nuovi provvedimenti e di diversa successiva individuazione di sostituto, deve evidentemente ritenersi la tacita proroga dell’incarico di che trattasi e la sua perdurante efficacia per tutto il successivo decennio.
Appare dunque evidente, quanto al resto, che l’istanza di accesso così come proposta non possa essere soddisfatta dall’Amministrazione sotto altri eventuali profili anche in ipotesi per inesistenza dell’atto per il quale l’accesso viene richiesto, con conseguente inammissibilità  del ricorso anche sotto tale ulteriore profilo.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Solo ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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