Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta – Ampiezza dei poteri – Totalità competenze attribuite a organi della P.A. – Fattispecie
L’ambito dei poteri conferiti al Commissario ad acta investe la totalità delle competenze attribuite in via ordinaria ai diversi organi dell’amministrazione inadempiente, attraverso una sostituzione idonea a determinare l’effetto dovuto e la piena attuazione della pretesa, dovendosi pertanto ricomprendere anche il potere sostitutivo relativo alla concreta emissione del mandato di pagamento, previo reperimento della capienza e della disponibilità finanziaria, anche attraverso procedure contabili e di variazione di bilancio o di destinazione di somme (nella specie, si è trattato dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo – non opposto dal Comune – rilasciato dal Tribunale civile per il pagamento di un’ingente somma di danaro).
N. 00931/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2010, proposto da:
Studio di Ingegneria Ac3 di Cagnazzi Raffaele Michele & C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Ugo Operamolla, Vincenzo Operamolla, con domicilio eletto presso Ugo Operamolla in Bari, via Dante N.201;
contro
Comune di Zapponeta, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Patano, con domicilio eletto presso Giacomo Olivieri in Bari, viale Papa Pio Xii^, N.60;
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 48/08 del tribunale di foggia sezione distaccata di trinitapoli, non opposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Zapponeta;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Rosa Ferreri, su delega dell’avv. U. Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla ricorrente, il Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di Trinitapoli, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 48/08 del 26.6.2008 a carico del Comune di Zapponeta per l’importo di euro 125.126,41 oltre interessi a far data dal 20.5.2008; a seguito di mancata opposizione da parte del Comune intimato il predetto decreto è stato munito di formula esecutiva in data 30.3.2009.
Nel persistente inadempimento del Comune intimato, parte ricorrente – dopo l’esperimento infruttuoso di pignoramento presso terzi, in relazione alla indisponibilità di somme secondo le dichiarazioni dell’Istituto di Credito tesoreria – ha proposto il ricorso in esame, chiedendo ordinarsi al Comune di Zapponeta l’ottemperanza al decreto ingiuntivo, con nomina – per il caso di eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione – di commissario ad acta.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con sentenza di questo Tribunale n. 3507/2010 del 30.1.2009 è stato accolto il ricorso in esame con nomina di Commissario ad acta infine individuato nella persona della Dott.ssa Pasqua Tirelli.
Il predetto Commissario ad acta con provvedimento del 29.7.2011 ha liquidato in favore della ricorrente la complessiva somma di euro 196.653,66, ritenendo tuttavia di non procedere alla emissione del mandato di pagamento ed invitando il Comune intimato a provvedervi.
Nella persistente inerzia del Comune di Zapponeta, nonostante il reperimento dei fondi (individuati dallo stesso Commissario ad acta nell’ambito degli stanziamenti del Ministero dell’Interno in favore del predetto Comune ai sensi del D.Lgs. 23/2011), i ricorrenti hanno proposto l’istanza in esame al fine di ottenere compiuta esecuzione del giudicato attraverso l’emissione del mandato.
DIRITTO
Premessa la sussistenza di tutti i presupposti di rito e di ammissibilità della domanda, quanto al merito, l’istanza in esame è fondata e meritevole di accoglimento.
Rileva in proposito il Collegio che l’ambito dei poteri conferiti al Commissario ad acta investe la totalità delle competenze attribuite in via ordinaria ai diversi organi dell’Amministrazione inadempiente, attraverso una sostituzione idonea e sufficiente a determinare l’effetto dovuto e la piena attuazione della pretesa, dovendosi pertanto ricomprendere anche il potere sostitutivo relativo alla concreta emissione del mandato di pagamento, previo reperimento della capienza e della disponibilità finanziaria, anche attraverso procedure contabili e di variazione di bilancio o di destinazione di somme.
Risulta documentalmente in atti provata l’inadempienza del Comune di Zapponeta, con conseguente piena giustificazione dell’ulteriore attività da parte del Commissario ad acta già designato.
L’istanza va dunque accolta, con conseguente autorizzazione nei confronti del predetto Commissario ad acta in ordine all’emissione del mandato di pagamento, previa individuazione della capienza e disponibilità finanziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza di che trattasi e, per l’effetto, autorizza il Commissario ad acta già designato all’emissione del mandato di pagamento, previa individuazione della capienza e disponibilità finanziaria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)