Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Tutela cautelare – Prova dell’avvenuta notifica – Necessità  – Riproposizione domanda cautelare respinta – Presupposti

Non costituisce presupposto per la riproposizione della domanda cautelare respinta, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., l’allegazione – come  fatto nuovo o anteriore ma appena conosciuto   – alla relativa istanza della cartolina di notifica nel frattempo ricevuta dal difensore, atteso che la prova dell’avvenuta notifica del ricorso contenente l’istanza cautelare è presupposto imprescindibile per l’esame della domanda cautelare stessa (Nel caso di specie la prima istanza cautelare era stata respinta ai sensi dell’art. 55 c.p.a. sul rilievo della mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso e dell’istanza cautelare). 
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TAR, ric. n. 518 – 2012
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N. 00318/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00518/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2012, proposto da Ce.r.in. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Capaldi, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Maggio in Bari, via Cairoli 7;

contro
Amgas s.p.a.; 

nei confronti di
Censum s.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di riscossione dei crediti verso utenti in stato di morosità , contenuto nella nota del Presidente prot. int. n. 237 del 27.2.2012;
nonchè degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare dell’aggiudicazione provvisoria alla Censum s.r.l., contenuta nella stessa nota, e dell’eventuale aggiudicazione definitiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Raffaele Capaldi;
 

Ritenuto che il ricevimento della cartolina di notifica da parte del difensore non costituisce “fatto anteriore” che legittima, ai sensi dell’art. 58 cod. proc. amm., la riproposizione dell’istanza cautelare (che era stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 281 del 18 aprile 2012, proprio sul rilievo della mancata prova del perfezionamento della notifica del gravame all’impresa controinteressata, il cui onere incombe sulla parte ricorrente ai sensi dell’art. 55, sesto comma, cod. proc. amm.);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)