1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Raggruppamento temporaneo di imprese – Requisiti tecnici di ammissione – Fattispecie


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente  – Raggruppamento temporaneo di imprese – Società  di ingegneria  – Requisiti di tecnici di ammissione – Fattispecie

1. E’ conforme all’art 261 del  DPR 207/2012 (Regolamento del codice degli appalti pubblici) la previsione del disciplinare di gara secondo cui il requisito tecnico dei c.d. servizi di punta non possa essere posseduto cumulativamente in capo al raggruppamento temporaneo di imprese partecipante alla gara. 
2. Nei raggruppamenti temporanei di imprese tra società  di professionisti o società  di ingegneria, di cui all’art. 90 comma 1 lett.  e) e f) del codice degli appalti pubblici, al quale rinvia l’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010, il giovane professionista mandante iscritto all’albo da meno di cinque anni non può essere coinvolto nel raggruppamento soltanto formalmente, con percentuale pari pari allo 0%. 
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TAR, ric. n. 592 – 2012, sentenza 27 dicembre 2012, n. 2241 – 2012
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N. 00322/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00592/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2012, proposto da:

Guastamacchia s.p.a., Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l., entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Michaela De Stasio, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;

contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto presso Emilio Toma, in Bari, via Calefati, 133; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’esclusione dalla procedura aperta per l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili e per le attività  di servizi d’ingegneria mirati all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto di Bari, relativi al “Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabilie e Risparmio Energetico 2007-2013”, disposta nel corso della seduta del 12.03.2012;
– della nota prot. n. 4049 del 19.03.2012, di comunicazione dell’intervenuta esclusione dalla gara;
– della nota prot. n. 4050 del 19.03.2012, di rigetto del preannuncio ricorso ex art. 243 bis, D.Lgs. n. 163/2006;
– della nota prot. n. 5185 del 10.04.2012, di riscontro negativo alle osservazioni del 29.03.2012;
– nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, ivi incluso ove occorra il bando ed il disciplinare di gara in parte qua, liddove intesi come escludenti degli odierni ricorrenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Aeroporti di Puglia s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Michaela De Stasio, anche in sostituzione dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore, Loredana Papa ed Emilio Toma;
 

Ritenuto ad un sommario esame:
– che il punto 6.5 del disciplinare della gara per cui è causa prevede, quanto ai requisiti economici e tecnici richiesti, il possesso cumulativo in capo al raggruppamento per i soli requisiti di cui alle lettere a) b) e d) e non di quello sub c) (c.d. servizi di punta);
– che la suddetta previsione non pare prima facie collidere con il disposto di cui all’art. 261 del D.P.R. 207/2010;
– che anche l’indicazione negli atti di gara della giovane professionista arch. Ruggieri quale mandante, con una percentuale pari a 0 % del costituendo raggruppamento tra le ricorrenti, pare in contrasto con il disposto di cui all’art 253 comma 5 D.P.R. 207/2010;
Considerata, pertanto, l’assenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della suindicata istanza cautelare, risultando l’impugnato provvedimento di esclusione immune dalle censure dedotte;
Ritenuto sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)