Contratti pubblici – Scelta del contraente – Bando di gara – Offerta tecnica –  Offerta anomala – Sub procedimento di valutazione dell’anomalia – Giustificazioni – Fattispecie 

Integra violazione della par condicio tra i concorrenti e violazione della lex specialis di gara modificare, in sede di dichiarazione resa nel subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, il contenuto di precedenti dichiarazioni relative all’offerta tecnica e allegate alla domanda di partecipazione alla gara effettuate in conformità  ad un’espressa previsione del capitolato d’oneri. (Nel caso di specie la società  aggiudicataria del servizio aveva originariamente dichiarato, come previsto da bando, la propria disponibilità  ad assumere il personale già  addetto ai servizi di riscossione e dipendente dell’appaltatore uscente. Successivamente, al fine di giustificare la propria offerta anormalmente bassa ha, invece,  dichiarato di voler assumere il personale già  in servizio ma di destinarlo ad altri impieghi, mentre avrebbe affidato i servizi di riscossione a nuove unità  in stato di mobilità  e disoccupazione in modo da giovarsi dei benefici contributivi e dei crediti d’imposta.)

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TAR, ric. n. 545 – 2012

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N. 00317/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00545/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2012, proposto da Censum s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. F. Semeraro, in Bari, via Dante, 51;

nei confronti di
Ce.R.In. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Capaldi, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Maggio, in Bari, via Cairoli, 7;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 394 del 29.2.2012, recante aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale indetta dal Comune di Monopoli per affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie minori e del servizio di pubbliche affissioni, conosciuta per estratto siccome citata nella relativa comunicazione ex art. 79 d.lgs. n. 163/2006 prot. n. 0011812/2012 dell’1.3.2012, pure impugnata;
– ove occorra, della lex specialis nella parte relativa all’organizzazione del servizio oggetto di appalto e, in particolare, dell’art. 8 del Capitolato d’oneri;
– di ogni altro atto ai predetti comunque connessi, presupposti e consequenziali, nessuno escluso, ancorchè non conosciuti, ivi compresi tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi anche alla fase di verifica di anomalia dell’offerta della controinteressata, nonchè la “relazione di verifica di congruità  delle offerte anomale” del 15.2.2012, ovvero
per il risarcimento in forma specifica, mercè aggiudicazione in favore della ricorrente e condanna alla stipulazione del contratto e comunque al subentro nel contratto già  stipulato, previa relativa declaratoria di inefficacia, ovvero in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e di Ce.R.In. s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio, Pierluigi Nocera e Raffaele Capaldi;
 

Rilevato che la controinteressata Ce.R.In. s.r.l., pur avendo sottoscritto una domanda di partecipazione con cui si impegnava espressamente (cfr. pag. 4) alla dichiarazione di cui alla lett. L (e cioè a “¦ rilevare il personale già  addetto al servizio tributi minori alle dipendenze dell’appaltatore uscente impiegato nella sede operativa di Monopoli, in modo tale da garantire al contempo l’efficienza e l’efficacia del servizio ed adeguati livelli retributivi del personale impiegato, ¦”) in conformità  a quanto previsto dall’art. 8, comma 3 del capitolato d’oneri, nella successiva fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, al fine di giustificare la propria offerta anormalmente bassa, ha dichiarato di assumere il personale del precedente concessionario, destinandolo tuttavia ad altre commesse maggiormente redditizie e di assumere nuove unità  in stato di mobilità  / disoccupazione, con conseguente possibilità  di ottenere benefici contributivi e crediti d’imposta;
Ritenuto che siffatte giustificazioni non possano essere consentite, avuto riguardo al chiaro contenuto della lex specialis di gara ed al principio di par condicio;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare, ordinando alla stazione appaltante di riesaminare l’anomalia dell’offerta della controinteressata;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e del contratto stipulato.
Condanna il Comune di Monopoli al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ricorrente Censum s.p.a., liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna Ce.R.In. s.r.l. al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ricorrente Censum s.p.a., liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)