Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione provvedimento di esecuzione della sentenza di primo grado – Sopravvenuta inammissiiblità del ricorso originario – Esecuzione del giudicato – Revoca provvedimento impugnato – Sopravvenuto difetto di interesse – Cassazione della materia del contendere – Presupposti
Integra una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse piuttosto che di cessazione della materia del contendere la fattispecie in cui nel corso di un giudizio di impugnazione di un provvedimento emanato dall’amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato, sopraggiunga la sentenza di appello che dichiara inammissibile il ricorso originario. Il presupposto, infatti, della pronuncia di merito prevista dall’art. 35 comma 5 del c.p.a. di cessazione della materia del contendere è il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente, circostanza assente nel caso di specie in cui il ricorrente – aggiudicatario originario della gara – non ha espletato il servizio per il periodo (circa un anno e mezzo) intercorrente tra l’emanazione del provvedimento reso in esecuzione della sentenza di primo grado e la revoca dello stesso attuata in esecuzione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato.
N. 00927/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01780/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Autoservizi Arturo De Vitis s.r.l. e Carella Viaggi di Grazia Carella & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv.to Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti, in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
contro
Comune di Valenzano;
nei confronti di
Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Tangari e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, 150;
per l’annullamento
– della determinazione del Responsabile della III Area “Servizi alla Città ” n. 374 del 3.11.2010, comunicata a mezzo fax il 04.11.2010, con cui il Comune di Valenzano, “rilevato che l’Ufficio ha concluso positivamente le operazioni di verifica e controllo di rito previste dal succitato D.Lgs. n. 163/2006 in ordine alla documentazione riguardante la ditta Dover”, ha affidato alla stessa ditta “l’incarico per l’espletamento del servizio scuolabus per gli alunni frequentanti le locali Scuole Materne, Elementari e Medie Statali, per un periodo triennale, decorrente dal 01 dicembre 2010 al 30 novembre 2013”;
– della deliberazione di G.C. n. 68 del 27.10.2010, con cui sono stati dati indirizzi al Responsabile dell’Area III di procedere all’affidamento del servizio scuolabus alla ditta Dover;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, gli atti del sub-procedimento di verifica dei requisiti in capo alla medesima ditta Dover;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Silvio Giancaspro (per delega dell’avv. to Fulvio Mastroviti) Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Autoservizi Arturo De Vitis s.r.l. e Carella Viaggi di Grazia Carella & C. s.a.s., quale originaria aggiudicataria, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati inerenti l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Valenzano in favore della Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 2992 del 2 dicembre 2009, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Con sentenza della V Sezione n. 1289 del 18 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’odierna ricorrente avverso la suesposta sentenza, dichiarando inammissibile il ricorso proposto in primo grado da Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l.
Con deliberazione G.C. n. 37 del 28 febbraio 2012, il Comune di Valenzano, in dichiarata esecuzione del suddetto giudicato, ha revocato l’affidamento nei confronti dell’impresa Dover, e riaffidato l’appalto alla società ricorrente, originaria aggiudicataria, con decorrenza 1 marzo 2012 sino al residuo periodo di esecuzione, pari a 12 mesi.
All’udienza pubblica del 4 aprile 2012 la difesa della ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, mentre la difesa della controinteressata ha avanzato istanza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
– il sopravvenuto affidamento alla ricorrente (del. G.C. n. 37/2012) limitatamente alla parte residua ineseguita del contratto, pur non determinando la “piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata” (ex multisConsiglio di Stato sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2135; id. sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280) necessaria ex art. 34, u. c., cod. proc. amm. per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, comprova comunque il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, in relazione all’interesse sostanziale dedotto in giudizio, alla luce delle censure proposte;
– pertanto, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
– l’esito complessivo della controversia giustifica l’addebito delle spese di lite a carico della sola controinteressata, da liquidarsi secondo dispositivo, sussistendo motivi equitativi per disporre la compensazione tra la ricorrente ed il Comune di Valenzano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in complessivi 3.000 euro, oltre accessori di legge; compensa le spese con il Comune di Valenzano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)