Processo amministrativo- Sopravvenuta carenza di interesse- Abuso edilizio – Ricorso avverso ordine di demolizione- Domanda di accertamento di conformità  ex art. 36 dpr 380/2001 o condono – Improcedibilità  del ricorso

E’ improcedibile il ricorso presentato avverso l’ordine di demolizione di un opera abusiva, quando risulti già  presentata una domanda di sanatoria – sia per l’accertamento di conformità  che per il condono -, dal momento che l’esercizio della facoltà  di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce all’Amministrazione di esercitare un potere repressivo, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sull’istanza presentata; ciò inoltre considerando che l’applicazione di detto principio determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare il futuro provvedimento che eventualmente respinga la domanda stessa, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia abusiva.

N. 00899/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2012, proposto da: 
Eugenia Maria Gabriella Santoro, Maria Cristina Sforza, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5; 

contro
Comune di Altamura in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Santeramo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

per l’annullamento
dell’ordinanza n. 11 del 18.1.2012 del Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Governo del Territorio di ripristino dello stato dei luoghi relativamente “all’immobile sito in Altamura al Viale Regina Margherita n. 61, in zona B1 di completamento del P.R.G. in catasto al F.M. 157 P.lla 283”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicola Di Modugno e Antonio Santeramo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi per le opere edilizie abusivamente realizzate sulla loro proprietà  in Altamura;
Rilevato che a sostegno del ricorso sono state articolate le censure di eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 10 L. 241/90, della legge 112/89, violazione degli artt. 34 e 37 d.p.r. 380/2001;
rilevato che si è costituito il Comune di Altamura eccependo l’improcedibilità  del ricorso, avendo le ricorrenti presentato in data 3.4.2012 istanza di sanatoria, e chiedendone comunque il rigetto;
che all’esito della camera di consiglio del 19.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
considerato che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo le ricorrenti presentato, dopo la notifica del ricorso, istanza di permesso di costruire in sanatoria;
che la giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato costantemente che deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione “allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria (sia per l’accertamento di conformità  che per il “condono”) in data precedente alla introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino. E ciò in quanto l’esercizio della facoltà  di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed, inoltre, in quanto l’applicazione di detto principio determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5646; negli stessi termini T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07 novembre 2008, n. 1482; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 07 novembre 2008, n. 19352; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 04 novembre 2008 , n. 1911; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008 , n. 8306).
Ritenuto che l’ esito della lite giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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