Accesso – Procedimento – Interesse – Diritti ed obblighi del genitore – Fattispecie

Il diritto di accesso va necessariamente commisurato alla tutela del soggetto portatore di uno specifico interesse giuridico che si ponga in rapporto diretto od indiretto con la documentazione di cui si chiede l’esibizione, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività  amministrativa.  E’ pertanto illegittimo il diniego opposto – al fine dichiarato di garantire  la tutela della riservatezza della studentessa – alla richiesta di accesso avanzata dal padre con riferimento alla posizione universitaria della figlia maggiorenne, atteso che il rapporto intercorrente tra i due soggetti  si connota non solo per i doveri, bensì anche per i diritti del genitore verso i propri figli (istruzione ed educazione della prole).

N. 00872/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2012, proposto da: 
C. C., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Cassone, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Politecnico di Bari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
M.E.C., rappresentata e difesa dall’avv. Mariano Zeni, con domicilio eletto presso Michele Rapanà  in Bari, via Imbriani , 80; 

per l’annullamento
del provvedimento del Politecnico di Bari in data 22.12.2011 -Prot. n. 5642 di rigetto dell’istanza di accesso agli atti in data 18.11.2011, presentata dal ricorrente;
e per l’accertamento
conseguente del diritto di accesso dell’istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Politecnico di Bari e di M. E. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso il sig. C.C. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Politecnico di Bari in data 22.12.2011 di diniego dell’istanza di accesso ai documenti, presentata in data 18.11.2011 e l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione, concernente la situazione universitaria della figlia M. E. C., deducendo di essere divorziato dal coniuge e di trovarsi nell’impossibilità  di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’Università  e gli esami eventualmente sostenuti anche al fine di verificare la veridicità  di tale assunto e conseguentemente la legittimità  della partecipazione alle spese che gli vengono richiesti a tale titolo.
Si sono costituiti in giudizio il Politecnico di Bari e la controinteressata M. E. C., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Al riguardo il Collegio rileva la controinteressata figlia M. E. C., maggiorenne, si oppone alla richiesta del genitore ed assume di essere iscritta di essere iscritta al terzo anno del corso di Laurea in ingegneria dei sistemi industriali ed elettronici di durata triennale della facoltà  di Ingegneria presso il Politecnico di Bari e di aver sostenuto nove esami, depositando in giudizio un certificato della Direzione Didattica – Settore Segreteria Studenti del Politecnico di Bari in data 21 novembre 2011.
Orbene, da tale certificazione, prodotta in copia informe, risulta la suindicata iscrizione al terzo anno, ma manca qualsiasi indicazione in ordine agli esami sostenuti e superati dalla figlia dell’odierna ricorrente.
In proposito si osserva che la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.St. n. 555/2006), in materia di accesso agli atti, ha ritenuto che la domanda di accesso a) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti senza necessità  di un’attività  di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925); c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; d) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, n. 2283/2002; C. Stato, sez. VI, n. 1414/2000); e) non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, (C. Stato, sez. IV, 29.4.2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22.7.1998, n. 1201). Pertanto, anche se il diritto di accesso è preordinato – ai sensi dell’art. 22, L. n. 241/1990 e succ. mod.- ad assicurare la trasparenza dell’attività  amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, è indubbio che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva. Tale posizione, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’ attività  amministrativa.
In base alle suesposte considerazioni, va annullato l’impugnato provvedimento di totale diniego adottato dal Politecnico di Bari ai sensi dell’art. 23 del D. L.vo n. 196/2003 sull’erroneo presupposto che tutti i dati richiesti siano inerenti alla sfera personale della studentessa e non possano essere rilasciati senza il suo specifico consenso, in quanto non tiene adeguatamente conto del rapporto padre-figlia intercorrente tra controinteressata e ricorrente, che in quanto padre ha nei confronti della figlia sia pure maggiorenne non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria della figlia ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli.
La domanda di accesso va pertanto accolta limitatamente alla visione ed all’eventuale rilascio di certificazione comprovante l’iscrizione in atto della figlia M. E. C., nonchè gli esami sostenuti con indicazione sia della data di svolgimento che della votazione riportata e tale certificazione deve essere aggiornata alla data odierna.
Vanno invece rigettate e non possono trovare accoglimento tutte le ulteriori richieste di accesso formulate da parte ricorrente, in quanto esulanti dal perseguimento delle finalità  che il sig. C. assume di perseguire ed attinenti alla sfera personale della studentessa.
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto nei limiti evidenziati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti in considerazione del carattere peculiare della presente controversia e della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) annulla l’impugnato provvedimento di diniego,
b) accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina all’intimato Policlinico di Bari il parziale rilascio di copia degli atti nei sensi indicati in motivazione, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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