1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – In caso di provvedimento discrezionale – Se la partecipazione non poteva incidere sull’esito – Art. 21 octies l. 241/1990 – Applicabilità 
2. Enti ed organi della pA – Camera di commercio industria artigianato agricoltura – Revoca dell’incarico di Commissario Straordinario – In funzione di garantire la terzietà  dell’organo – Legittimità 
3. Risarcimento del danno – Danno da attività  provvedimentale – Richiesta di indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990 – Prova del danno – Necessità 

1. L’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, secondo il quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trova applicazione anche a fronte di un provvedimento di natura discrezionale. Di conseguenza, anche in questo caso è irrilevante la mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora la corretta instaurazione del contraddittorio non avrebbe sortito un effetto utile per il destinatario del provvedimento lesivo.
2. àˆ legittimo il provvedimento con cui la Regione Puglia revoca l’incarico di commissario straordinario delle CC.CC.II.AA. nei confronti di un soggetto designato consigliere del settore agricoltura delle stesse CC.CC.II.AA. Il commissario, infatti, assume, in via straordinaria, le competenze ed i poteri di tutti gli organi camerali, il cui esercizio nella gestione del procedimento elettorale potrebbe essere condizionato dall’interesse derivante dall’acquisita qualità  di consigliere designato da una delle organizzazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’organo elettivo.
3. Va respinta la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies l. 241/1990 qualora il ricorrente non documenti alcun pregiudizio patrimoniale causalmente riconducibile al provvedimento di revoca, tale non potendo considerarsi l’asserito danno psico-fisico ed il pregiudizio all’immagine e, in ogni caso, qualora lo stesso ricorrente abbia determinato con il suo contegno il verificarsi della situazione dalla quale è scaturito il provvedimento lesivo. 

N. 00884/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2010, proposto da Roberto Falcone, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Coda, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31/33; 

nei confronti di
Marta Basile; 

per l’annullamento
del D.P.G.R. 14 giugno 2010 n. 707, con il quale la dott.ssa Marta Basile è stata nominata commissario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto, in sostituzione del ricorrente, per assicurare la gestione e l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento degli organi camerali;
e per la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno conseguente all’illegittima revoca, ovvero al pagamento di un indennizzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Coda e Marina Altamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente Roberto Falcone è stato nominato commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto, con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2009 n. 176.
Espone di aver adempiuto all’incarico assegnatogli, avviando la procedura per il rinnovo del Consiglio camerale. Con D.P.G.R. 15 febbraio 2010 n. 119, la Regione Puglia ha rilevato il grado di rappresentatività  delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori per la provincia di Taranto, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 501 del 1996
Impugna il D.P.G.R. 14 giugno 2010 n. 707, con cui la Regione ha disposto nei suoi confronti la revoca immediata dall’incarico, a causa della sua designazione alla carica di consigliere della C.C.I.A.A. di Taranto, per il settore artigianato.
Deduce motivi così riassumibili:
1) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dei principi del giusto procedimento: la Regione non avrebbe preventivamente instaurato il contraddittorio in merito alla decisione di revocare l’incarico, tanto che egli avrebbe appreso la notizia soltanto dagli organi di stampa;
2) eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e d’istruttoria, illogicità  ed ingiustizia manifesta: la Regione avrebbe pretestuosamente individuato una situazione di conflitto d’interessi, rispetto ad una fase del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale caratterizzata da adempimenti vincolati alle previsioni di legge, senza apprezzabili esigenze di terzietà  e senza considerare la circostanza che il presidente della Camera di commercio può sempre ricandidarsi al termine del mandato, conservando ininterrottamente la carica.
Chiede inoltre la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno (da commisurarsi al mancato guadagno, al danno psico-fisico ed al danno d’immagine) ovvero al pagamento del giusto indennizzo.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 7 marzo 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo verte sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto precedere quella che nominalmente la Regione ha definito “sostituzione” e che, nella sostanza, integrerebbe una vera e propria revoca, come tale soggetta alle regole in materia di esercizio dell’autotutela.
In contrario, la difesa regionale ha innanzitutto addotto evidenti e comprensibili esigenze di celerità , implicite nel provvedimento di sostituzione del commissario straordinario dell’ente durante lo svolgimento della procedura di rinnovo degli organi camerali che, come è noto, è caratterizzata da stringenti scansioni temporali, secondo la disciplina del D.M. n. 501 del 1996.
Inoltre, le motivazioni poste a base del decreto di revoca (di cui si dirà  appresso) consentono di escludere che il risultato finale sarebbe mutato, per effetto della partecipazione del dott. Roberto Falcone. Trova pertanto applicazione il disposto dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, pure a fronte di un provvedimento di contenuto discrezionale, non ravvisandosi elementi tali da far ritenere che la corretta instaurazione del contraddittorio avrebbe sortito un effetto utile per il destinatario della revoca.
Egualmente infondato è il secondo ordine di censure, con cui il ricorrente contesta le ragioni poste a base del decreto di revoca.
Si legge nella premessa del provvedimento che la designazione del dott. Roberto Falcone per il Consiglio della Camera di commercio “¦ perfeziona una condizione incompatibile con la posizione di terzietà  implicata dall’incarico commissariale ¦ pone in pericolo lo svolgimento della funzione di garantire con imparzialità  il buon andamento del procedimento elettorale per la ricostituzione del Consiglio camerale” e che “¦ il perdurare di tale situazione anche di solo apparente conflitto d’interesse priva la Regione della concreta possibilità  di esercitare efficacemente, e con la stessa fiducia riposta inizialmente nella terzietà  del commissario nominato, i compiti di vigilanza e controllo demandatigli dalla legge”.
La motivazione, ad avviso del Collegio, è ineccepibile.
Il commissario assume, in via straordinaria, le competenze ed i poteri di tutti gli organi camerali; competenze e poteri il cui esercizio nella gestione del procedimento elettorale ben può essere condizionato dall’interesse derivante dall’acquisita qualità  di consigliere designato da una delle organizzazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’organo elettivo.
La Regione, pertanto, ha legittimamente ritenuto di scongiurare la commistione fra i due ruoli di commissario e di consigliere designato da una parte concorrente alla formazione dell’organo elettivo.
La sostituzione del ricorrente costituiva, se non un obbligo, sicuramente una facoltà  giustificata dall’intento di conservare al commissario la posizione di terzietà  ed indipendenza nei confronti di tutte le associazioni coinvolte nel procedimento di designazione dei consiglieri camerali.
Per quanto detto, il provvedimento del Presidente della Giunta regionale resta indenne dai vizi denunciati dal ricorrente e l’impugnativa è respinta.
Sono altresì respinte la domanda di risarcimento del danno e la domanda di indennizzo: la prima, in quanto non vi è stata condotta illecita della Regione, che ha legittimamente deliberato la revoca dell’incarico commissariale; la seconda, in quanto il ricorrente non ha documentato alcun pregiudizio patrimoniale causalmente riconducibile al provvedimento di revoca e perciò indennizzabile (ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990), tale non potendo considerarsi l’asserito danno psico-fisico ed il pregiudizio all’immagine, e poichè, in ogni caso, lo stesso ricorrente ha determinato con il suo contegno il sopravvenire della situazione di incompatibilità , dalla quale è scaturita la legittima revoca.
In conclusione, il ricorso è integralmente respinto.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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