Energie da fonti rinnovabili- Parco eolico- Competenza Stato e Regione -Dichiarazione di incostituzionalità  di norma regionale- Atti connessi per presupposizione- Effetti- Illegittimità 

L’avvenuta dichiarazione di illegittimità  costituzionale dell’art. 3 comma 16 della L.R. Puglia n. 40 del 2007 nella parte in cui recepisce il regolamento regionale n. 16 del 2006, determina una consequenziale caducazione dello stesso regolamento riverberando i suoi effetti anche sugli atti che presuppongono l’applicazione di tali norme. Ciò in quanto per pacifica giurisprudenza, la dichiarazione di illegittimità  costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes ed è retroattiva, non esplicando i propri effetti solo nei confronti del giudizio nel quale è stata emessa, ma anche d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Nello specifico, è illegittima una delibera di G.R. avente presupposto in una norma regionale dichiarata incostituzionale in virtù della sussistenza di uno stretto rapporto di presupposizione tra le stesse.

N. 00883/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01237/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2009, proposto da Soems s.p.a. e Puglia Energia s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cardassi 58; 
Comune di Manfredonia; 

per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 540 del 7 aprile 2009, pubblicata sul B.U.R.P. del 6 maggio 2009, avente ad oggetto l’approvazione del piano regolatore per l’installazione di impianti eolici (P.R.I.E.) nel Comune di Manfredonia;
– di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui le deliberazioni del Comune di Manfredonia n. 503 del 2006, n. 86 del 2006, n. 34 del 2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Marco Lancieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La Soems s.p.a. ha presentato alla Regione Puglia, rispettivamente il 15 febbraio 2008 ed il 28 febbraio 2008, istanza di valutazione di impatto ambientale ed istanza di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico nel Comune di Manfredonia, di potenza complessiva pari a 90 MW.
La titolarità  del progetto è stata successivamente volturata alla Puglia Energia s.r.l.
Le ricorrenti impugnano tutti gli atti della lunga e complessa procedura, ed in particolare la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 540 del 7 aprile 2009, pubblicata sul B.U.R.P. del 6 maggio 2009, con la quale è stato definitivamente approvato, ai sensi del regolamento regionale n. 16 del 2006, il piano regolatore per l’installazione di impianti eolici (P.R.I.E.) nel Comune di Manfredonia, che precluderebbe la realizzazione di alcuni aerogeneratori in progetto, ricadenti nelle zone classificate “Important Bird Areas” – IBA 203 e IBA 203M.
Deducono motivi così riassumibili:
A) violazione dell’art. 5 del regolamento regionale n. 16 del 2006, violazione dell’art. 7 della legge regionale n. 11 del 2001 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il Comune di Manfredonia avrebbe disatteso le regole sulla fase di adozione del P.R.I.E., omettendo di sottoporre al Consiglio comunale (ai fini della formale riadozione) ed alla conferenza di servizi le modifiche imposte dalla Regione ed omettendo di effettuare il preliminare studio di incidenza ambientale, per le aree SIC – ZPS – ZSC;
B) violazione dell’art. 5 del regolamento regionale n. 16 del 2006, violazione degli artt. 14-ss. della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la Regione Puglia avrebbe apportato modifiche unilaterali ed immotivate al P.R.I.E. adottato dal Comune, senza sottoporle alla conferenza di servizi e senza la previa redazione dello studio di incidenza ambientale;
C) violazione delle Direttive 2001/77/CE, 1979/409/CE e 1992/43/CE, violazione del d.lgs. n. 387 del 2003, violazione del D.P.R. n. 357 del 1997, violazione della legge regionale n. 11 del 2001 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il P.R.I.E. sarebbe illegittimo nei suoi contenuti, in specie nella parte in cui assoggetta ad ineleggibilità  assoluta le “Important Bird Areas” – IBA 203 e IBA 203M;
D) violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, violazione della Direttiva 2001/77/CE, violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003: il regolamento regionale n. 16 del 2006, nella parte in cui prevede l’approvazione del P.R.I.E. comunale per la disciplina della costruzione di parchi eolici, configgerebbe con le direttive comunitarie e con i principi costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni nella materia delle energie rinnovabili.
Si è costituita la Regione Puglia, depositando documentazione e replicando puntualmente a tutte le suesposte censure.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 7 marzo 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’ultimo ordine di censure, rubricato alla lett. D), ha carattere assorbente ed è fondato.
Come è noto, l’intero regolamento regionale n. 16 del 2006 è stato caducato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 344 del 26 novembre 2010, nel giudizio di legittimità  costituzionale promosso da questa Sezione con ordinanza del 9 settembre 2009, riguardante l’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007 (che aveva, per così dire, recepito il regolamento regionale n. 16 del 2006, avendo testualmente previsto che “la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al regolamento 4 ottobre 2006, n. 16”).
La Corte costituzionale ha, tra l’altro, affermato l’illegittimità  della previsione a livello regionale dei P.R.I.E. (piani regolatori degli impianti eolici), che darebbe luogo ad ulteriori vincoli ed adempimenti non contemplati dalla legislazione statale.
Ne discende l’illegittimità  dell’impugnata delibera regionale n. 540 del 2009, recante la definitiva approvazione del P.R.I.E. per il Comune di Manfredonia, il cui presupposto è costituito esclusivamente dall’applicazione di norme dichiarate incostituzionali.
Come già  osservato con sentenza 5 gennaio 2011 n. 2 di questa Sezione, è pacifico che la dichiarazione di illegittimità  costituzionale di una norma abbia efficacia erga omnes e retroattiva. Essa quindi si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
Nella fattispecie, sussiste un evidente e strettissimo rapporto di presupposizione tra la delibera impugnata e le norme regionali dichiarate incostituzionali: è perciò indubbio che la delibera sia da annullare, perchè travolta dalla dichiarazione d’incostituzionalità  della normativa posta a suo presupposto, con assorbimento di tutte le ulteriori censure dedotte dalle odierne ricorrenti (il cui accoglimento non arrecherebbe loro alcuna maggiore utilità ).
In conclusione, il ricorso è accolto e per l’effetto è integralmente annullata la delibera della Giunta regionale della Puglia n. n. 540 del 7 aprile 2009, pubblicata sul B.U.R.P. del 6 maggio 2009, avente ad oggetto l’approvazione del piano regolatore per l’installazione di impianti eolici (P.R.I.E.) nel Comune di Manfredonia.
L’impugnativa è viceversa inammissibile, per difetto d’interesse, in relazione a tutti i restanti atti comunali e regionali, aventi carattere endoprocedimentale e perciò privi di autonoma lesività .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto delle incertezze normative sussistenti all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 540 del 7 aprile 2009.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti, nella misura di euro 3.000 (tremila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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