Processo amministrativo – Competenza – Impugnazione atto dell’autorità centrale – Competenza del TAR Lazio – Rilievo meramente tuzioristico o subordinato dell’impugnazione – Irrilevanza
1. PROCESSO AMMINISTRATIVO – Impugnazione atto Autorità centrale non territorialmente limitato – Competenza TAR Lazio – Sussistenza
Deve dichiararsi l’incompetenza del TAR Puglia, Bari, in favore di quella del TAR Lazio, Roma, con riferimento ad un ricorso contenente l’impugnazione – sia pur subordinata e tuzioristica – di un atto emanato dall’Autorità centrale, con efficacia non territorialmente limitata.
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TAR, ric. n. 648 – 2012
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1. Allorquando si impugna un atto dell’Autorità centrale, la cui efficacia non è territorialmente limitata, ai sensi dell’art. 13, comma 1 c.p.a. sussiste la competenza del TAR Lazio, sede di Roma.
N. 00893/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2011, proposto da Api Nova Energia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Bavaro in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Leonilde Francesconi, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Conferenza Unificata, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 3029 del 30 dicembre 2010, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 14 del 26 gennaio 2011, recante l’approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, nelle parti specificamente indicate in ricorso;
ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nelle parti specificamente indicate in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Conferenza Unificata;
Visto l’art. 16 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Carlo Comandè, Leonilde Francesconi e Maria Liberti;
Considerato che la società ricorrente impugna, tra l’altro, molteplici disposizioni contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, che spiega effetti su tutto il territorio nazionale;
Considerato che, secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, agli effetti dello spostamento della competenza territoriale dal Tribunale periferico a quello del Lazio con sede in Roma è sufficiente che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto dell’Autorità centrale con efficacia non territorialmente limitata, restando del tutto ininfluente la minore importanza che detta impugnazione assume nell’economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di impugnazione a titolo tuzioristico ovvero in via subordinata, atteso che si tratta di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen. 14 novembre 2011 n. 19);
Ritenuto pertanto che, ai sensi dell’art. 13, primo comma, cod. proc. amm., è competente a conoscere della presente controversia il T.A.R. Lazio, sede di Roma;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza a conoscere della presente controversia, in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)