Procedimento amministrativo – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale mediante verificazione – Fattispecie
Posto che, anche sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo in tema di individuazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, la motivazione del provvedimento assume comunque un ruolo fondamentale ai fini della verifica della sussistenza di vizi logici dell’atto, nel caso in cui tale motivazione manchi del tutto il giudice amministrativo può procedere all’accertamento della conformità della decisione adottata rispetto alle regole scientifiche di riferimento disponendo al riguardo apposita verificazione (nella specie si trattava di accertamento medico recante la declaratoria di non idoneità del ricorrente alla guida).
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TAR, ric. n. 534 – 2012
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N. 00881/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2012, proposto da Nunzio D’Introno, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mascoli, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Amodio in Bari, via G. Bozzi, 9;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
del certificato medico emesso dalla Commissione medica locale di Bari – Azienda sanitaria locale della provincia di Bari in data 6 (sei) marzo 2012, notificato in pari data al Sig. D’INTRONO Nunzio – certificato con cui la stessa Commissione ha dichiarato l’odierno ricorrente non idoneo permanentemente alla guida; nonchè di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, con ogni necessaria statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Francesco Mascoli;
Considerato che la giurisprudenza ha ormai abbandonato l’equazione discrezionalità tecnica – merito insindacabile a partire dalle decisioni del Consiglio di Stato, Adunanza plen., 24 novembre 1989 n. 16 (che riguardava proprio un caso di negata patente di guida) e della Sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601;
considerato peraltro che sull’ampiezza del sindacato sono stati espressi vari orientamenti (in senso estensivo, oltre le decisioni citate: Sez. VI, 11 aprile 2006 n. 2001);
considerato però che, anche secondo l’impostazione più restrittiva, ruolo fondamentale assume la motivazione, in base alla quale possono riscontrarsi i vizi logici dell’atto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683), ovvero l’irragionevolezza, l’incongruità e l’eventuale carenza di esaustività (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 giugno 2011 n. 1531);
considerato che l’atto impugnato, preclusivo dell’ottenimento della patente di guida, è privo di qualsiasi motivazione/esplicitazione sul punto dell’incompatibilità dell’affezione cardiovascolare (che, in base alla certificazione medica, datata 14 febbraio 2012, risulta “stabilizzata e ben compensata”, tanto “che non incide in alcun modo sulla sua idoneità alla guida di autoveicoli”), nè, tanto meno, sono descritti il percorso e i mezzi attraverso i quali la commissione medica è giunta a tale avviso negativo;
considerato che tale carenza motivazionale impedisce qualsiasi verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla P.A. quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 luglio 2011 n. 4283);
considerato pertanto che appare necessario disporre un’apposita verificazione in riferimento a tale punto;
considerato che, per l’effetto, ai sensi dell’art. 66 del codice del processo amministrativo, occorre stabilire quanto segue:
a) alla verificazione provvederà il prof. Giorgio Fiore, Professore aggregato MED/09 dell’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina;
b) il verificatore dovrà procedere all’accertamento delle condizioni di salute del ricorrente incidenti/interferenti con la sua idoneità alla guida e depositerà la relazione conclusiva entro il termine del 20 giugno 2012;
c) fissa la camera di consiglio del 5 luglio 2012 per il prosieguo della trattazione;
d) il compenso del verificatore sarà liquidato all’esito delle operazioni peritali.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione terza, dispone verificazione nei termini e con le modalità di cui in motivazione, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 5 luglio 2012.
Spese al definitivo.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)