1. Giurisdizione –  Occupazione illecita per perdita di efficacia d.p.u. – Giurisdizione del G.A. – Sussiste


2. Giurisdizione – Espropriazione per p.u. – Art. 133, lett. g) comma 1, c.p.a. – Giurisdizione esclusiva del G.A.


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia pubblica – Espropriazione – Acquisizione coattiva ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Efficacia ex nunc
 

 
1. L’azione di condanna alla restituzione e/o al risarcimento danni per l’ occupazione illecita derivante dall’intervenuta perdita di efficacia della d.p.u. appartiene alla giurisdizione esclusiva del G.A. così come l’ ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità , circostanza che concreta un illecito di carattere permanente, mentre fanno eccezione le sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”.

2. Ai sensi della lett. g) comma 1, dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità “, con disposizione del tutto riproduttiva delle statuizioni della Corte Costituzionale (sent. n. 204/2004 e 191/2006).


3. L’articolo 42-bis, del DPR 327 /2001 è  diverso nel suo contenuto precettivo rispetto al previgente art. 43, pur conservando la medesima rubrica “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse” in quanto il provvedimento di acquisizione coattiva introdotto dalla nuova norma si configura come un nuovo atto, omogeneo a quello di esproprio, previsto per il caso in cui la p.A. già  detenga il bene e lo utilizzi per ragioni di pubblico interesse, che opera ex nunc e che quindi non vale a sanare ed eliminare un precedente illecito.
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. IV, ordinanza 25 luglio 2012 n. 2872 – 2012; dispositivo di sentenza 22 gennaio 2013 n. 374 – 3013 motivazione 1710 – 2013; ; ric. n. 4613 – 2012; sentenza impugnata per revocazione, sez. IV, ric. 5026 – 2013, sentenza di rigetto del 6 agosto 2014, n. 4202 – 2014.


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N. 00922/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Concetta Follieri e Antonio Carmine Follieri, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Caso, con domicilio eletto presso l’avv. Elisa Rocchia in Bari, via M. Signorile,2/B; 

contro
Comune di Lucera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210; 

per l’ordine di restituzione
al Comune di Lucera e in favore dei ricorrenti del suolo di mq. 13.870, contraddistinto catastalmente al Fg. 81, p.lla 278, occupato con diversi decreti per il Piano P.E.E.P., non seguiti da esproprio;
ovvero, accertata l’indisponibilità  e il rifiuto del Comune di Lucera alla restituzione,
per la condanna
al risarcimento del danno commisurato al valore venale di mercato del predetto suolo da quantificarsi in misura non inferiore a 120 euro a mq. oltre interessi e rivalutazione, nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale o morale da determinarsi anche in via equitativa dal giugno 1982 ad oggi, detratto l’acconto da rivalutare di 1,55 euro a mq. ricevuto da Calabria Elena;
quanto ai motivi aggiunti,
per l’ordine di esibizione in giudizio nei confronti del Comune di Lucera ai sensi dell’art 116 c.p.a. della seguente documentazione, inerente i suoli per cui è causa:
– decreto n. 14999 del 22 giugno 1982 con verbale d’immissione in possesso;
– decreto n. 2893 del 4 febbraio 1983 con verbale d’immissione in possesso;
– decreto n. 2894 del 4 febbraio 1983 con verbale d’immissione in possesso;
– decreto n. 21643 del 22 marzo 1983 con verbale d’immissione in possesso;
– decreto n. 32013 del 2 dicembre 1986 con verbale d’immissione in possesso;
– copia del verbale d’immissione in possesso a seguito del decreto di occupazione d’urgenza del 12 dicembre 1988 notificato il 19 dicembre 1988.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Alfredo Caso e Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. I signori Concetta Follieri e Antonio Carmine Follieri, in qualità  di eredi della proprietaria, signora Elena Calabria, deceduta il 19 novembre 2008, agiscono contro il Comune di Lucera per la condanna dell’Ente alla restituzione in loro favore ricorrenti del suolo di mq. 13.870 contraddistinto catastalmente al fg. 81 p.lla 278, occupato con diversi decreti per la realizzazione del P.E.E.P., decreti non seguiti da esproprio. Al proposito la parte precisa che altra porzione di mq 3167 è stata oggetto di esproprio (determina 30 giugno 2004) per il quale pende giudizio dinanzi alla Corte d’appello in ordine all’indennità .
In subordine chiedono che, accertata l’indisponibilità  e il rifiuto del Comune di Lucera alla restituzione, quest’ultimo sia condannato al risarcimento del danno commisurato al valore venale di mercato del predetto suolo, da quantificarsi in misura non inferiore a 120 euro a mq., oltre interessi e rivalutazione, nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale o morale da determinarsi anche in via equitativa per l’occupazione del suolo, dal giugno 1982 ad oggi, detratto l’acconto da rivalutare di 1,55 euro a mq., ricevuto dalla signora Elena Calabria, per un totale di £ 41.718.600, in relazione a tutta l’area interessata (mq. 13.870 più. mq 3167).
Con ordinanza della Sezione 11 maggio 2011 n. 804,
“Il Collegio, valutato che:
– con motivata istanza del 10 gennaio 2011 gli odierni ricorrenti, in qualità  di eredi di Elena Calabria, presentavano istanza al Comune di Lucera di accesso, mediante estrazione di copia, alla seguente documentazione:
– decreto n.14999 del 22 giugno 1982 con verbale di immissione in possesso;
– decreto n. 2893 del 4 febbraio 1983 con verbale di immissione in possesso;
– decreto n.2894 del 4 febbraio 1983 con verbale di immissione in possesso;
– decreto n.21643 del 22 marzo 1983 con verbale di immissione in possesso;
– decreto n.32013 del 2 dicembre 1986 con verbale di immissione in possesso;
– copia del verbale di immissione in possesso a seguito del decreto di occupazione d’urgenza del 12 dicembre 1988 notificato il 19 dicembre 1988;
– che l’odierna ricorrente, con il ricorso RG n.197/2011 nel cui ambito si inserisce l’istanza ostensiva, ha chiesto la condanna alla restituzione dei suoli in epigrafe indicati, ovvero, accertata l’indisponibilità  e il rifiuto del Comune di Lucera alla restituzione, al risarcimento del danno commisurato al valore venale di mercato del predetto suolo nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale o morale da determinarsi anche in via equitativa dal giugno 1982 ad oggi, detratto l’acconto da rivalutare di 1,55 euro a mq. ricevuto da Calabria Elena, deducendo quali motivi di gravame la violazione della normativa anche CEDU (art 1 Protocollo Addizionale) in materia di tutela del diritto di proprietà  da occupazione illecita;
– che l’istanza sopracitata non è stata positivamente riscontrata dal Comune intimato;
– che ai sensi dell’art 22 c. terzo l. 1990 n. 241 e s.m. “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6 ” e che l’art 24 c.7 prevede che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”;
– che pertanto è necessaria per l’istruttoria del ricorso in epigrafe l’acquisizione della documentazione richiesta;
– che ai sensi del c. 2 art 116 c.p.a. l’istanza ostensiva può essere prodotta dall’interessato anche in pendenza del giudizio di merito, mediante notificazione all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati;
– che la richiesta documentazione risulta senz’altro necessaria per la difesa degli interessi giuridici oggetto del ricorso in epigrafe e che non vi sono soggetti controinteressati” ha ordinato l’acquisizione della seguente documentazione:
“a) atto di determinazione e liquidazione dell’indennità  di occupazione legittima;
b) relazione tecnica che indichi quali trasformazioni, opere e modifiche di destinazione siano state eseguite dall’Amministrazione convenuta sulle aree di proprietà  dei ricorrenti, individuate e descritte negli atti di causa, con accertamento dell’eventuale intervenuta realizzazione dell’opera pubblica di cui alla dichiarazione di pubblica utilità  o, comunque, dell’eventuale irreversibile trasformazione dei fondi;
c) l’esatta consistenza, estensione e valore di mercato attuale delle aree occupate e trasformate, se del caso previa consultazione dei pubblici registri immobiliari;
d) relazione a firma del rappresentante legale del Comune avente ad oggetto la volontà  di addivenire ad una soluzione consensuale della controversia, previo riconoscimento in favore dei ricorrenti del giusto valore di mercato (ex art 2 c. 89 l.244/2007)”.
Con successiva ordinanza 10 novembre 2011 n. 1797, da un lato, si rilevava che il deposito istruttorio non era stato adempiuto e pertanto si reiterava il relativo ordine e, dall’altro, il Tribunale si pronunciava sulla richiesta di sospensione del giudizio, avanzata dall’Amministrazione, la quale aveva proposto un regolamento di giurisdizione e sosteneva al riguardo che sussistessero i presupposti della non manifesta inammissibilità  o infondatezza, ai sensi dell’articolo 367, primo comma, del codice di procedura civile, espressamente richiamato dall’articolo del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Tale istanza veniva rigettata,
“CONSIDERATO:
– che l’azione di condanna alla restituzione e/o al risarcimento danni oggetto del ricorso concreta una fattispecie di occupazione illecita per effetto dell’intervenuta perdita di efficacia della d.p.u. e che costituisce ormai ius receptum, quantomeno per la giurisprudenza amministrativa, l’appartenenza alla giurisdizione del G.A. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati (T.A.R. Lombardia Milano sez II 30 marzo 2011 n.854, Consiglio di Stato sez V 2 novembre 2011, n.5844) ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità , circostanza che concreta un illecito di carattere permanente (ex plurimis Consiglio di Stato sez VI 9 giugno 2010, n.3655, id. sez IV 21 aprile 2009, n.2420, id. Adunanza Plenaria 30 luglio 2007 n.9, id. Ad. Pl. 22 ottobre 2007 n.12);
– che ad onor del vero tale assunto non è totalmente condiviso dal giudice della giurisdizione proprio in riferimento all’ipotesi di domande risarcitorie a seguito di occupazione divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità  (Cassazione Sezioni Unite, 7 febbraio 2007, n.2689, id. 29 agosto 2008, n. 21929) rinvenendosi una fattispecie di danno da “illecito puro”, senza collegamento del comportamento dell’Amministrazione con l’esercizio del potere autoritativo, secondo la nota tesi della “carenza di potere in concreto”;
– che infatti, anche secondo la pronuncia del 12 gennaio 2011 n.509 citata dai ricorrenti, le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del GA in riferimento ad azione risarcitoria per occupazione usurpativa “consequenziale all’annullamento di atti del procedimento espropriativo”quindi non innovando il proprio precedente orientamento;
– che ciò nonostante, ritiene il Collegio di poter valutare ugualmente la manifesta infondatezza della questione di giurisdizione, essendo nel frattempo intervenuto, sul piano normativo, la nuova previsione contenuta nella lett. g) comma 1, dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità “, con disposizione del tutto riproduttiva delle statuizioni della Corte Costituzionale (sent. n. 204/2004 e 191/2006);
– che infatti alla luce dello ius superveniens – venuta meno la stessa configurabilità  di una distinzione tra occupazione acquisitiva ed usurpativa (Consiglio di Stato sez V 2 novembre 2011, n.5844) – pare al Collegio del tutto priva di pregio affermare la riconducibilità  all’esercizio del pubblico potere delle controversie risarcitorie conseguenti ad occupazioni divenute illecite a seguito di annullamento (con tipico effetto ex tunc) della dichiarazione di pubblica utilità  e non anche per quelle conseguenti a sopravvenuta inefficacia, sussistendo in entrambi i casi, a monte dell’occupazione, una attività  autoritativa tale da imprimere una connotazione pubblicistica ai fini della giurisdizione di cui alla lett. g) comma 1, dell’art. 133 c.p.a., a differenza dell’ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità “.
Dopo la trasmissione della relazione del Dirigente del Settore VI con i relativi documenti, prodotti il 7 gennaio 2012, con ordinanza 13 gennaio 2012 n. 188 è stata respinta l’istanza dei ricorrenti, con la quale veniva richiesta un’integrazione dell’istruttoria, per i seguenti motivi:
“considerato inoltre che il Comune di Lucera ha ottemperato in parte all’ordine istruttorio, di cui all’ordinanza della Sezione 11 maggio 2011 n. 804, ma che gli atti mancanti non appaiono indispensabili per la decisione della causa nel merito, all’esito della futura, relativa udienza pubblica, per lo meno (in relazione all’art. 64, primo comma, del processo amministrativo) rispetto alle deduzioni e alle conclusioni, come fino ad oggi formulati;
considerato peraltro che il comportamento processuale della parte resistente potrà  essere valutato ai sensi dell’art. 64, quarto comma, del processo amministrativo”.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata la decisione all’udienza del giorno 8 marzo 2012.
B. Le deduzioni dei ricorrenti non hanno trovato nella dialettica processuale alcuna smentita con riguardo ai dati salienti per la decisione.
B.1. Sono rimaste incontestate sia la mancata emanazione di un decreto di esproprio dei terreni per una superficie di mq. 13.870, sia la scadenza del termine di occupazione, fissato in tutti i decreti susseguitisi dal 1982 al 1988 in cinque anni dall’immissione in possesso.
àˆ stato peraltro precisato nella sintetica relazione di accompagnamento depositata il 7 gennaio 2012 che i “suoli sono stati irreversibilmente trasformati” con la realizzazione di alloggi di edilizia pubblica.
Alla luce di tali presupposti, deve farsi applicazione dei principi già  più volte enunciati da questo Tribunale con le sentenze, prima Sezione, 17 agosto 2010 n. 3402 (confermata dal Consiglio di Stato, Sezione quarta, 2 agosto 2011 n. 4590), 17 settembre 2009 n. 2081; terza Sezione, 17 settembre 2008 n. 2131 e 14 luglio 2008 n. 1751.
In definitiva, confermata l’assenza di un atto/fatto acquisitivo della proprietà  da parte del Comune di Lucera, dev’essere riconosciuta la persistenza della proprietà  del suolo di mq. 13.870, contraddistinto catastalmente al Fg. 81 p.lla 278, in capo agli istanti.
In accoglimento della domanda di parte, di conseguenza, sarebbe da disporre la restituzione di tale terreno, con rimozione delle opere realizzate sulla stessa, a spese del medesimo Comune, con contestuale condanna al risarcimento del danno subito dalla signora Calabria e dei suoi aventi causa per effetto dell’occupazione senza titolo, meramente detentiva (dallo scadere del quinto anno dell’immissione in possesso in esecuzione dei successivi decreti di occupazione d’urgenza a tutt’oggi).
B.2. Occorre osservare però che le pronunce di primo grado hanno tenuto conto di un quadro normativo nel frattempo modificatosi. Infatti, l’allora vigente articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 è stato espunto dall’ordinamento dalla Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2010 n. 293, per eccesso di delega.
L’articolo 34, comma primo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (non modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111) ha poi inserito, dopo l’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’articolo 42-bis, rubricato “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, recante la seguente disciplina:
«1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità  che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità , può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità  di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già  erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità  e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità  del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà  sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità  di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità  di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità  che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l’autorità  amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti,privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L’autorità  che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà  comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già  stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità  e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; in tal caso, le somme già  erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo».
Tale previsione si pone solo parzialmente in una linea di continuità  rispetto al precedente articolo 43, per il cui contenuto la sentenza n. 293/2010 della Corte costituzionale aveva sollevato peraltro alcune perplessità , in quanto la disposizione finiva per integrare una violazione del principio di legalità , configurando una discutibile alternativa ad un’espropriazione adottata secondo «buona e debita forma” (come incidentalmente osservato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, terza Sezione, sentenza 12 gennaio 2006, ricorso n. 14793/02, Sciarrotta ed altri c. Italia).
Il tenore dell’articolo 42-bis, infatti, è sensibilmente diverso nel suo contenuto precettivo rispetto al previgente art. 43, pur conservando la medesima rubrica “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse”.
Si deve osservare che il provvedimento di acquisizione coattiva introdotto dalla nuova norma si configura come un nuovo atto, omogeneo a quello di esproprio, previsto per il caso in cui la P.A. già  detenga il bene e lo utilizzi per ragioni di pubblico interesse, che opera ex nunc e che quindi non vale a sanare ed eliminare un precedente illecito.
In definitiva, attraverso tale procedimento espropriativo “semplificato”, il legislatore non tende a perpetuare le stesse negative conseguenze dell’espropriazione indiretta, bensì si limita a prevedere un meccanismo che permette – all’esito di una rigorosa motivazione sulle esigenze di interesse pubblico, valutate comparativamente con gli interessi del privato, anche in relazione all’assenza di alternative possibili – di disporre l’acquisizione del bene al patrimonio della P.A. con effetti ex nunc, previa corresponsione al privato di un indennizzo (non quindi di un risarcimento) che copre il valore venale del bene (da calcolarsi al momento dell’acquisizione), oltre che di una somma ulteriore (forfetariamente determinata in misura pari al 10% del valore venale) a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale, nonchè, per il periodo di occupazione senza titolo, di un importo a titolo risarcitorio, pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità  del danno.
Di fronte al perdurante diritto di proprietà  del titolare, malgrado l’avvenuta costruzione dell’opera pubblica o d’interesse pubblico, viene data in sostanza all’amministrazione dall’articolo 42 bis la scelta discrezionale – valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, anche per i “fatti anteriori” in base all’ottavo comma – di decidere se demolire in tutto o in parte l’opera (affrontando le relative spese) e restituire l’area al proprietario, oppure se disporre l’acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito).
Di conseguenza, deve ritenersi che, anche nell’attuale quadro normativo, l’Amministrazione abbia comunque l’obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titulo e, cioè, debba adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.
Nel caso di specie la rilevanza della citata disposizione appare indubbia, poichè sull’area occupata senza titolo (perchè scaduti i relativi decreti e mai emanato quello di espropriazione) sono state realizzate opere di sicuro interesse pubblico, consistenti in alloggi di edilizia pubblica.
Nella fattispecie, risulta dunque evidente la volontà  dell’Amministrazione di conseguire fini di pubblica utilità , attraverso l’acquisto dell’area (per il quale a suo tempo non solo è stato dato avvio alla procedura espropriativa e all’occupazione dei beni, ma anche sono state realizzate le programmate opere, seppure illegittimamente) e, altresì, a contrario, quella sfavorevole alla richiesta restituzione dei suoli.
Pertanto, il Collegio ritiene, nell’esercizio dei poteri in materia, attribuita alla propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e valorizzando la già  evidenziata ratio sottesa all’articolo 42-bis, che la domanda restitutoria degli odierni ricorrenti possa e debba essere accolta, differendone, tuttavia, gli effetti alla mancata emissione da parte del Comune intimato di un formale provvedimento acquisitivo da emanarsi e perfezionarsi, ai sensi del citato articolo 42-bis, entro i termini di seguito indicati.
Di conseguenza, il Comune potrà  emanare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, un provvedimento di acquisizione ex articolo 42 bis del T.U. espropriazioni, contenente l’indicazione dell’indennizzo dovuto ai ricorrenti per la perdita della proprietà  del fondo, a cui deve aggiungersi, poichè domandata nel ricorso, la quantificazione del pregiudizio non patrimoniale (quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene). Il tutto effettivamente liquidato nei successivi 15 giorni.
Qualora il Comune non adotti tale atto formale volto all’acquisizione del bene dei ricorrenti ed al correlativo indennizzo ovvero se quest’ultimo non venga liquidato (sì da impedire, con il mancato pagamento, l’operatività  del meccanismo), i ricorrenti potranno chiedere l’esecuzione della presente decisione di restituzione dei lotti, se l’Amministrazione non abbia già  spontaneamente ottemperato, e l’adozione delle misure consequenziali, rientrando nei poteri di questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione dei fatti che dovessero condurre a tale ulteriore fase del giudizio.
B.4. In ogni caso (a prescindere dalla sorte del terreno), deve pronunciarsi nei confronti della detta Amministrazione municipale la (del tutto autonoma) condanna al risarcimento del danno subito dai signori Follieri per effetto dell’occupazione senza titolo, meramente detentiva, illecito sul quale non incide l’eventuale tardiva acquisizione coattiva.
Per la relativa liquidazione del ristoro, che rimane risarcitorio per l’articolo 42 bis, terzo comma, può farsi riferimento ai criteri di cui alla medesima disposizione, come già  suggerito dal Consiglio di Stato, Sezione quarta, 2 agosto 2011 n. 4590, tenendo conto che trattasi di parametri suppletivi (“se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità  del danno”).
In realtà  nel giudizio è stata prodotta (senza specifiche contestazioni da parte dell’Amministrazione) la relazione del consulente tecnico d’ufficio, nominato nel procedimento di opposizione alla stima relativa all’altra porzione del terreno (di mq 3167) per cui è invece intervenuto l’esproprio (con determina 30 giugno 2004 n. 35), dalla quale risulta la stima dell’immobile.
Sulla scorta delle conclusioni peritali dovrà  essere corrisposto, pertanto, per il periodo di occupazione senza titolo, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene che non potrà  scendere al di sotto di quello di euro 103,40 (alla data del 25 luglio 2002) a mq (debitamente attualizzato), valore individuato nella C.T.U. Ovviamente a tale somma dovrà  essere detratto l’acconto, ricevuto dalla signora Elena Calabria, di 1,55 euro a mq, maggiorato dell’interesse legale, ai sensi del comma ottavo dell’articolo 42 bis.
A questo proposito si deve ribadire che il totale percepito di £ 41.718.600 si riferiva a tutta l’area interessata (mq. 13.870 più. mq 3167), per cui nel calcolo della differenza dovrà  tenersi conto di quanto versato, a titolo provvisorio, per la superficie più ampia per quale non si è poi giunta al decreto di esproprio.
L’importo liquidato a titolo risarcitorio dovrà  essere versato entro il termine di 45 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
VI. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
assegnati al Comune di Lucera il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza per emanare il provvedimento di acquisizione, ex articolo 42 bis del T.U. espropriazioni, contenente l’indicazione dell’indennizzo dovuto ai ricorrenti per la perdita della proprietà  del fondo, oltre la quantificazione del pregiudizio non patrimoniale (nella misura del dieci per cento del valore del bene), e l’ulteriore termine di 15 giorni per la liquidazione di tali somme;
– ORDINA a carico del Comune di Lucera e in favore dei signori Concetta Follieri e Antonio Carmine Follieri la restituzione del suolo di mq. 13.870 contrassegnato in catasto al foglio 81 p.lla 278 e la rimozione delle opere realizzate sui suddetti terreni, con effetto dalla scadenza dei termini sopra fissati senza il compimento di tutte le attività  ivi indicate.
CONDANNA il Comune di Lucera a pagare ai ricorrenti il risarcimento del danno subito a seguito dell’illegittima occupazione dei suoli computato con le modalità  di cui in motivazione.
CONDANNA il Comune di Lucera a pagare ai ricorrenti le spese di giudizio, nella misura di euro 4.000 oltre CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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