Procedimento amministrativo  – Mancata comunicazione termine e Autorità  per ricorrere – Art. 3, comma 4, L. 241/1990 –  Conseguenze

L’omessa indicazione in un provvedimento amministrativo del termine e dell’Autorità  a cui è possibile ricorrere non comporta l’illegittimità  dello stesso ma al più può determinare una rimessione in termini. Tuttavia, neanche quest’ultima ipotesi si configura qualora il destinatario dell’atto abbia comunque attivato i mezzi di tutela a sua disposizione nei termini di legge.

 
N. 00876/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2012, proposto da: 
Marcello Tedone, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Piancone, con domicilio eletto presso Amedeo Bottaro in Bari, via Piccini, 66 St.Minervini & Ass.; 

contro
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Ieva, con domicilio eletto presso Alessandro Ieva in Bari, via Abate Gimma , 30; 

nei confronti di
Angelo Maino; 

per l’annullamento
a) della determinazione dirigenziale del Comune di Corato n. 162 del 27.10.2011, avente ad oggetto “approvazione graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Presa d’atto delle risultanze del responsabile del procedimento amministrativo”, a seguito della quale il ricorrente sig. Tedone Marcello, non è stato ammesso al contributo per l’acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione; b) del relativo “allegato A”, ovverosia “graduatoria per l’acquisto della prima casa (¦)” pubblicata in data 09.11.2011 sul sito internet www.comune.corato.ba.it e sull’Albo Pretorio del Comune di Corato; c) della graduatoria inizialmente pubblicata dal Comune di Corato, con cui si attribuivano al ricorrente 8 punti invece che 9 punti, nonchè della prodromica determina di approvazione (di cui sono sconosciuti gli estremi); d) della determina del Comune di Corato n. 176 del 22.11.2011, avente ad oggetto la rettifica e la sostituzione dell’allegato relativo alla graduatoria “Nuove Famiglie costituite dal 1° gennaio 2003 sulla base del vincolo del matrimonio”;
e) di ogni altro atto presupposto, correlato e conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Corato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Piancone e avv. Raffaello G.ppe Orofino, su delega dell’avv. A. Ieva;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna l’esclusione dal contributo per l’acquisto della prima casa di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Corato 162/2011 e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
violazione e falsa applicazione art. 10 bis legge 241/1990;
eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria;
violazione e falsa applicazione art, 3 comma 4 legge 241/90 .
Si è costituito in giudizio il Comune di Corato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 349/2012 sono stati disposti adempimenti istruttori a carico del Comune, che vi ha puntualmente adempiuto depositando la documentazione richiesta in data 9 marzo 2012.
Alla Camera di Consiglio del 29 marzo 2012 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso con sentenza di merito in forma semplificata; i difensori delle parti presenti nulla hanno osservato in proposito; il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La documentazione istruttoria acquisita in atti ha infatti consentito una compiuta ricostruzione della vicenda, dalla quale si evince l’infondatezza della pretesa.
Il ricorrente è stato escluso dal beneficio non avendo prodotto in allegato alla domanda, nè successivamente, la dichiarazione dei redditi della moglie Nenna Caterina relativi all’anno 2009 (modello 2010).
Occorre premettere che il Comune di Corato solo in data 5.8.2010 aveva provveduto a rettificare la pagina 2 penultimo comma del modello di domanda per la partecipazione al bando, atteso che risultava erroneamente indicato ai fini della documentazione del reddito l’anno 2008 e non già  l’anno 2009; tale correzione dell’errore, successiva alla presentazione delle domande, ha comportato di conseguenza una richiesta di integrazione documentale a tutti coloro che avevano prodotto domanda di partecipazione, tra cui il ricorrente.
Il ricorrente ha prontamente adempiuto, depositando in atti la documentazione relativa al proprio reddito relativo all’anno 2009 ma non anche invece la documentazione redditi 2009 relativa al coniuge.
L’Amministrazione comunale, dopo una prima verifica formale della documentazione integrativa, ha comunicato al ricorrente la regolarità  e la completezza della documentazione depositata.
Solo in tempo successivo, a seguito di approfondito esame della pratica e, soprattutto, a seguito di attività  istruttoria espletata presso l’INPS ed altre amministrazioni, ha rilevato la carenza del modello unico 2010 relativo ai redditi 2009 della moglie del ricorrente, componente del suo nucleo familiare.
Rileva in proposito il Collegio che la documentazione dei redditi relativa anche alla posizione del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare risultava espressamente prevista dal bando e a pena di esclusione.
La circostanza che l’Amministrazione abbia successivamente comunicato al ricorrente la completezza della documentazione integrativa dallo stesso depositata, senza nulla rilevare in ordine all’assenza del modello unico 2010 (redditi 2009) relativo alla moglie del ricorrente, deve ritenersi infatti determinata proprio dalle reticenti dichiarazioni dello stesso ricorrente, atteso che lo stesso – avendo prodotto (secondo le originarie prescrizioni del bando, successivamente rettificate) relativamente all’anno 2008 una documentazione che lo indicava inequivocabilmente come unico percettore di reddito nella famiglia, ha indotto in errore l’Amministrazione, la quale ha ritenuto coerente la documentazione integrativa anche per l’anno 2009, individuando la famiglia come un nucleo monoreddito.
Sarebbe stato infatti illogico richiedere l’integrazione documentale dei redditi 2009 relativamente al coniuge del ricorrente, indicato già  nella documentazione redditi 2008 come soggetto che non percepiva alcun reddito e fermo restando l’obbligo di automatica produzione di tale documentazione di reddito in conformità  delle chiare previsioni portate dal bando nell’ipotesi in cui la Nenna Caterina avesse percepito un reddito solo a partire dall’anno 2009.
Gli accertamenti eseguiti dall’ufficio hanno tuttavia evidenziato che la Nenna Caterina risultava aver percepito un reddito anche nell’anno 2008.
Conseguentemente l’operato dell’Amministrazione risulta in definitiva coerente ed immune dai dedotti vizi di legittimità  sotto i profili dell’eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e difetto di istruttoria.
Infondato è infine l’ultimo motivo di censura con cui si deduce l’omessa indicazione nel provvedimento del termine e dell’Autorità  a cui è possibile ricorrere, atteso che tale comunicazione, pur contenuta all’interno dell’atto, risulta tuttavia estranea al contenuto del provvedimento medesimo, essendo strumentale rispetto alla fase della successiva comunicazione.
Senza peraltro considerare che la omissione di cui sopra avrebbe potuto al più determinare una rimessione in termini, nella specie non rilevante atteso che il ricorrente ha comunque attivato i mezzi di tutela a sua disposizione.
Il ricorso va dunque respinto.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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