Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Omessa notificazione ai controinteressati -Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso non notificato ad almeno uno dei soggetti controinteressati individuabili nell’atto impugnato (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso che non era stato notificato a nessuno dei tre controinteressati individuabili nell’atto impugnato, nelle persone elette come componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio per l’area di sviluppo industriale, non potendosi ritenere equipollente al tal fine la notificazione fatta al Consorzio in persona del legale rappresentante p.t., sul presupposto che uno degli eletti aveva sostituito nell’incarico di presidenza il dimissionario uscente).
N. 00877/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2012, proposto da:
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
contro
Consorzio Per L’Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Tobia Renato Binetti, con domicilio eletto presso Tobia Renato Binetti in Bari, via Amendola, 172/C;
per l’annullamento
– della deliberazione dell’Assemblea Generale n. 4/2011 del 18.11.2011, non pubblicata, conosciuta dal ricorrente in data 9 dicembre 2012, a seguito di espressa istanza di accesso agli atti;
– della nota prot. 187 del 16.01.2012, pervenuta al Comune di Modugno in data 18.01.2012 con prot. n. 2786 del Presidente del Consorzio ASL di Bari;
nonchè di qualunque atto presupposto e consequenziale comunque connesso, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consorzio Per L’Area di Sviluppo Industriale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Cristina Carlucci e avv. Tobia R. Binetti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il Comune di Modugno impugna la delibera dell’Assemblea Generale del Consorzio di Sviluppo Industriale n. 4/2011 nonchè la nota di comunicazione 187 del 16.1.2012 e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
violazione art. 12 dello Statuto del Consorzio;
illegittimità della deliberazione assembleare per violazione dell’art. 13 dello Statuto.
Il Comune di Modugno deduce illegittimità della convocazione dell’assemblea generale relativa alla deliberazione impugnata atteso che tra la data di convocazione e quella dell’assemblea intercorre un termine inferiore a quello minimo di sette giorni previsto dall’art. 12 dello Statuto, assumendo inoltre l’illegittimità della deliberazione impugnata anche per difetto della maggioranza assoluta dei voti, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto relativamente all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il ricorso è inammissibile, prima che infondato.
Risulta invero assorbente l’omessa notificazione del ricorso nei confronti di almeno uno dei soggetti controinteressati, nella specie facilmente individuabili nell’atto impugnato nelle persone del dott. Ambrosi, del dott. De Bartolomeo e del dott. Martinelli, in quanto eletti componenti del Consiglio di Amministrazione proprio con la deliberazione assembleare impugnata,attesa la chiara configurazione in capo agli stessi di una posizione di controinteresse connessa alla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato.
Nè può ritenersi l’equipollenza a tal fine della notificazione al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale in persona del legale rappresentante pro tempore, sul presupposto che uno dei predetti controinteressati, avendo sostituito nell’incarico di presidenza il dimissionario dott. Michele Emiliano, risulterebbe il soggetto cui materialmente sarebbe stato notificato l’atto.
àˆ invero di tutta evidenza il diverso titolo della notificazione e la diversa finalità .
Tale profilo risulta assorbente di ogni altra valutazione.
Solo per completezza, rileva altresì il Collegio che il ricorso appare anche infondato nel merito, in relazione alla attiva partecipazione del rappresentante del Comune di Modugno all’Assemblea generale di che trattasi, risultando a verbale ben tre suoi interventi, con conseguente effetto sanante e di acquiescenza in relazione al dedotto vizio di violazione dei termini minimi della convocazione.
Non sembra fondato l’ulteriore profilo di censura trattandosi non già di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione bensì di reintegrazione sostitutiva del Consiglio di Amministrazione ex art. 12 comma 6 dello Statuto, occorrendo la maggioranza assoluta dei voti rappresentati e non già la maggioranza assoluta dei voti posseduti da tutti i suoi componenti.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, attesa l’assorbenza del rilievo.
Le spese, che si liquidano in euro 1.500,00 per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del Comune ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Comune di Modugno al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 per spese diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)