Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Intervenuta estinzione del reato – Permanenza ragioni ostative all’emersione – Indicazione – Necessità 

Il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare deve essere motivato circa l’eventuale permanenza di ragioni ostative all’emersione con riferimento ad eventuali condotte successive del richiedente qualora il reato precedentemente commesso si sia estinto; in particolare, il rigetto della domanda di riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza non implica automaticamente il rigetto dell’istanza di emersione, dovendo comunque l’autorità  amministrativa operare una valutazione autonoma delle circostanze ostative all’accoglimento della stessa.

 
N. 00901/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2012, proposto da: 
Abdessamad Essaki, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Guerra, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Guerra in Bari, via Matteotti, 26; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento Prot. n. P-BA/L/N/2009/105539 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bari in data 09.11.2011 e notificato il 21.11.2011, con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata dalla sig.ra Rotunno Santa in data 29.09.2009 in favore del sig. Abdessamad Essaki, nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Rosa Guerra e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe Abdessamad Essaki ha impugnato il provvedimento con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata in suo favore dalla sig.ra Rotunno Santa in data 29.09.2009;
rilevato che a sostegno del ricorso sono state articolate le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, dell’art. 445 comma 2 c.p.p., eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erronea valutazione dei presupposti di diritto, violazione del principio di ragionevolezza, in quanto la condanna che è stata ritenuta ostativa all’accoglimento dell’istanza era in realtà  estinta ai sensi degli artt. 445 e 167 c.p.p. per decorso del termine di 5 anni senza la commissione di un delitto della stessa indole e nella relazione del commissariato di p.s. di Corato era stato riportato un errore nella data di commissione del fatto che aveva indotto il Tribunale di Sorveglianza a negare la riabilitazione;
rilevato che si sono costituiti la Prefettura di Bari e il ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso;
che questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ordinando all’amministrazione di riesaminare l’istanza;
che nessun provvedimento è stato emesso dall’amministrazione a seguito di tale ordinanza;
che all’esito della camera di consiglio del 19.4.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti;
Ritenuto che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base del disposto dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, avendo il ricorrente riportato nel 2002 una condanna per i reati specificamente individuati dalla norma citata;
ritenuto che il ricorso deve essere accolto, in quanto il diniego impugnato non ha dato conto dell’estinzione del reato in relazione al quale il ricorrente ha riportato condanna nel 2002 per effetto del decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.p., attesa la concessione della sospensione condizionale della pena, nè ha motivato la permanenza di ragioni ostative all’emersione con riferimento ad eventuali condotte successive del ricorrente;
che anche il rigetto della domanda di riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza non implica automaticamente il rigetto dell’istanza di emersione, dovendo comunque l’autorità  amministrativa operare una valutazione autonoma delle circostanze ostative all’accoglimento della stessa;
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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