1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Accesso ai documenti della p.A. – Interesse all’accesso – Fattispecie


2. Industria, commercio, turismo – Impiantistica pubblicitaria – Rimozione – Provvedimento amministrativo espresso – Necessità 

1. In tema di rimozione, all’interno dei centri abitati, di impianti pubblicitari (paline fermata bus) di proprietà  di società  operante nel campo della cartellonistica pubblicitaria e degli arredi urbani, è apprezzabile e giuridicamente rilevante l’interesse all’accesso (della documentazione relativa al provvedimento di rimozione degli impianti in argomento) da parte della società  proprietaria. Il Comune è pertanto tenuto ad esibire copia dell’ordinanza di rimozione de qua.


2. Ai sensi dell’art. 23, co.1 bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (c.d. Codice della strada), l’Ente proprietario della strada (che all’interno dei centri abitati è il Comune) diffida il responsabile di installazioni non autorizzate di cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari, e ne ordina la rimozione a sue spese entro 10 giorni dalla comunicazione dell’atto, che deve consistere in un provvedimento amministrativo espresso.

N. 00818/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02184/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2011, proposto da Ipas s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Guido Rinaldi, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Comune di Trani;

nei confronti di
Every Way s.r.l.;

per l’annullamento
del diniego tacito formatosi sulla domanda di accesso ex legge n. 241/1990 della Ipas s.p.a. a mezzo lettera avente data 22.9.2011 e ricevuta al protocollo del Comune di Trani in data 28.9.2011 e protocollata al n. 32668, con istanza al Comune di esibizione in favore della ricorrente dei documenti richiesti, previo accertamento e declaratoria del relativo diritto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile;
Nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per le parti nessun difensore è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Preliminarmente ritiene questo Collegio di respingere l’istanza di rinvio presentata dal Comune di Trani in data 21 febbraio 2012 e motivata con riferimento alla circostanza della nomina di un nuovo difensore, stante il trasferimento del proprio precedente difensore avv. Michele Caruso ad altro settore a partire dal 17.1.2012.
Invero, ai sensi dell’art. 23 cod. proc. amm. l’Amministrazione nelle controversie in materia di accesso può stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore.
In ogni caso, il Comune di Trani si sarebbe potuto rivolgere ad un avvocato esterno anche in pendenza della procedura di nomina del nuovo difensore interno all’Ente.
La ricorrente IPAS s.p.a. contesta in questa sede ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. il silenzio serbato dal Comune di Trani sull’istanza di accesso del 22 settembre 2011 avente ad oggetto: “copia delle autorizzazioni/concessioni rilasciate alla ditta Every Way; ordinanza rimozione transenne parapedonali di ns. proprietà ; ordinanza rimozione paline fermata bus rimosseci”.
Rileva l’interessata di essere una società  operante nel campo degli impianti pubblicitari, degli elementi di arredo urbano, della cartellonistica e segnaletica pubblicitaria; che a seguito di convenzione con il Comune di Trani installava in vari punti della città  una serie di impianti pubblicitari di arredo urbano, quali transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus; che in modo del tutto casuale veniva a conoscenza, su segnalazione di alcuni inserzionisti, della sparizione di diverse decine delle suddette transenne parapedonali e paline fermata bus; che al loro posto si rinvenivano impianti analoghi aventi la targhetta identificante una società  pubblicitaria di nome Every Way.
L’istanza di accesso della odierna deducente rimaneva senza risposta.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto.
La Ipas ha, infatti, allegato un interesse apprezzabile e giuridicamente rilevante ai sensi degli artt. 22, comma 1, lett. b), 24, comma 7, primo periodo legge 7 agosto 1990, n. 241 e 2, comma 1 d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184 (rivolto alla tutela anche in sede giurisdizionale della propria sfera giuridica) all’accesso alla suddetta documentazione, essendo la stessa una società  operante nel campo degli impianti pubblicitari, degli elementi di arredo urbano, della cartellonistica e segnaletica pubblicitaria.
Tanto è sufficiente, ad avviso del Collegio, per radicare l’interesse all’accesso.
Va evidenziato, a tal riguardo, che ai sensi dell’art. 23, comma 13-bis dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) “In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.455 a euro 17.823; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge in modo manifesto che l’Amministrazione (i.e. l’Ente proprietario della strada), nel momento in cui decide la rimozione della cartellonistica abusiva, opera attraverso l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso.
Peraltro, il comma 13-quater.1 della disposizione in commento contempla la possibilità  per l’Ente proprietario di disporre liberamente dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità  all’art. 23 dlgs n. 285/1992, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione, specificando che “Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater.”.
Da tale prescrizione si desume come l’autore della violazione, il proprietario ovvero il possessore del terreno su cui sono installati gli impianti abusivi debbano ricevere comunicazione della diffida alla rimozione, anche al fine di potere richiedere successivamente la restituzione degli impianti rimossi dall’amministrazione.
Sempre l’art. 23, comma 4 dlgs n. 285/1992 prevede che “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.”.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’ordine di esibizione da parte del Comune di Trani della documentazione richiesta dalla società  ricorrente con istanza del 22.9.2011, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Trani di esibire alla società  ricorrente, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, la documentazione richiesta.
Condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Ipas s.p.a., liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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