1. Sanità  e farmacie – Servizio sanitario – Tetti di spesa – Principio comunitario di libera prestazione di servizi – Temperato con le esigenze nazionali di programmazione delle capacità  ospedaliere disponibili e di controllo della spesa sanitaria


2. Sanità  e farmacie – Servizio sanitario – Tetti di spesa – Contratti ex art. 8 quinquies, L. n. 133/2008 – Sono espressione dell’autonomia negoziale – Soggetti alla disciplina civilistica


3. Sanità  e farmacie – Servizio sanitario regionale – Tetti di spesa – Accreditamento istituzionale – Accreditamento provvisorio e definitivo – Fattispecie

1. Dalla disciplina vigente ex legge n. 133/2008, che regola il rapporto tra strutture private – qualora queste siano chiamate a integrare l’offerta sanitaria pubblica – e amministrazione sanitaria, si desume che tutti gli operatori inseriti nell’ambito del sistema sanitario nazionale sono soggetti alla stipulazione degli accordi contrattuali e al vincolo della programmazione annuale regionale le quali si esprime nelle determinazioni autoritative in materia di tetti di spesa, poichè i servizi sanitari sono servizi di interesse generale non sottratti all’applicazione del principio comunitario della libera prestazione di servizi, pur se temperato dall’equilibrio con le esigenze imperative nazionali di programmazione delle capacità  ospedaliere disponibili e di controllo della spesa sanitaria.


2. Dal dato testuale inequivocabile di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. emerge che i contratti stipulati ex art. 8 quinquies, D.Lgs. cit., tra l’amministrazione sanitaria e gli operatori privati sono espressione dell’autonomia negoziale delle parti che non è compromessa dalla riproduzione nell’accordo sottoscritto di moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti; sicchè, una volta che la p.A. nell’esercizio della propria autonomia negoziale ponga in essere atti consensuali questi sono soggetti alla disciplina civilistica (artt. 1341 e 1342 c.c.).


3. Va respinta l’azione di accertamento dell’inclusione nell’accreditamento delle prestazioni ambulatoriali non espressamente contemplate nella delibera regionale nè dedotte in contratto, in quanto, nella specie, il precedente accreditamento (provvisorio), comprensivo di tali prestazioni, è stato sostituito nel 2007 da quello istituzionale (quindi definitivo) che ha rideterminato la dimensione quantitativa e qualitativa dell’accreditamento stesso; infatti, il regime dell’accreditamento provvisorio si caratterizza per la finalità  di garantire la prosecuzione dei rapporti tra la p.A. e i soggetti privati già  convenzionati fino alla concessione dell’accreditamento istituzionale definitivo, ex art. 8, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m., di conseguenza quest’ultimo sostituisce e non integra il provvisorio.

N. 00830/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Aurea Salus s.r.l. in qualità  di gestore del C.M.R.F. “Riabilia”, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo De Leonardis in Bari, alla piazza Aldo Moro n.33/A; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Digirolamo, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Bari, al Lungomare Starita n.6; 
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alceste Campanile, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via P.Ravanas n.228; 
Asl Puglia1; 

nei confronti di
C.B.H. Città  di Bari Hospital S.p.A., Santa Maria S.p.A., Gestione e Management Sanitario S.r.l., Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani, Istituto Psicomedico S. Agostino, Centro Analisi Leondeff S.r.l., Centro di Radiodiagnostica e Ecografia – Martino S.r.l.; 

per l’annullamento
a) del <<contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni riabilitative – ex art. 26 L. 833/78 – da parte di Strutture Private operanti in regime di accreditamento istituzionale per l’intero anno 2009>> sottoscritto il 28.7.2009, nonchè, ove occorra:
b) della nota prot. n. 130611/UOR 01 del 14.7.2009 con cui la ASL BA ha convocato il legale rappresentante della società  ricorrente per la sottoscrizione del suddetto contratto 2009;
c) della nota prot. n. 140789/UOR 01 del 31.7.2009 con cui la ASL BA ha trasmesso alla società  ricorrente copia dell’accordo contrattuale sottoscritto dalle parti;
d) della nota prot. n. 52182/UOR 01 del 17.3.2009;
e) della nota prot. n. 165124/UOR 01 del 19.9.2009;
f) della D.G.R. 4.8.2009, n. 1442 (DIEF 2009);
g) della D.G.R. 4.8.2009, n. 1494 (recante <<Accordi contrattuali anno 2009 – Linee Guida>>);
h) di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo (ivi inclusa, liddove esistente, la sconosciuta delibera a contrattare con la ricorrente cui ha fatto seguito il contratto di cui sopra) ed in particolare degli atti determinativi del tetto di spesa per l’anno 2008 (già  gravati con ricorso dinanzi a codesto Ecc.mo Tar iscritto al r.g. n. 848/08), e, segnatamente:
– il <<contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 da parte di Strutture Private operanti in regime di accreditamento provvisorio per l’intero anno 2008>>;
– ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo (ivi inclusa anche qui, liddove esistente, la sconosciuta delibera a contrattare con la ricorrente cui ha fatto seguito il contratto di cui sopra);
nonchè per l’accertamento
del diritto dell’odierna ricorrente ad ottenere per l’anno 2009 un tetto di spesa determinato secondo i criteri che sono rappresentati nel presente ricorso in attuazione delle disposizioni normative e degli accordi intercorsi in proposito con le pp.AA. sanitarie;
e per la condanna
dell’Amministrazione sanitaria al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute per effetto dell’attribuzione del tetto di spesa a quest’ultima legittimamente spettante;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti P. L. Portaluri e A. Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, notificato in data 23.10.2009 e depositato il successivo 4 novembre, parte ricorrente ha impugnato il contratto per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni riabilitative – ex art. 26 L. 833/78 – da parte di Strutture Private operanti in regime di accreditamento istituzionale per l’intero anno 2009, dalla stessa sottoscritto il 28.7.2009 unitamente ad una successiva integrazione del contratto stesso (nota prot. n.165124/UOR del 19.9.2009) e alle note di convocazione e poi trasmissione dell’accordo contrattuale; inoltre ha gravato le delibere regionali contenenti il DIEF 2009 (ossia la programmazione annuale della spesa sanitaria) e le linee guida per gli accordi contrattuali da stipularsi nello stesso anno (rispettivamente le D.G.R. n.1442/2009 e 1494/2009) e gli atti determinativi del tetto di spesa per l’anno 2008, già  oggetto di autonomo gravame (iscritto al n.848/2008).
Infine ha chiesto l’accertamento del diritto ad ottenere per il 2009 la fissazione di un tetto di spesa determinato secondo i criteri di cui la stessa invoca l’applicazione, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze.
Si sono costituite in giudizio sia l’Asl che la Regione resistenti, con atti rispettivamente depositati in data 11.11.2009 e 19.4.2011. In particolare l’Amministrazione regionale ha articolato una serie di eccezioni preliminari.
All’udienza del 22.12.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Per un migliore inquadramento giuridico della vicenda appare opportuno in via preliminare indugiare brevemente sulla ricostruzione del titolo che regola -alla luce del quadro normativo vigente- il rapporto tra strutture private e Amministrazione sanitaria quando i primi sono chiamati ad integrare l’offerta sanitaria pubblica.
Tralasciando i molteplici passaggi normativi ormai risalenti nel tempo, dopo le modifiche apportate al d.lgs. n.502/92 dal d.lgs. n.229/1999 e dal D.L.n.112/2008 conv. con legge n.133/2008, la disciplina del sistema risulta sintetizzata negli articoli da 8bis a 8quinquies.
Per quel che qui rileva la prima delle indicate norme chiarisce che le Regioni allo scopo di assicurare i livelli essenziali ed uniformi di assistenza si avvalgono -tra l’altro- “di soggetti accreditati ai sensi dell’art.8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art.8 quinques” (comma 1), precisando e ribadendo -all’ultimo comma- che la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività  sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e a carico dello stesso “..sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art.8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’art.8-quater, nonchè alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art.8-quinquies¦”.
In particolare e sempre per quel che qui rileva, il richiamato art.8-quater, al secondo comma, precisa ulteriormente che soltanto con i predetti “accordi contrattuali di cui all’art.8 quinquies” sorge per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’obbligo di -testualmente- “corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate” dai soggetti accreditati e che, viceversa, all’accreditamento in sè non si collega tale effetto; il successivo art.8-quinquies, poi, distingue -diversamente dalle disposizioni appena richiamate- tra “accordi” con le strutture pubbliche ed equiparate e “contratti” da stipularsi invece con le strutture private (oltre che con i professionisti accreditati), anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.
In entrambi i casi tali atti, di natura consensuale -come sarà  meglio chiarito in prosieguo-considerato anche il possibile coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative nella definizione degli stessi, devono contenere in particolare l’indicazione del “volume massimo di prestazioni” che la struttura considerata si impegna ad erogare e “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività  concordate, globalmente risultante dall’applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo” da verificarsi evidentemente a consuntivo sulla base delle attività  svolte e tenuto conto della prestabilita remunerazione delle prestazioni extra.
Si ribadisce che, a monte dell’atto consensuale, si colloca l’accreditamento istituzionale tra verifica dei requisiti in capo ai soggetti richiedenti l’accreditamento stesso e programmazione regionale della spesa.
In ultima analisi emerge dal descritto sistema, quale risultante da ultimo dall’entrata in vigore della legge n.133/2008, che tutti gli operatori inseriti nell’ambito del sistema sanitario nazionale sono soggetti alla stipulazione degli accordi contrattuali ed al vincolo della programmazione annuale regionale che si esprime nelle determinazioni autoritative in materia di tetti di spesa, in quanto “I servizi sanitari sono servizi di interesse generale (art 86 c. 2 Trattato UE, art 2 direttiva “servizi” 2006/123/CE, decisione Commissione UE 28 novembre 2005 – 2005/842/CE) non sottratti all’applicazione del principio comunitario della libera prestazione di servizi, pur se temperato dall’equilibrio con le esigenze imperative nazionali di programmazione delle capacità  ospedaliere disponibili e di controllo della spesa sanitaria (Corte Giustizia CE Grande Sezione C-372/04″ (cfr. sent. Tar Bari – III Sez. n.1796/2011).
2.1- Orbene, fatte le premesse di ordine generale, occorre verificare innanzitutto su che cosa verta nella fattispecie la controversia che ci occupa.
Parte ricorrente formalmente impugna il contratto sottoscritto ex art.8 quinquies del d.lgs. n.502/92 e succ. mod., unitamente alle delibere regionali recanti il D.I.E.F. e le linee guida per gli accordi contrattuali da stipularsi nello stesso anno (rispettivamente le D.G.R. n.1442/2009 e 1494/2009); sostanzialmente articola censure dirette a far valere l’asserita difformità  delle previsioni del predetto contratto rispetto alla pre-intese intercorse con l’amministrazione circa l’impegno a far interamente confluire il tetto di spesa assegnato storicamente alla casa di cura S. Giovanni, gestita da società  diversa ma facente capo allo stesso gruppo (Duo Salus s.r.l.), nel centro “Riabilia” invece gestito dalla ricorrente, con rinunzia all’accreditamento della prima a vantaggio dell’incremento presso la seconda struttura delle prestazioni erogabili. In verità  -e neanche parte ricorrente lo smentisce- la somma complessivamente assegnata coincide dal punto di vista aritmetico alla somma dei due tetti storici confluiti nell’unica struttura; tuttavia, in virtù dello scorporo da tale tetto complessivo di una somma pari a €1.144.397,65 assegnata alle prestazioni domiciliari ma assoggettata a condizioni contrattuali differenti da quelle che riguardano il tetto storico (sconto fissato nella percentuale del 20% anzichè regressione tariffaria prevista dal D.I.E.F e relativo rimborso solo al raggiungimento del tetto di spesa invalicabile di remunerazione fissato nell’anno 2008), si sarebbe in concreto ridotta la rimuneratività  delle prestazioni e -sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente- determinata una violazione dell’impegno al trasferimento dell’intero tetto storico originariamente assegnato alla casa di cura S.Giovanni.
In altri termini, stando alla stessa ricostruzione di parte, la riduzione del tetto si collegherebbe alle specifiche condizioni contrattuali sottoscritte dalla ricorrente, di cui la stessa lamenta la lesività , chiedendone l’annullamento.
In ogni caso il petitum si estende genericamente alla domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere per l’anno 2009 un tetto di spesa determinato secondo i criteri indicati nel ricorso, in attuazione delle disposizioni normative e degli accordi intercorsi in proposito con la P.A. sanitaria. Come si dirà  meglio in seguito, tale azione potrà  trovare ingresso nel presente giudizio solo a seguito di riqualificazione della stessa ex art.32, comma 2°, c.p.a..
3.- Così definito l’oggetto del giudizio si può ora procedere alla disamina delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa regionale.
3.1.- In primo luogo, la Regione oppone l’inammissibilità  del gravame proposto avverso le richiamate note di convocazione e di comunicazione dell’accordo sottoscritto nonchè avverso le predette deliberazioni regionali di programmazione finanziaria e di fissazione dei criteri per gli accordi contrattuali riferiti al 2009, per un ordine diverso di ragioni. Nel primo caso non si tratterebbe di atti suscettibili di provocare una lesione; nel secondo caso le determinazioni gravate non sarebbero destinatarie di alcuna censura.
In effetti l’eccezione può essere accolta sotto entrambi i profili. Le note suddette, in epigrafe meglio indicate, sono atti di mera comunicazione; e le delibere regionali non sono in alcun modo censurate, lamentandosi piuttosto la violazione proprio del D.I.E.F. da parte del contratto oggetto di gravame sotto il profilo dell’applicazione del predetto sconto del 20% in luogo della regressione tariffaria contemplata dal documento programmatico in parola.
In questa parte pertanto il gravame deve essere dichiarato inammissibile. Parimenti il ricorso è inammissibile nella parte in cui ripropone l’impugnazione degli atti afferenti la determinazione del tetto di spesa per il 2008, oggetto come detto di precedente autonomo gravame iscritto al n. 848/08.
3.2.- Sotto distinto profilo la Regione mette in discussione la stessa ammissibilità  dell’impugnazione del contratto stipulato ex art.8 quinquies del d.lgs. n.502/92 e succ. mod. attraverso l’articolazione di censure tipicamente dirette a contestare l’esercizio del potere amministrativo, ma che non sarebbero configurabili con riferimento all’accordo negoziale de quo in considerazione della sua stessa natura, estranea alla logica provvedimentale.
3.2.1.- La società  ricorrente sostiene viceversa il carattere sostanzialmente autoritativo dell’accordo gravato, fondando su tale assunto le proprie controdeduzioni che ricollega, in ultima analisi, ad un unico indice sintomatico.
Il contratto in parola, al di là  della qualificazione formale mancherebbe di qualunque profilo di consensualità , poichè interamente predisposto in via unilaterale dalla pubblica Amministrazione. Se ne troverebbe conferma nell’art.22 della l.r. Puglia n.8/04 che affida alla Giunta regionale la disciplina dei rapporti di cui all’art.8 quinquies più volte richiamato -testualmente- “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità , delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità  delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità  delle prestazioni erogate”; sicchè tutti gli elementi del contratto sarebbero autoritativamente imposti dalla pubblica Amministrazione. Peraltro, tanto più evidente sarebbe il carattere autoritativo degli accordi in questione nel caso di specie in cui la volontà  del contraente privato, quale manifestata nelle pre-intese, sarebbe risultata diversamente orientata rispetto alle clausole poi effettivamente sottoscritte. Queste di fatto avrebbero neutralizzato il concordato trasferimento dell’intero tetto di spesa in favore del Centro Riabilia.
3.2.2.- Le argomentazioni utilizzate a sostegno della natura provvedimentale degli accordi ex art.8 quinquies non appaiono tuttavia convincenti a fronte del dato testuale inequivocabile, riprodotto in tutte le disposizioni esaminate.
Espressamente agli “accordi contrattuali” si riferiscono l’art.8 bis (primo e ultimo comma), l’art.8 quater (secondo comma) e l’art. 8 quinquies (secondo comma) . Quest’ultimo in più distingue- al richiamato secondo comma- gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, dai contratti a stipularsi con quelle private e con i professionisti accreditati; e -si ribadisce- la distinzione non può restare priva di effetti salvo a svuotare ingiustificatamente di significato l’uso di una diversa terminologia.
La dizione “accordi” rinvia effettivamente all’art.11 della legge n.241/90, ossia al modulo consensuale contemplato per l’esercizio del potere amministrativo e alla relativa regolamentazione; la dizione “contratti” evoca l’omologa tipologia degli atti consensuali di cui al codice civile.
La distinzione si traduce pertanto nella diversa disciplina applicabile: gli accordi ex art.11 soggiacciono ai “principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”; i “contratti” direttamente alle disposizioni del codice civile. E’ invero principio pacifico in giurisprudenza che una volta che l’Amministrazione nell’esercizio della propria autonomia negoziale ponga in essere atti consensuali questi siano soggetti alla normale disciplina civilistica.
La ratio di tale diversa qualificazione va probabilmente ricercata nella diversa natura dei soggetti erogatori e nel diverso regime in cui operano; inequivocabilmente di mercato per i soggetti privati, rigidamente vincolati soltanto alle erogazioni dedotte in contratto.
Il dato testuale, pertanto, conduce a ritenere i contratti stipulati dall’Amministrazione sanitaria con gli operatori privati ex art.8 quinquiesdel dlgs. n. 502/92 vera e propria espressione dell’autonomia negoziale delle parti che, alla stregua dei principi generali, non è compromessa dalla riproduzione nell’accordo sottoscritto di moduli o formulari predisposti da uno soltanto dei contraenti. Ciò ne determina al più la sottoposizione alla specifica disciplina civilistica (artt.1341 e 1342 c.c.).
La natura consensuale dell’atto sottoscritto dalla struttura accreditata comporta pertanto l’inammissibilità  delle censure articolate sotto forma di vizi provvedimentali ed in particolare le censure sub 1, 2 e 3, in parte quelle sub 4, quelle sub 6 e 7 di cui al ricorso introduttivo.
Il Collegio conferma quindi l’orientamento già  espresso con la precedente sentenza di questo Tar n. 1128/2010, concernente il ricorso proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso il tetto di spesa 2008.
Viceversa trovano ingresso nel presente giudizio i motivi aggiunti ed ulteriori, notificati in data 4.4.2011, poichè articolati proprio per l’evenienza che si ritenesse di accedere alla tesi della natura consensuale del contratto di cui al più volte richiamato art.8-quinquies; e, quanto al ricorso introduttivo, il motivo sub 4 nella parte in cui è diretto ad ottenere l’applicazione automatica dell’aggiornamento tariffario disposto dal Commissario ad acta con provvedimento del 29.6.2009 a seguito di sentenza di questo Tar n.57/2009 e il motivo sub 5, preordinato a far accertare l’implicita estensione dell’accreditamento alle prestazioni ambulatoriali non espressamente contemplate nel contratto in questione nè nella delibera regionale n.231/2007.
4.- Il gravame tuttavia, nella parte ammissibile è infondato.
Si passa pertanto direttamente all’esame del merito delle articolate censure, partendo dai motivi aggiunti poichè involgenti un profilo preliminare, prescindendo dall’ulteriore eccezione preliminare opposta dalla difesa regionale.
4.1.- Nella prospettiva che il contratto abbia natura negoziale si lamenta la totale assenza della necessaria deliberazione a contrattare espressamente prevista dall’art.11 della legge n.241/90, dall’art.11 del d.lgs. n.163/2006 e dall’art.192 del d.lgs. n.267/2000 che, secondo la prospettazione della dottrina, avrebbe natura “autorizzatoria”. Siffatta determinazione costituirebbe elemento essenziale di tutte le fattispecie negoziali con conseguente invalidità  del successivo atto stipulato in assenza della necessaria delibera preliminare.
Secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente tale adempimento sarebbe preordinato ad esplicitare le ragioni giustificative della decisione dell’Amministrazione di ricorrere allo strumento consensuale, a definire lo scopo perseguito, nonchè gli elementi caratterizzanti del contratto a stipularsi; infine le modalità  di scelta del contraente.
E’ evidente, ove si rapporti la necessità  della preliminare autorizzazione a contrarre alla specifica materia che ci occupa, che in parte le ragioni sottese a siffatto adempimento non ricorrono (giustificare il ricorso al modulo consensuale e definire il corrispettivo) poichè la scelta del “mezzo” è operata a monte dalla legge (art.8 quinquies più volte richiamato) così come la fissazione dei tetti di spesa riviene da apposite determinazioni adottate su base annuale; in parte sono soddisfatte dalla prodromica delibera di accreditamento istituzionale poichè preceduta dalla verifica dei requisiti in capo a quello che diverrà  l’altro contraente (dando quindi implicitamente atto dei motivi della relativa scelta) e preordinata a definire l’ambito qualitativo e quantitativo delle prestazioni che saranno dedotte in contratto.
Nella fattispecie in esame l’accreditamento definitivo è stato disposto con delibera regionale n.231/2007 sicchè la stipulazione del contratto risulta preventivamente autorizzata. Del resto risultano anche fissati i criteri per gli accordi contrattuali riferiti al 2009 proprio con la D.G.R. 4.8.2009, n. 1494 (recante <<Accordi contrattuali anno 2009 – Linee Guida>>), oggetto del presente gravame.
I motivi aggiunti vanno dunque respinti.
4.2.- Analogamente non può trovare accoglimento l’azione di accertamento nei limiti suindicati.
Sotto il primo profilo (ossia accertamento del diritto all’adeguamento tariffario) deve invero osservarsi che la determinazione autoritativa del tetto di spesa, incondizionatamente accettata in sede di sottoscrizione del contratto, non consente di rivedere il limite massimo della disponibilità  finanziaria assegnata. L’adeguamento tariffario potrebbe al più determinare una revisione delle prestazioni sotto il profilo quantitativo.
Sotto il secondo profilo (ossia accertamento dell’inclusione nell’accreditamento delle prestazioni ambulatoriali non espressamente contemplate nella delibera regionale nè dedotte in contratto) è sufficiente osservare che il precedente accreditamento, comprensivo di tali prestazioni, parte ricorrente stessa ha qualificato “provvisorio”; sicchè -come per legge- è stato sostituito nel 2007 da quello “istituzionale” (quindi definitivo) che ha rideterminato la dimensione quantitativa e qualitativa dell’accreditamento stesso.
E’ appena il caso richiamare una recente pronunzia della quinta Sezione del Consiglio di Stato, alla stregua della quale “il regime dell’accreditamento provvisorio si caratterizza per la precipua finalità  di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti privati già  convenzionati fino alla concessione dell’accreditamento istituzionale definitivo, di cui all’art. 8, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, poi integrato dal d.lg. 19 giugno 1999 n. 229”; sicchè quest’ultimo sostituisce e non già  integra quella provvisorio.
5.- In sintesi il ricorso deve in parte essere dichiarato inammissibile e in parte respinto. Considerata tuttavia la complessità  delle questioni trattate il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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