1. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi – Mancata attribuzione di punteggio – Fattispecie 


2. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi – Attribuzione punteggio per abitazione in “alloggio sovraffollato” – Condizioni – Fattispecie
 

1. In materia di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’occupazione di locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b1, della L. reg. 54/1984, la scadenza del periodo previsto nell’atto di assegnazione della casa-parcheggio non è idonea a far ritenere l’occupazione senza titolo, essendo necessari a tal fine provvedimenti formali attestanti la cessazione del contratto di assegnazione e il recupero del possesso dell’immobile da parte del Comune.
 
2. L’attribuzione del punteggio per la condizione di abitazione in alloggio sovraffollato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, punto b4, L. reg. 54/1984, richiede la presenza nel nucleo familiare di “oltre due persone in più” rispetto allo standard abitativo definito nell’art. 2, lett. c. (Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo al nucleo familiare, composto da quattro persone, residente in alloggio di 40 mq, adeguato per una o due persone).
                                                                    * * *
Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 29 agosto 2012 n. 4634 – 2012; sentenza 28 agosto 2012, n. 4634 – 2012; ric. n. 5672 – 2012; ricorso per revocazione, sentenza 25 febbraio 2014, n. 904 – 2014; ric. n. 1141 – 2013                                                  
* * *

N. 00751/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Raffaele Ernesto, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Memeo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5; 

contro
Comune di Andria in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Travi, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 
Commissione Territoriale per la Formazione delle Graduatorie di Edilizia Residenziale Pubblica; 

nei confronti di
Nicola Riflettore, Francesco Di Vincenzo, Antonia Di Lernia; 

per l’annullamento
della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Andria, predisposta dalla II Commissione Territoriale per la Formazione delle Graduatorie E.R.P., a seguito di bando di concorso integrativo n. 7/08, pubblicata in data 24.10.2011,
e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto,
ivi compreso, ove occorra, il verbale della seduta del 17.10.2011 della stessa I Commissione Territoriale per la Formazione delle Graduatorie E.R.P. insediata presso il Comune di Andria, col quale è stata deliberata la sopra citata graduatoria definitiva e deciso sul ricorso in autotutela avverso la precedente graduatoria provvisoria, presentato dall’odierno ricorrente,
e per l’accertamento del diritto
del ricorrente a vedersi riconosciuta la condizione oggettiva di cui all’art. 6, comma 1, lett. b1), L. R. n. 54/84 , con conseguente diritto all’attribuzione di ulteriori punti 4 nella graduatoria definitiva oggi impugnata, nonchè la condizione oggettiva di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. b 4) e 2 lett. e) L.R. n. 54/84 con conseguente diritto all’attribuzione di ulteriori punti 1 nella graduatoria definitiva oggi impugnata e, dunque, ad essere collocato nella graduatoria definitiva con ulteriori punti 5, ovvero con complessivi punti 10.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori gli avv.ti Michele Memeo e Raffaella Travi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che con il ricorso in epigrafe Raffaele Ernesto ha impugnato la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Andria pubblicata in data 24.10.2011, lamentando il mancato riconoscimento di punti 4 per la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione e di punti 1 per alloggio sovraffollato, come previsto dal bando;
rilevato che il ricorrente ha esposto di avere presentato altresì istanza di autotutela affinchè la commissione territoriale rivedesse il punteggio assegnato, ma che l’istanza era stata respinta in quanto l’attuale occupazione dell’alloggio parcheggio da parte della famiglia del ricorrente “configura una situazione di occupazione senza titolo, essendo già  decorso il termine di assegnazione”;
rilevato che a sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 L. 241/90, per omessa motivazione ovvero per motivazione meramente apparente, in relazione al rigetto dei motivi di opposizione avverso la graduatoria provvisoria;
2. violazione di legge – mancata attribuzione di punti 4 per le ipotesi di cui all’art. 6 comma 1 lett. b1) L.R. Puglia n. 54/84 per l’occupazione di locali impropriamente adibiti ad alloggio, in quanto il ricorrente abitava da oltre un biennio in una casa parcheggio assegnatagli dal Comune a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio non determinato da inadempienza contrattuale, ma dalla scadenza della locazione;
3. violazione di legge, carenza di istruttoria, non avendo l’amministrazione esaminato i documenti prodotti dal ricorrente per comprovare la ricorrenza delle condizioni alla base dei punteggi richiesti;
4. mancata attribuzione di punti 1 per l’ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. b4) e 2 lett. c) L.R. Puglia n. 54/84, in quanto il nucleo familiare del ricorrente, composto da quattro persone, alloggiava in uno spazio di 40 mq adeguato per 1-2 persone;
rilevato che si è costituito il Comune di Andria chiedendo il rigetto del ricorso;
che all’esito della camera di consiglio del 5.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della eventualità  di definizione della causa con sentenza in forma semplificata;
considerato che il ricorso si palesa fondato, in quanto dall’esame della domanda e degli atti alla stessa allegati emerge che il ricorrente ha richiesto l’assegnazione del punteggio per l’abitazione in un alloggio precario, e che l’attuale luogo di residenza del ricorrente e del suo nucleo familiare è la casa-parcheggio allo stesso assegnata dal Comune di Andria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione; che tale casa-parcheggio è stata espressamente qualificata, nel verbale di consistenza alloggio redatto dall’Ufficio Tecnico comunale il 27.6.2008, all. 9 al ricorso, locale impropriamente adibito ad alloggio poichè procurato a titolo precario da organo preposto all’assistenza pubblica e casa-parcheggio;
che la motivazione addotta dalla commissione per il mancato riconoscimento del punteggio risulta illegittima, in quanto il ricorrente non può essere qualificato come occupante senza titolo della casa-parcheggio, avendo ottenuto la stessa in assegnazione dal Comune con regolare atto scritto, e che la scadenza del periodo previsto non è idonea a far ritenere l’occupazione senza titolo, in difetto di provvedimenti formali attestanti la cessazione del contratto di assegnazione e il recupero del possesso dell’immobile da parte del Comune, pacificamente mai accaduto;
che risultano pertanto sussistenti le condizioni per l’attribuzione dei 4 punti previsti dal bando per le ipotesi di cui all’art. 6 comma 1 lett. b1) L.R. Puglia n. 54/84 per l’occupazione di locali impropriamente adibiti ad alloggio;
che invece non sussistono le condizioni per l’attribuzione del punto ulteriore previsto dal bando per l’ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. b4) e 2 lett. c) L.R. Puglia n. 54/84, in quanto il nucleo familiare del ricorrente, composto da quattro persone, alloggia in uno spazio di 40 mq adeguato secondo la legge per 1-2 persone, ma il punto aggiuntivo si applica qualora nell’alloggio risiedano “oltre due persone in più” rispetto allo standard abitativo definito al precedente art. 2, lettera c)”;
che il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto, con riferimento all’attribuzione di punti 4 per l’abitazione impropriamente adibita ad alloggio;
che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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