Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Concessione edilizia – Oneri di urbanizzazione – Costo di costruzione – Parcheggi obbligatori –
Assoggettabilità – Esclusione
Ai sensi della L. n. 10
del 1977 (art. 9, comma 1, lett. f) e della L. n. 122 del 1989 (art. 11, comma 1),
in sede di rilascio della concessione edilizia, non sono assoggettabili al
contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione i
parcheggi c.d. obbligatori fissati dall’art. 41-sexies della L. n. 1150 del
1942.
N. 00744/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2006, proposto da:
Sol Levante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto con l’avv. Maurizio Savasta in Bari, presso l’avv. Romito via Crispi 6;
contro
Comune di Barletta, Settore Urbanistica-Comune di Barletta;
per l’annullamento
del provvedimento del Settore Urbanistica prot. 16749/06 del 14.3.2006 notificato il 21.3.2006 avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione relativi ai permessi di costruire nn. 389/2002, 313/03, 210/05, 827, 828 e 829/05 nonchè di ogni altro atto presupposto e consequenziale ed in particolare della determinazione del Settore Urbanistica del 14.3.2006 a firma del geom. Antonio Memeo contenente i conteggi delle somme di cui è stata chiesta la restituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Maurizio Savasta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Sol Levante S.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Barletta ha richiesto una integrazione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione.
La ricorrente ha esposto di aver realizzato alcuni fabbricati ad uso residenziale ed attività produttive nell’ambito del piano di lottizzazione approvato dal Comune con delibera del 20.6.2001; al momento del rilascio dei permessi erano state allegate le tabelle per la determinazione del costo di costruzione e degli oneri concessori, verificate e vistate dal responsabile del procedimento e quindi rese parte integrante dei permessi di costruire; successivamente, a distanza di un anno, il Comune aveva rideterminato le somme dovute, in quanto sarebbero state erroneamente scomputate le superfici destinate a parcheggio, e aveva richiesto alla ricorrente a tale titolo la restituzione di euro 153.248,57.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i vizi di violazione degli artt. 2 e 11 della L. 122/89 in combinato disposto con l’art. 9 L. 10/77, eccesso di potere, in quanto la Sol Levante aveva considerato esenti dal contributo le aree a parcheggio realizzate per i residenti nella misura prevista dalla legge, mentre il Comune, contrariamente alla prassi consolidata dello stesso Settore Urbanistica, aveva ritenuto non sussistere alcuna deroga legislativa per tali aree.
Nessuno si è costituito per il Comune intimato.
Alla pubblica udienza del 5.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Ai sensi delle l. n. 10 del 1977 e n. 122 del 1989, in sede di rilascio della concessione edilizia, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione i parcheggi c.d. obbligatori fissati dall’art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942.
La l. 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tognoli), recante disposizioni in materia di parcheggi, dispone (art. 11 comma 1) che le opere e gli interventi da essa previsti «costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f), della l. 28 gennaio 1977 n. 10» e, dunque, non sono soggetti a contributo concessorio (T.A.R. Puglia, Bari, 1284/2011, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 1779/2007).
Nel caso di specie, infatti, le superfici destinate a parcheggio sono state realizzate nel rispetto del disposto degli artt. 11 legge 24.03.89 n. 122 (c.d. legge Tognoli) e 9 primo comma lettera f) della legge 28 gennaio 197, n. 10 e devono ritenersi, pertanto, costituenti opere di urbanizzazione.
L’art. 9 della legge n.10/77 disciplina infatti i casi di concessione gratuita annoverando tra di essi le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, quali i parcheggi realizzati dalla ricorrente nella misura prevista dalla legge.
L’amministrazione, di contro, non ha contestato, nel provvedimento impugnato, che i parcheggi realizzati, in quanto pertinenziali al fabbricato ad uso residenziale realizzato, rientrino tra quelli qualificabili come opere di urbanizzazione.
Per i suesposti motivi il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La condotta processuale del Comune intimato comporta la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)