Commercio, industria e turismo – Pianificazione – Mercato rionale – Giorno di svolgimento – Spostamento – Ammissibilità  – Condizioni – Fattispecie

Ai sensi della L.R. Puglia n. 18/2001, lo spostamento della giornata di mercato rionale può avvenire solo a seguito di un’adeguata attività  istruttoria e dopo aver sentito le associazioni di categoria interessate (nel caso di specie, sono stati ritenuti legittimi i provvedimenti con i quali il Comune ha provveduto allo spostamento del giorno di svolgimento del mercato rionale sulla base delle istanze della Confconsumatori e del parere favorevole delle associazioni di categoria interessate, considerato nella giornata del mercoledì, originariamente prevista, v’erano ben nove altri mercati nei paesi limitrofi).


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Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 3 giugno 2013, n. 3021 – 2013, ric. n. 6432 – 2012
       
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N. 00727/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2012, proposto da: 
FIVA – Federazione Italiana Venditori Ambulanti Confcommercio Provincia Bari, in persona del Presidente p.t. sig. Andrea Nazzarini, nonchè a titolo personale ed in qualità  di Commissario della FIVA – Federazione Italiana Venditori Ambulanti Confcommercio Provincia Bat; ANVA – Associazione Nazionale Venditori Ambulanti Confesercenti Bat, in persona del Presidente p.t. sig. Pietro Mastro pasqua, nonchè a titolo personale; la Confesercenti della Provincia Bat, in persona del Presidente p.t. sig. Donato Monopoli, nonchè a titolo personale; Bat Commercio 2000 – Confederazione Nazionale Artigiani Piccole e Medie Imprese, in persona del Vice Presidente p.t. Guglielmi Arcangelo e del presidente p.t. Vincenzo Berardino; Unimpresa – Associazione Provinciale Bat, in persona del Presidente p.t., sig. Montaruli Savino; nonche dai sigg. venditori ambulanti: Paparella Sergio & Tedone A. S.n.c., Conserve Prodotti Alimentari di C. Valerio & C. S.n.c., Cosimo Damiano Lomuscio, Rosario Fortunato, Antonio Valervo, Luigi Stumagio, Giuseppe Merra, Ditta Devenuto Salvatore, Ditta Telli Luigi, Michele Mancino, Enzo Labruca, Domenico Montaruli, Filomeno e G., Giuseppe Di Leo, Leonardo Conenna, Domiano Fidanza, Domenico Ricco, Nicola Lupone, Giuseppe Dell’Olio, Mario Petruzzelli, Francesco Inchito, Leonardo Narciso, Domenico Tesoro, Riccardo Lavigna, Savino Calvano, Vincenzo Lomuscio, Vincenzo Inchingolo, Giuseppe Zagaria, Ruggiero Lombardo, Riccardo Lorusso, Vincenzo Monfalcone, Cosimo Pellegrino, Giuseppe Fatone, Antonio Lamanna, Raffaele Bombini, Andrea Todisco, Pasquale Tursi, Antonio Cicciotti, Nicola Calvano, Floriana Romanelli, Raffaele Papa, Mastrodonato Raffaele, Franco Papa, Pasquale Santoro, Antonio Alita, Michele Palmitessa, Savino Alicino, Nicola Matera, Mauro Todisco, Domenico Inchingolo, Antonio Tritto, Antonio Falone, Felice Mansi, Raffaele Rigonese, Vincenzo Milono, Domemico Ricco, Gino Gisio, Gaetano Trimigno, Raffaelo Lauriola, Franco Liso, Antonio Liso, Vincenzo Magnino, Giuseppe Gemmo, Riccardo Nanni, Antonio Armillotta, Emanuele Cannone, Emanuele Esposo, Francesco Cannone, Ruggiero Dipalo, Nicola Narciso, Gianluca Narciso, Antonio Pistillo, Michele Morea, Lorenzo Dimalta, Domenico Bruno, Felice Russo, Sebastiano Matera, Luigi Binetti, Doluiso C., Riccardo Merafina, Oronzo Dimalta, Giovanni Doria, Vincenzo Todisco, Antonio Romano, Mosè Arcieri, Angelo Di Noia, Riccardo Monturisi, Giuseppe Cotugno, Gaetano Di Leo, Nicola Di Gioia, Girolamo Pasculli, Antonio Rella, Paolo Montuoni, Giacomo Patroni, Andrea Palumbo, Domenico Antolini, Pietro Palumbo, Francesco Strippoli, Angelo Ciciriello, Gemiti S.n.c., Nicola Gemiti, Giuseppe Geniti, Francesco Lattanzio, Michele Porro, Riccardo Pistillo, Nicola Lamonaca, Michele Fionda, Giuseppe Moschetto, Antonio Moschetto, Nicola Davanzante, Giuseppe Paganelli, Leonardo Dipialto, Giuseppe Santarelli, Riccardo Mosca, Ruggiero Mennea, Mauro Dell’Olio, Michele Porro, Michele Caldarone, Vincenzo Di Noccolo, Salvatore Mastropasqua, Nicola Mangialardo, Nicola Tolmino, Isabella Camporeale, Francesco Monfalcone, Filippo Porro, Salvatore Fiantonese, Vitantonio Saracino, Raffaele Attimonelli, Sabino Coratella, Carmine Matera, Rosa Cassatello, Savino Forlano, Lorenzo Miani, Maria Vincenza Leonardo, Domenico Peloso, Pasquale Preziosa, Michele Iodice, Gianni Lomuscio, Lorenzo Di Pilato, Giovanni Vurchio, Gregorio Sutteno, Michele Monterisi, Pasquale Di Zimo, Mariano Giannini, Teresa Bellaveduta, Giuseppe De Feo, Nicola Campana, Nicola Dattoli, Emanuele Tesee, Giacomo Zingarelli, Pietro Papa, Vincenzo Verga, Vito Boccasini, Vincenzo Barile, Luigi Dicuonzo, Domenico Lombardi, Domenico Nagliero, Girolamo Barile, Nicola Minervini, Sabino Sicolo, Cosimo D. Crudele, Riccardina Bonadie, Carlo Pellegrino, Maria D’Avanzo, Andrea Ieva, Michele Pastore, Nicola Guglielmi, Vincenzo Sgarra, Michele Fasanella, Michele Marrone, Gialnluca Dileo, Nicola Verde, Lidia Fioretti, Claudio Sipone, Nicola Alicino, Ambrogio Tattolo, Giovanni Sgarra, Ruggiero Montenegro, Domenico Strippoli, Giosuè Strippoli, Stefano Ciuita, Luigi Azzorone, Michele Abbruzzese, Michele Ferrara, Francesco Zefferino, Ciro Basile, Concetta Dicorato, Raffaele Di Bari, Giorgione Dellisantioto, Arcangelo Abascià , Vincenzo Matera, Tommaso Luiso, Savino Vurchio, Giuseppe Grumo, Agata Sgarra, Giuseppe Malcangi, Pietro Diliddo, Andrea Nazzarini, Francesco Bruno, Giuseppe Pietralongo, Antonio Pecoriello, Antonio Pietralongo, Giovanni Sgaramella, Michele Rella, Francesco Dellisanti, Istanti S.n.c. di Donato e Mauro Monopoli, Vito Di Pierro, Giacomo Conversano, Nicola Losapio, Michele Zingaro, Nicola Salerno, Claudio Pelosi, Giovanni Mazzone, Pantaleo Cassanelli, Riccardo Di Chio, Corrado D’Ercole, Riccardo Sibilano, Antonio Ciuita, Massimiliano Delvecchio, Giacinto Zinfollino, Savino Tortora, Giuseppe Tritta, Riccardo Di Chio, Sabino Lopetuso, Antonio Dell’Olio, Pietro Motar, Tommaso Caporeale, Riccardo Salice, Ruggiero Papagno, Antonio Campana, Maria Di Bari, Ellebiluce di Bruno Nicola, Francesco Lorusso, Arredo-Casalinghi, Luciano Scarcia, Giuseppe Massimo, Nunzio Pastore, Mauro Logoluso, Luigi Zingarelli, Nicola Sibilano, Savino Di Bari, Pantaleo Pomo, Francesco Monopoli, Tommaso Di Leo, Gaetano Liso, Savino F. Liso, Michele Masi, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola D’Alconzo, con domicilio eletto presso Nicola D’Alconzo in Bari, via Cardassi, 41;

contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dagli avv. ti Vittorio Triggiani e Adriana Amodeo, con domicilio il loro studio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

per l’annullamento
– della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Manfredonia n. 55 del 22.11.2011, avente ad oggetto “Deliberazione Consiglio Comunale n. 115 del 10.12.2009 -Modifica Art. 16- Spostamento giornata mercato settimanale”;
– per quanto di ragione, del modificato Piano comunale del commercio su aree pubbliche e il relativo regolamento per fiere e mercati, approvato con propria deliberazione n. 115 del 10.12.2009;
– degli atti inerenti l’istruttoria espletata dal Servizio Annona e P.A.;
– degli atti inerenti la verifica commissionata dall’Assessorato alle Risorse del Territorio e sviluppo Economico del Comune di Manfredonia;
– dei pareri delle associazioni di rappresentanza delle imprese di commercio, dei Sindaci dei Comuni limitrofi e della 3^ Commissione Consiliare Permanente del Comune di Manfredonia;
– nonchè, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per la condanna
al risarcimento del danno ingiusto che deriva agli istanti dalla esecuzione dell’atto gravato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti N. D’Alconzo e A.Amodeo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, titolari di autorizzazione di tipo A su posteggio in area pubblica presso il mercato settimanale di Manfredonia, impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l’annullamento, in una con la richiesta di condanna del Comune di Manfredonia al risarcimento dei danni.
Il Comune di Manfredonia, con gli impugnati provvedimenti, ha spostato il giorno del mercato settimanale dal mercoledì al martedì, mercato settimanale già  interessato in precedenza da un trasferimento di sede, dalla tradizionale ubicazione di via Dei Veneziani-Rione Monticchio alla più periferica nuova sede di via Scaloria.
I ricorrenti, premesso il notevole pregiudizio derivante agli operatori in conseguenza della predetta ulteriore variazione, deducono i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 114/98;
2) violazione di legge sotto altro profilo e violazione dell’art. 41 Cost.;
3) eccesso di potere per illogicità , manifesta ingiustizia,difetto di istruttoria, travisamento dei fatti,perplessità  e difetto di motivazione;
4) violazione principi generale in materia, violazione artt. 97 e 39 Cost., violazione artt. 28 e 30 del D.Lgs. 114/98, violazione L.R. Puglia 18/2001 (artt. 10,13 e22), violazione delibera C.C. di Manfredonia 15/2009, violazione del principio di tutela dell’affidamento;
5) violazione del D.Lgs. 59/2010, attuativo della direttiva 206/123/CE (direttiva Bolkestein).
Si è costituito in giudizio il Comune di Manfredonia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con decreti presidenziali nn. 56/2012 e 60/2012 sono state respinte due istanze di misure cautelari con provvedimento monocratico.
Alla Camera di Consiglio del 2 febbraio 2012 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata; i difensori delle parti nulla hanno osservato e il ricorso è stato quindi introitato per la decisione nel merito.
Rileva il Collegio che il ricorso è infondato.
Anche a prescindere dai profili di inammissibilità , relativi – da un lato – all’omessa notifica del ricorso nei confronti dei numerosi operatori, che hanno prestato il loro consenso allo spostamento del giorno di mercato – e dall’altro lato- alla circostanza che le medesime associazioni di categoria odierne ricorrenti hanno prestato assenso allo spostamento oggi contestato attraverso le proprie articolazioni periferiche (Confcommercio di Foggia, Confcommercio di Manfredonia, Confesercenti provinciale di Foggia e Confesercenti provinciale di Manfredonia ed Unimpresa di Foggia), gli impugnati provvedimenti risultano del tutto immuni dai denunciati vizi.
Ed invero il Comune di Manfredonia ha disposto lo spostamento della giornata di mercato solo a seguito di adeguata attività  istruttoria e dopo aver sentito le associazioni di categoria interessate, le quali hanno espresso parere favorevole.
L’impugnato provvedimento è stato dunque preceduto da un confronto in contraddittorio con le associazioni, come risulta dalle note prot. n. 1494, 1457 e 1455 del 13.1.2012, nonchè con i singoli operatori, che avevano accettato l’assegnazione del posteggio presso la nuova sede mercatale.
L’attività  istruttoria espletata dal Comune di Manfredonia ha tenuto conto anche delle istanze rappresentate dalla Confconsumatori di Manfredonia (nota dell’11.11.2011), che ha rappresentato una serie di disagi connessi allo svolgimento dell’attività  di mercato nella originaria sede e nella giornata di mercoledì, caratterizzata quest’ultima dalla contestualità  rispetto a numerosi altri mercati nei paesi limitrofi.
L’attività  istruttoria ha quindi individuato l’esistenza di ben nove mercati settimanali ubicati in particolare nei comuni limitrofi e nell’ambito di un bacino di utenza di 184.227 abitanti, a fronte dell’esistenza di otto mercati settimanali nella giornata di martedì, ma tutti ubicati in comuni non contermini e interessanti un bacino di utenza di appena 28.898 abitanti.
Ai sensi della l.r. Puglia 18/2001 (art. 12), può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione e sostituzione, previo parere obbligatorio delle associazioni provinciali di categoria per esigenze di riqualificazione, traffico e viabilità , igiene e sanità  o per altri motivi di interesse pubblico.
L’art. 11 della l.r. citata prevede inoltre che la scelta del giorno di svolgimento di fiere e mercati debba essere effettuata evitando la sovrapposizione con analoga attività  in comuni contermini.
Nè può ritenersi violato il principio della libertà  di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. per effetto del mero spostamento del giorno di mercato.
Il provvedimento impugnato risulta altresì corredato di adeguata motivazione, in quanto sulla base dell’istruttoria espletata e dei dati acquisiti, rende perfettamente comprensibile l’iter logico seguito per l’adozione del provvedimento.
Non appare infine pertinente il dedotto presunto contrasto con il D.Lgs. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE, in materia di semplificazioni, rappresentata dai ricorrenti con il quinto ed ultimo motivo di censura.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al rimborso in favore del Comune di Manfredonia delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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