Pubblica Sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Istanza allo S.U.I. –   Residenza datore lavoro  – Irrilevanza – Diniego  – Illegittimità  

Nessuna norma del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito nella legge 3.8.2009, n. 102, prevede, come requisito essenziale per l’accoglimento dell’istanza di emersione del lavoro irregolare, che venga presentata presso lo sportello unico dell’immigrazione ove il datore di lavoro ha la propria  residenza; deve pertanto ritenersi illegittimo il diniego opposto dalla p.A. fondato proprio sulla circostanza per cui il datore di lavoro non ha la propria residenza presso la sede del S.U.I. ricevente la domanda.

N. 00710/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2011, proposto da: 
Fall Malick, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Baiocchi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari; 
contro
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, n.97; 
per l’annullamento
del decreto di archiviazione prot. n. 0104547 del 27.04.2010 dell’ istanza di regolarizzazione ex art. 1 ter L. n. 102/2009, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bari, notificato al ricorrente in data 28.01.2011;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Bianco Milly, su delega dell’avv. D. Baiocchi e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
In data 26.9.2009 il sig. Verni, datore di lavoro dell’attuale ricorrente, presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1 ter D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102.
L’istanza veniva archiviata con decreto del SUI presso la Prefettura di Bari, prot. n. 0104547 del 27.04.2010, a causa dell’attestazione di non iscrizione del sig. Verni presso le liste dell’anagrafe comunale di Bari.
Come chiarito anche dalla relazione depositata in atti dall’Avvocatura distrettuale, l’unico motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza veniva individuato nella residenza del datore di lavoro in comune diverso da quello barese.
Con vari motivi di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità  del provvedimento di diniego della regolarizzazione, evidenziando che nessuna norma della disciplina di settore prevede quale requisito ostativo la residenza del datore di lavoro in comune di provincia diversa da quella in cui ha sede il SUI presso cui è stata presentata l’istanza.
Il ricorso è fondato.
L’art. 1 ter D.L. 78/2009 contempla al co 4 i requisiti di ammissibilità  dell’istanza e al co 13 i requisiti soggettivi ostativi inerenti la condizione dello straniero.
In nessuna delle disposizioni summenzionate – ovvero in altra dell’art. 1 ter cit – è richiesto, come requisito essenziale di accoglimento dell’istanza, che questa venga presentata presso il SUI della provincia di residenza.
Nel testo normativo esiste, invero la prescrizione, contenuta nel comma 2 dell’art. in esame, di presentare l’istanza di regolarizzazione presso il SUI (in alternativa all’INPS) della provincia di residenza del datore di lavoro (“2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) omissis;
b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l’apposita dichiarazione di cui al comma 4.”).
Tuttavia essa, dato il tenore letterale della formulazione – e considerata l’assenza di una sanzione espressa di inammissibilità  -, non può che essere interpretata nel senso che vale a determinare i criteri di competenza degli Uffici prefettizi deputati a svolgere il relativo procedimento, ovvero che la sua inosservanza determina una mera irregolarità .
Sulla scorta delle premesse argomentazioni, il ricorso va accolto.
L’Amministrazione dovrà , pertanto, rideterminarsi sull’istanza in questione, tenendo conto del principio di diritto affermato nella presente sentenza.
Le spese possono essere integralmente compensate, attesa la novità  della questione e la formulazione del testo normativo, idonea a prestarsi a difformi interpretazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto di archiviazione prot. n. 0104547 del 27.04.2010 dell’ istanza di regolarizzazione ex art. 1 ter D.L. n. 78/2009, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bari.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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