Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Progressione in carriera – Valutazione titoli – Requisiti – Fattispecie
Ai fini della valutazione dei titoli nell’ambito di una procedura per l’avanzamento di carriera nella Croce Rossa italiana, la qualità di amministratore unico non coincide con quella di dirigente di impresa commerciale o industriale; infatti, l’equiparazione tra le due situazioni può essere ammessa solo laddove l’amministratore unico (soggetto dotato formalmente del potere di gestione di una s.r.l.) svolga effettivamente funzioni dirigenziali, il che è dimostrato se risulti che la società sia effettivamente attiva e abbia un numero di dipendenti ovvero una dimensione aziendale congrui affinchè le mansioni dell’amministratore unico coincidano, sostanzialmente, con quelle di dirigente di azienda (Nella specie è stato rigettato il ricorso per l’annullamento della determina del presidente della C.R.I. recante il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore di Maggiore Commissario del ricorrente che aveva assunto di possedere la qualifica del dirigente d’impresa di cui all’art. 78, comma 2, lett. D), R.D. 10.2.1936, n. 484 s.m.i., in quanto amministratore unico di una società a responsabilità limitata).
N. 00709/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01285/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2007, proposto da:
Mongelli Nicola, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico De Felice, con domicilio eletto presso Domenico De Felice in Bari, via De Rossi, n.32;
contro
Croce Rossa Italiana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, n.97;
per l’annullamento
della determina del Presidente della C.R.I. del 06 luglio 2007 prot. 3057/m/XI, recante il giudizio di non idoneità all’avanzamento a scelta del ricorrente al grado superiore di Maggiore-Commissario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette in fatto l’odierno ricorrente, già Capitano Commissario della Croce Rossa Italiana, di aver partecipato alla procedura per l’avanzamento al grado di Maggiore Commissario.
Con determina del 06 luglio 2007 prot. 3057/m/XI, il Presidente della C.R.I. ha espresso giudizio di non idoneità all’avanzamento del ricorrente, motivando che “non essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 78, co 2, sostituito dall’art. 3 DLTLGT 22/02/1946 n. 379, (Lei) è stato dichiarato “non preso in esame” per il grado di avanzamento 2004″.
Contro tale atto ricorre il Capitano Mongelli deducendo la “nullità ” del provvedimento amministrativo per mancanza assoluta di motivazione e, comunque, la sua erroneità , essendo il in possesso dei requisiti di cui alla lett. D) art. 78, co2 , già cit. poichè:
– imprenditore commerciale;
– Amministratore unico della società Kern s.r.l.
Il ricorso è infondato.
Quanto al vizio di difetto di motivazione, deve rilevarsi che l’atto impugnato, in modo sintetico, ma esaustivo, specifica pienamente le ragioni del giudizio di inidoneità , rappresentate dal difetto dei requisiti richiesti.
Non si comprende, dunque, in cosa sia insufficiente la motivazione espressa, avendo questa espresso l’elemento essenziale del giudizio negativo.
Parimenti infondata è l’ulteriore censura di erroneità del provvedimento.
La disposizione invocata (l’art. 78 del R. decreto 10/2/1936, n. 484, come modificato dall’art. 3 del D.LT.LGT. 22/02/1946 n. 379), vigente ratione temporis, recita testualmente:
“1. omissis
2. Per l’avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche o in ingegneria;
b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;
c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell’ufficiale a ricoprire il grado superiore;
d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali”.
Il ricorrente assume (allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da due visure camerali, v. all.21 ricorso introduttivo) che la sua qualità di imprenditore commerciale ovvero di amministratore unico della Kern srl integri il requisito di cui alla lett. D), co 2, art. 78 cit, ovverosia l’essere “direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali”.
Posto che è evidente che non ricorre il caso previsto dalla prima parte della disposizione invocata (cioè l’essere direttore di istituti bancari), l’assunto di parte ricorrente si sostanzia nella equiparazione tra dirigente di aziende industriali o commerciali (requisito richiesto dalla norma) e imprenditore commerciale ovvero amministratore unico di società (requisito posseduto).
Tale assunto non può essere condiviso.
Il richiamo, contenuto nella norma, ai “direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali” rende evidente che la stessa richiede che l’aspirante disimpegni, nella vita lavorativa, mansioni dirigenziali di gestione di personale sottoposto e organizzazione dei mezzi d’impresa.
Il requisito richiesto, così interpretato, è funzionale a garantire, nell’aspirante, il possesso di doti gestionali e/o di direzione del personale, necessario all’avanzamento richiesto ed al ruolo di maggiore responsabilità nell’ordinamento della CRI.
Se, dunque, è l’attitudine alla gestione del personale – o comunque, al disimpegno di mansioni che implichino posizioni lavorative apicali- che viene in rilievo, questa non è assicurata nè dall’essere un piccolo imprenditore che, per definizione non gestisce una struttura aziendale complessa (v. art. 2083 c.c.) – ipotesi che ricorre nel caso di specie- , nè dall’essere amministratore unico di s.r.l, laddove non risulti che la società sia attiva e dotata di una struttura aziendale che rivesta i requisiti organizzativi implicitamente richiesti dalla norma.
In altri termini, posto che la qualità di amministratore unico non coincide con quella di dirigente di impresa commerciale o industriale, la equiparazione tra le due ipotesi può essere ammessa solo laddove l’amministratore unico (soggetto dotato formalmente del potere di gestione della s.r.l.) svolga effettivamente funzioni dirigenziali; il che è dimostrato solo se risulta che la società è effettivamente attiva ed abbia un numero di dipendenti ovvero una dimensione aziendale congrui a ritenere che le mansioni dell’amministratore unico coincidano, sostanzialmente con quelle di dirigente d’azienda.
In questa sede, tuttavia, non risulta in alcun modo nè che la società fosse effettivamente attiva al momento dell’istanza, nè tantomeno quale fosse il suo volume di affari, sicchè ogni giudizio in merito alla sostanziale identità tra le posizioni apicali in esame non può che risultare impossibile.
Precipitato logico di tutto ciò è che il possesso dei requisiti richiesti è indimostrato e dunque, il giudizio di inidoneità corretto.
Il ricorso va, pertanto, respinto, anche per quanto attiene la domanda risarcitoria.
Le spese, tuttavia, possono essere integralmente compensate, stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)