1. Commercio, industria, turismo – Autorizzazione a rivendita generi di monopolio – Distanza minima da rivendita esistente – Fattispecie
2. Commercio, industria, turismo – Autorizzazione rivendita di generi di monopolio – Distanza minima da rivendita esistente – Violazione – Illegittimità
1. Le distanze minime effettivamente opponibili dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato tra le rivendite di generi di monopolio sono quelle indicate dalla Circolare AAMS del 25.9.2001, al titolo primo punto A, mentre se la distanza superi fino al 10% tale soglia minima, l’Amministrazione è tenuta a effettuare un supplemento di istruttoria finalizzato a individuare eventuali problematiche connesse alla distanza, mantenendo un margine di discrezionalià .
2. In nessuna circostanza può essere autorizzata l’apertura di una rivendita ordinaria a una distanza inferiore a quella indicata dalla Circolare AAMS del 25.9.2001, al titolo primo punto A, (nella specie la rivendita in questione distava dalla più vicina 270 metri, distanza inferiore a quella minima prescritta).
N. 00707/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2010, proposto da:
Gianluca Di Legge, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Iacobellis, Natale Clemente, con domicilio eletto presso Natale Clemente in Bari, via Dante, 193;
contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ufficio Regionale Puglia Bari, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del provvedimento di rigetto prot. n. 12602 del 9 marzo 2010;
– del parere della commissione consultiva del 3 marzo 2010;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ufficio Regionale Puglia Bari e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. A. Iacobellis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 1° luglio 2010 il sig. Gianluca Di Legge impugna il provvedimento della Amministrazione dei Monopoli di Stato con il quale gli è stata negata l’autorizzazione ad aprire una rivendita di generi di monopolio in Comune di Vieste, alla Via Giovanni XXIII, civico n. 12, e ciò sul presupposto che non risulterebbe osservata la distanza minima di 300 metri dalle rivendite più vicine.
Va premesso che il ricorrente aveva inoltrato domanda per la apertura di una rivendita ordinaria sin dal 4 settembre 2006 e che con nota del 28.11.98 l’Amministrazione dei Monopoli aveva disposto l’archiviazione della pratica per inosservanza delle distanze minime esistenti dalle rivendite più vicine. Esercitato il diritto di accesso il ricorrente il ricorrente apprendeva che la rivendita n. 15 si trovava alla distanza di 270 metri ed impugnava il provvedimento di archiviazione della pratica, radicando il giudizio rubricato al n. 1914/2009 R.G.
Con ordinanza n. 119 dell’11 febbraio 2010, pronunciata nell’ambito del menzionato giudizio, questo Tribunale, rilevando che le rivendite poste nelle vicinanze si trovavano a distanza superiore ai 300 metri, ad eccezione della rivendita n. 15, posta a 270, ordinava alla Amministrazione Regionale dei Monopoli di Stato di convocare la Commissione contemplata al Titolo I, punto C.3 della Circolare Ministeriale n. 4/63406 del 25 settembre 2001, affinchè la stessa si esprimesse in ordine alla possibilità di autorizzare il ricorrente ad aprire la rivendita in deroga alle disposizioni sulle distanze minime.
La Commissione si esprimeva negativamente e l’Amministrazione Regionale dei Monopoli di Stato con nota n. 12602 del 9 marzo 2010 confermava il diniego.
Avverso tale ultimo provvedimento ed il presupposto parere della Commissione il ricorrente ha proposto il presente ricorso articolando i seguenti motivi:
I) violazione e falsa applicazione della L. 1293/57, del D.P.R. 1074/58, della circolare AAMS 04/63406, difetto di motivazione;
II) eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dell’art. 3 L. 241/90.
Alla camera di consiglio del 15 luglio 2010 veniva respinta la domanda cautelare.
Il ricorso veniva infine introitato a decisione alla pubblica udienza del 22 dicembre 2011.
Il ricorso non può essere accolto.
Recita la circolare AAMS del 25 settembre 2001, al Titolo I, punto C.2, ultimo comma: “Nei casi in cui dalle risultanze istruttorie emerga che la zona proposta per l’impianto sia posta ad una distanza che non superi del 10% quella minima prescritta di cui al precedente punto A) o abbia una redditività presunta che si discosti di un valore inferiore al 10% di quella indicata nel predetto punto B), l’Ispettore convocherà , prima della definizione della pratica, la Commissione di cui in appresso.”.
Ad avviso del Collegio è condivisibile quanto si legge nel parere posto a base del provvedimento impugnato, e cioè che la procedura individuata alla lettera C.2 ultimo comma, della circolare AAMS 25 settembre 2001 deve essere avviata quando la distanza tra una nuova eventuale rivendita ed una preesistente rispetti quella minima determinata a norma delle disposizioni precedenti e, tuttavia, non ecceda il 10% della stessa: la ratio della previsione risiede, evidentemente, nella considerazione che laddove la distanza sussistente tra due rivendite superi di poco quella minima si rende opportuno effettuare delle valutazioni supplementari. Discende dalla previsione di che trattasi che le distanze minime effettivamente opponibili alla Amministrazione dei Monopoli di Stato in realtà sono quelle indicate al Titolo I punto A della circolare aumentate del 10%, mentre al di sotto di tale soglia l’Amministrazione è tenuta ad effettuare un supplemento di istruttoria finalizzato ad individuare eventuali problematiche connesse alla distanza, mantenendo un margine di discrezionalità .
Il Collegio precisa che sul punto non si è formato inter partes alcun giudicato: infatti il giudizio precedentemente radicato dal ricorrente, rubricato al n. 1914/2009 R.G., si è concluso con la sentenza n. 2093/2011, con la quale il Tribunale ha preso atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione manifestato dal ricorrente ed ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile.
Ciò premesso, è evidente che le distanze indicate al Titolo I, punto A della circolare 25 settembre 2001 non sono mai derogabili verso il basso, semmai verso l’alto, e quindi in nessuna circostanza può essere autorizzata l’apertura di una rivendita ordinaria ad una distanza inferiore a quella indicata al citato punto A.
Poichè nel caso di specie la rivendita che vorrebbe aprire il ricorrente dista dalla rivendita più vicina 270 metri, che è una distanza inferiore a quella minima prescritta, si ha che il diniego gravato nel presente giudizio si giustifica sulla base di tale circostanza, che è per sè dirimente.
Per le sovra esposte ragioni il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)