Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Istanza per condono edilizio –  Ultimazione lavori – Fattispecie

La realizzazione di una copertura superiore mediante il semplice appoggio sui muri perimetrali di tavolame e travi di legno non è sufficiente a far ritenere ultimata, ex art. 31 della L. n. 47/1985, la costruzione oggetto di sanatoria (nella specie soffitta a uso abitativo), non integrando tale tipologia una reale chiusura superiore atta a definire sagoma e volumetria, la quale, per converso, richiede necessariamente continuità  tra i muri perimetrali e la copertura, con conseguente legittimità  del diniego opposto alla relativa istanza di sanatoria sulla base della mancata ultimazione del vano abusivo.

N. 00700/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2006, proposto da Netti Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Della Corte, con domicilio eletto presso l’avv. E. Frappampina in Bari, via Q. Sella, 5/c; 

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti; 

per l’annullamento
del provvedimento finale del Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia – Ufficio condono edilizio del Comune di Acquaviva delle Fonti 6 dicembre 2005, prot. 24.577, notificato il successivo 7 dicembre 2005, con il quale è stata rigettata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria 438/04/C;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorchè non conosciuto, compresa la nota dello stesso Dirigente il 9 novembre 2005 prot. 22.400, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Salvatore Basso, su delega dell’avv. Costantino Della Corte;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un’unità  immobiliare in Acquaviva delle Fonti, via Pellicani 7, composta da primo e secondo piano, in catasto al foglio 46, particelle 932 sub 8 e 941 sub 3, tipizzata dal piano urbanistico come zona A “centro storico”.
Ha realizzato un ampliamento delle soffitte già  esistenti della superficie di metri quadri 49,88, per la quale ha presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 28/2003.
Con nota 9 novembre 2005 prot. 22.400, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, il Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia – Ufficio condono edilizio del Comune di Acquaviva delle Fonti gli comunicava, a titolo di preavviso, che l’istanza non era accoglibile “in quanto, essendo”[la costruzione] “priva di una copertura idonea ad assolvere alla sua funzione (uso abitativo) per la quale viene richiesta la sanatoria, non risulta ultimata ai sensi dell’art. 31 comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47”.
Nonostante le osservazioni dell’interessato, il quale ha evidenziato il fatto che la soffitta sarebbe destinata ad uso non abitativo, per il quale le murature appaiono sufficienti, la domanda di condono è stata poi rigettata con provvedimento dirigenziale 6 dicembre 2005, prot. 24.577.
In tale atto si sottolinea che, in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per gli edifici destinati alla residenza, dev’essere eseguito il rustico e completata la copertura e che invece la copertura del vano abusivo non presenta i requisiti di staticità , isolamento e impermeabilizzazione necessari, sicchè non può ritenersi idoneo all’uso abitativo per il quale è stata chiesta la sanatoria, nè tanto meno ultimato al rustico.
Il signor Netti impugna i suddetti atti, ritenendoli illegittimamente lesivi della propria posizione soggettiva.
Egli non smentisce in fatto le conclusioni dell’Ufficio in ordine allo stato della copertura, descritto come “l’ordito di copertura in tavolato, poi rivestito da guaina bituminosa, al fine di preservarlo dalle intemperie” (pagine 2-3 del ricorso); oppone però (con il primo motivo) che si tratta in concreto di una piccola soffitta, destinata a deposito, e che comunque essa debba ritenersi ultimata in quanto la giurisprudenza, nell’interpretare la normativa sul condono, ha sempre ritenuto sufficiente a tal fine una qualsiasi chiusura superiore. Inoltre – deduce il ricorrente nel secondo motivo – non è prescritta l’idoneità  statica (che dev’essere dimostrata solo per gli abusi che superano i 450 m³, ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, lettera b), della legge n. 47/1985).
Le censure sono infondate.
Quanto all’argomento relativo all’utilizzo non abitativo dell’immobile, esso è smentito dalla stessa istanza di condono, in cui si dichiara (come anche nella descrizione analitica delle opere) che il procedimento è diretto a sanare un locale appunto per uso abitativo. Analogo riferimento (alle soffitte “abitabili”) si rintraccia negli atti progettuali.
Quanto invece alla censura con cui si contestano le conclusioni dell’Ufficio, sostenendo che il rustico era comunque da reputarsi eseguito, potendo la copertura essere costituita da qualsiasi materiale, occorre osservare che l’affermazione del Dirigente per la quale “Su tali murature risulta appoggiata una copertura realizzata in tavolame e travi di legno” non ha trovato smentita negli atti processuali. Lo stesso interessato dichiara nella nota del 5 settembre 2005 che “La copertura della soffitta oggetto di sanatoria è costituita da tavolate di recupero (perlinato) poggiato sulle murature perimetrali, in laterizio, e su di un’ordinatura, principale e secondaria, di travi di legno a loro volta poggiata sia sulle murature perimetrali che su supporti verticali sempre di legno”.
Tale tipologia non integra evidentemente una reale chiusura superiore che definisca sagoma e volumetria, necessitando a tal scopo che sussista continuità  tra i muri perimetrali e la copertura (Consiglio Stato, Sez. V, 6 luglio 1992 n. 627).
Il ricorso dunque è da rigettare.
Non occorre statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione municipale evocata.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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