Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Atto confermativo – Caratteri – Fattispecie

Al fine di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo,  perciò non impugnabile, occorre verificare se quello successivo sia stato adottato senza nuova istruttoria e nuova ponderazione di interessi, non potendosi, al contrario, considerare meramente confermativo l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento. Infatti, solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio – sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata – può dar luogo ad un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (Nella specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto era stata omessa l’impugnazione del provvedimento di trasferimento del militare, mentre era stato gravato un  secondo atto che, in assenza di un nuovo esame degli elementi di fatto o di diritto, costituiva il riscontro all’istanza di autotutela prodotta dall’interessato, contenendo la mera conferma del disposto trasferimento).

N. 00694/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2012, proposto da: 
Alfredo Pegno, rappresentato e difeso dall’avv.to Annalisa Tomaciello, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, P.zza Massari, ai sensi di legge; 

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Francesco Caldarola; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri del 10.08.11, notificato il 24.08.11, prot. nr. 331299/T15-2, di conferma integrale del contenuto della determinazione nr. 327681/T-4-46 datata 31.05.2011;
– nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Annalisa Tomaciello e Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. in merito alla decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– con atto riassunzione depositato in data 15 febbraio 2012, l’appuntato dell’Arma dei Carabinieri Alfredo Pegno ha riassunto il giudizio originariamente promosso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, definito con ordinanza n. 9767/2011 del 14 dicembre 2011, dichiarativa della competenza territoriale del T.A.R. Puglia – Bari;
– il ricorso in epigrafe, come riassunto, ha ad oggetto l’annullamento del provvedimento prot. n. 331299/T15-2 del 10 agosto 2011 di rigetto dell’istanza di riesame del provvedimento prot. n. 327681/T-4-46 del 31 maggio 2011, concernente il trasferimento del ricorrente presso la sede di servizio della stazione di Acerra (NA);
– il ricorrente deduce censure di violazione di legge (art. 3 L.241/90, art. 97 Cost.) e di eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di violazione della circolare n. 944001 – 1/T – 16 Pers. Mar. del 9 febbraio 2010;
– alla camera di consiglio del 7 marzo 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata, dopo aver sottoposto alle parti la questione, rilevata d’ufficio ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm., della inammissibilità  del gravame per mancata impugnazione del provvedimento prot. n. 327681/T-4-46 del 31 maggio 2011;
Considerato che:
– il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di interesse, attesa la mancata impugnazione del provvedimento 327681/T-4-46 del 31 maggio 2011, di cui il successivo 331299/T15-2 del 10 agosto 2011, qui impugnato, costituisce atto “meramente confermativo;”
– infatti, il provvedimento impugnato, nel respingere l’istanza di riesame dell’odierno ricorrente, si limita a confermare integralmente il disposto trasferimento, senza effettuare alcun nuovo esame di elementi fattuali o giuridici, nè ponderazione di interessi;
– per giurisprudenza pacifica, al fine di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio, occorre verificare se quello successivo sia stato adottato o meno senza nuova istruttoria e nuova ponderazione di interessi, non potendosi considerare meramente confermativo l’ atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacchè solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio – sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata – può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (ex multis Consiglio di Stato sez. V 21 ottobre 2011, n. 5653; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1182 del 2009);
– per i suesposti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 35 comma 1 lett. b) cod. proc. amm. per difetto di interesse;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, attesa la particolare materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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