1. Processo Amministrativo – Giudizio impugnatorio – Notificazione – Almeno un  controinteressato – Mancanza – Inammissibilità  
2. Contratti pubblici – Esecuzione – Concessioni di servizi- Gestione piscina comunale- Sub-concessione- Rapporto- Natura privatistica- Conseguenze

1. E’ inammissibile il ricorso promosso da una società  sub -concessionaria titolare di un rapporto secondario, derivato e dipendente, rispetto a quello esistente tra Comune ed concessionario originario del servizio pubblico, avverso gli atti di rinegoziazione di una convenzione di gestione di struttura pubblica (piscina comunale), in assenza della notifica dell’atto al concessionario originario in qualità  di unico contro-interessato facilmente individuabile.
2. In tema di concessione in uso a privati di strutture pubbliche, l’Amministrazione  concedente resta totalmente estranea al rapporto instaurato tra concessionario ed un terzo sub-concessionario. Ciò in quanto il rapporto di sub -concessione, al pari del sub-appalto, ha natura privatistica, e trova nella concessione pubblicistica solo un suo semplice presupposto. 

 
N. 00663/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
A.S.D. Centro Nuoto Foggia, rappresentata e difesa dall’avv.to Sergio Cangelli, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
A.C.S. Pentotary, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Antonucci e Maria Grazia Lattanzio, con domicilio eletto presso Roberta Rubino, in Bari, viale della Repubblica, 112; 

per l’annullamento
della delibera di Giunta Comunale n. 113 del 07.04.2009, con la quale il Comune di Foggia incaricava il dirigente del Servizio Legale di rinegoziare la convenzione per la gestione della piscina comunale;
con motivi aggiunti, del disciplinare rep. n. 9508 del 24 luglio 2009 avente ad oggetto la suddetta rinegoziazione tra il Comune di Foggia e la F.I.P.S.A.S.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e dell’associazione A.C.S. Pentotary;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 35, co. 1 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 per le parti i difensori avv. ti Sergio Cangelli, Patrizia Balestra, per delega dell’avv. Domenico Dragonetti, Maria Antonucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Espone l’associazione ricorrente che il Comune di Foggia, con deliberazione G.C. n. 49 del 7 febbraio 2000, decideva di affidare la gestione della piscina comunale “Saverio Roberto”, per dieci anni con decorrenza dal 1 luglio 2000, alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) nonchè alla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività  Subacquee (F.I.P.S.A.S.).
Conformemente alle condizioni stabilite nel disciplinare di concessione, le suddette Federazioni comunicavano all’Amministrazione comunale l’intenzione di avvalersi, quale sub-concessionario, dell’associazione culturale sportiva Pentotary.
Successivamente, con deliberazione G.C. n. 638 del 13 dicembre 2002, il Comune prendeva atto della volontà  manifestata dalla F.I.P.M. di recedere dal contratto, riconoscendo pertanto quale unico concessionario la F.I.P.S.A.S.
Con deliberazione G.C. n.113 del 7 aprile 2009, infine, l’Amministrazione disponeva la rinegoziazione della durata della concessione, prorogandola sino al 31 luglio 2019, in considerazione degli artt. 6 e 5 lett. i) del disciplinare, a fronte dell’assunzione totale a carico del sub-concessionario delle spese da esso sostenute per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.
L’associazione ricorrente ha impugnato la suddetta deliberazione G.C. n.113/2009, deducendo censure così riassumibili:
I. eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione del disciplinare e delle norme d’uso che regolano l’utilizzo della struttura pubblica: ad avviso della ricorrente, l’impugnata rinegoziazione sarebbe del tutto priva dei presupposti fissati dal disciplinare, mancando nella fattispecie il necessario preventivo atto formale di autorizzazione in favore del concessionario concernente l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria;
II. violazione e falsa applicazione dei principi dell’ordinamento comunitario di trasparenza, non discriminazione, parità  di trattamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 163/2006: la rinegoziazione impugnata non sarebbe altro che una forma di rinnovo dell’originario contratto, in violazione del principio di evidenza pubblica, applicabile anche alle concessioni di servizi pubblici secondo l’art. 30 Codice contratti pubblici; ogni eventuale rinnovo avrebbe dovuto essere negoziato direttamente con il concessionario originario (F.I.P.S.A.S.) e non con l’associazione sub-concessionaria.
Con motivi aggiunti, la ricorrente estendeva il gravame al disciplinare di rinegoziazione rep. n. 9508 del 24 luglio 2009 conseguente alla deliberazione G.C. 113/2009, deducendo censure in via derivata rispetto all’impugnativa di cui al ricorso introduttivo.
Si costituivano sia il Comune di Foggia, sia l’associazione ACS Pentotary, quest’ultima eccependo in rito l’inammissibilità  del gravame, sia sotto il profilo del difetto di legittimazione, non rientrando la ricorrente nel novero dei soggetti abilitati alla gestione dell’impianto in questione, sia per mancata notificazione del gravame nei confronti della F.I.P.S.A.S., unico soggetto controinteressato, essendo la ricorrente, quale sub-concessionaria, titolare di rapporto “secondario, derivato e dipendente” rispetto al rapporto tra il Comune ed il concessionario F.I.P.S.A.S. Quanto al merito, rilevava come la circostanza della mancata preventiva autorizzazione in merito ai lavori straordinari potesse costituire, al più, violazione degli obblighi contrattuali, rilevante esclusivamente tra le parti.
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 35 comma 1 lett. b) cod. proc. amm., va dichiarato inammissibile per mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuato nel provvedimento impugnato, nella fattispecie coincidente unicamente nella F.I.P.S.A.S.
Risulta dalla documentazione depositata in giudizio, che il soggetto titolare del rapporto di concessione con il Comune di Foggia va individuato esclusivamente nella F.I.P.S.A.S., concessionario del servizio pubblico di gestione della piscina comunale, alla luce sia della convenzione originaria Rep. 7178 del 1 marzo 2000 (a seguito del recesso della F.I.P.M.) che della deliberazione 113 del 7 aprile 2009 e relativo disciplinare rep n. 9508 del 24 luglio 2009.
Il rapporto di sub-concessione attivato con l’associazione Pentotary concerne esclusivamente la F.I.P.S.A.S. e soltanto indirettamente l’Amministrazione comunale, il cui rapporto è inequivocabilmente instaurato con la sola F.I.P.S.A.S.
In altre parole, il suddetto rapporto di sub-concessione – al pari del resto del sub-appalto – ha natura privatistica e trova nella concessione pubblicistica un suo semplice presupposto, essendo comunque l’Amministrazione ad esso estraneo (Cassazione civile Sez. Un. 25 giugno 2002 n. 9233; id. 19 febbraio 1992 n. 2056; 6 agosto 1998 n. 7710; 23 luglio 2001 n. 10013), laddove l’autorizzazione rilasciata vale soltanto a renderne possibile l’utilizzo da parte del concessionario.
Del resto, la stessa ricorrente ne risulta ben consapevole, affermando nell’atto di ricorso (pag. 9) “come ogni eventuale rinnovo avrebbe dovuto essere negoziato direttamente con il concessionario originario (F.I.P.S.A.S.) e non con l’associazione sub-concessionaria”.
Ciò premesso, è evidente come l’unico soggetto controinteressato in senso tecnico nei confronti dell’azione di annullamento avverso la deliberazione G.C. 113/2009, debba essere individuato proprio nella F.I.P.S.A.S., che come anticipato, è l’unico soggetto concessionario del servizio, facilmente individuabile in quanto espressamente indicato nella medesima deliberazione, oltre che nel consequenziale contratto impugnato con motivi aggiunti.
Ne consegue l’inammissibilità  del gravame, poichè ai sensi dell’art. 41 comma 2 cod. proc. amm., “qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge¦omissis¦..”
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 41 comma 2 e 35 comma 1 lett. b) cod. proc. amm..
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’associazione ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Foggia e della ASC Pentotary, nella misura di 2.000 euro ciascuno, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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