1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Cessazione materia del contendere – Fattispecie


2. Contratti pubblici – Esecuzione – Appalto servizi – Concessione servizi – Differenze


3. Contratti pubblici – Scelta del contraente – Affidamento diretto – Fattispecie

1. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere generica e che non enunci alcun evento che possa configurare quella “piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale”, non è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, pur comprovando comunque il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, in relazione all’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
2. L’affidamento del contratto che non opera alcun trasferimento del “rischio di gestione” attiene a fattispecie di appalto di servizi e non già  di concessione di servizio pubblico.
3. E’ legittimo l’affidamento diretto di un appalto di servizi sotto soglia comunitaria disposto in applicazione dell’art. 5 della L. n. 381/1991 e dell’art. 6 della L.R. Puglia n. 21/1993, in favore di una cooperativa sociale che svolge attività  diverse, finalizzate tutte all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’articolo 1 comma 1 lettera b) della L. 381/1991.

N. 00665/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2011, proposto da: 
Mea – Manna Ecologia Ambientale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciriaco Danza e Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Angelo Stella, in Bari, via Roberto da Bari, 112; 

contro
Comune di Volturino, rappresentato e difeso dall’avv.to Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

nei confronti di
Ecoalba società  cooperativa a r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della deliberazione n. 107 del 18.11.2010, con la quale la Giunta del Comune di Volturino ha provveduto all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani – raccolta differenziata e servizi accessori, mai notificata o comunicata;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorchè non conosciuto e specificatamente della comunicazione del giorno 27.1.2011 prot 2011/0000291U, avente ad oggetto la richiesta dell’ente di riconsegna di documentazione per procedere al passaggio delle consegne, avendo affidato il servizio ad altra ditta;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Volturino;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 22 febbraio 2012, con la quale la difesa di parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 per le parti il difensore avv.to Enrico Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– con il ricorso in epigrafe la società  ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione G.C. di Volturino n. 107 del 18 novembre 2010, inerente l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, di importo inferiore alla soglia comunitaria, deducendo articolate censure sia di violazione di legge, che di eccesso di potere sotto diversi profili;
– la ricorrente, in qualità  di soggetto provvisoriamente affidatario nelle more dell’aggiudicazione del servizio, lamenta in sintesi l’illegittimità  dell’affidamento effettuato in via diretta ex art. 5 L. 381/1991 a beneficio della società  cooperativa di tipo B Ecoalba, controinteressata, contestandone la sussistenza degli specifici presupposti;
– all’esito della camera di consiglio del 9 marzo 2011, con ordinanza n. 222/2011, veniva respinta l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati, per carenza di fumus boni iuris;
– con istanza depositata il 22 febbraio 2012, la difesa della ricorrente domanda la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in considerazione della “oramai consolidata posizione delle parti e del successivo e superato interesse ad una pronuncia di merito”;
– all’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
– l’istanza della difesa della ricorrente, pur del tutto generica e non idonea a determinare una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non enunciando neppure alcun evento che possa configurare quella “piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata” (ex multis Consiglio di Stato sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280) a tal fine necessaria ex art. 34, u. c., cod. proc. amm., comprovi comunque il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, in relazione all’interesse sostanziale dedotto in giudizio, alla luce delle censure proposte;
– pertanto, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, va dichiarata l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
– occorre accertare la c.d. “soccombenza virtuale”, in ossequio al consolidato principio per cui il venir meno dell’interesse al ricorso non preclude una sommaria deliberazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese di giudizio (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna Parma 22 novembre 2011, n. 404);
– l’affidamento del contratto per cui è causa, tra l’altro, non operando alcun trasferimento del “rischio di gestione” attiene a fattispecie di appalto di servizi e non già  di concessione di servizio pubblico (T.A.R. Veneto sez I 31 marzo 2008 n. 788; Consiglio di Stato sez V, 5 dicembre 2008, n. 6049), ragione per cui sussistevano gli specifici presupposti, codificati dagli artt. 5 L.381/91 e 6 L.R. Puglia 21/93, per consentirne l’affidamento diretto a cooperativa sociale di tipo B, in relazione anche all’importo (115.000 euro) comunque inferiore alla soglia comunitaria;
– l’affidamento impugnato, pur ad un sommario esame, risulta pertanto immune dalle censure dedotte;
Considerato che le spese di lite debbono essere poste a carico della ricorrente, oltre che per la “soccombenza virtuale”, anche in relazione al mancato invio all’Amministrazione dell’informativa di cui all’art. 243-bis Codice contratti pubblici, posto che per il legislatore tale omissione costituisce comportamento espressamente valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Volturino, quantificate in 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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