1. Pubblico impiego – Concorso – Commissione esaminatrice   – Valutazione – Titoli – Discrezionalità  tecnica – Sindacato del G.A. – Limiti


2. Pubblico impiego – Concorso  – Commissione esaminatrice  – Specificazione dei criteri di valutazione -Discrezionalità  tecnica – Sindacato del G.A. – Limiti


3. Pubblico impiego – Concorso  – Valutazione – Punteggio numerico – Ammissibilità 

 
1. Le valutazioni espresse dalla Commissione di concorso sui titoli (di carriera) presentati dai candidati rappresentano apprezzamenti discrezionali di natura tecnica  che risultano, quindi, censurabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora appaiano manifestamente incoerenti o irragionevoli sulla base di una immediata disamina documentale (nella specie, la ricorrente ha censurato  la decisione della Commissione  di non considerare alcuni titoli prodotti, di valutarne altri in modo – a suo dire – inadeguato, l’individuazione di sottocriteri “ingiusti”, l’attribuzione del punteggio numerico: il ricorso è stato però rigettato alla luce dei principi oggetto di massimazione).


2. La fissazione dei sottocriteri di valutazione rappresenta espressione di potere discrezionale riconosciuto alla Commissione di concorso, finalizzato a stabilire un ordine di rilevanza dei titoli nell’ambito del punteggio e dei criteri indicati dal bando, sindacabile dal giudice amministrativo solo per inattendibilità  o per irragionevolezza, irrazionalità  o arbitrarietà  dell’uso del potere.


3. E’ legittima l’attribuzione di un punteggio numerico in sede di valutazione in un concorso pubblico in quanto sintetizza con sufficiente chiarezza gli elementi di giudizio espressi dalla Commissione esaminatrice e la relativa graduazione, senza che ne risulti leso il principio dell’obbligo di adeguata motivazione che deve corredare l’atto amministrativo.
 

 
N. 00656/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2006, proposto da Iacovazzi Angela, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto in Bari, via F. S. Abbrescia, 83/B;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale di Bari, Centro Servizi Amministrativi di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
Commissione per la valutazione dei titoli Artistici presso l’USP;

nei confronti di
Cicolecchia Francesca;
Visci Fausta;
Di Gennaro Rossana;

per l’annullamento,
nei limiti dell’interesse dedotto in ricorso:
1) della nota prot. n. 1953 del 20.3.2006 (successivamente conosciuta) a firma del Direttore Coordinatore del CSA per la Provincia di Bari, con la quale, decidendo il ricorso in opposizione, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 16,40 con riferimento alla graduatoria di circolo e di istituto A.S. 2005/2006 per l’insegnamento di strumento musicale (violino);
2) della graduatoria di circolo e di istituto A.S. 2005/2006 per l’insegnamento di strumento musicale (violino);
3) del verbale n. 3 del 5.10.2005 della Commissione di strumento musicale;
4) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale di Bari e del Centro Servizi Amministrativi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 per le parti i difensori avv.ti Antonio L. Deramo e Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Iacovazzi Angela conseguiva il diploma di violino presso il Conservatorio N. Piccinni di Monopoli nel 1998.
In data 13.7.2005 produceva istanza per l’inserimento nelle graduatoria di circolo e di istituto di II e III fascia del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, per l’insegnamento di strumento musicale (violino).
Pubblicata la relativa graduatoria, la Iacovazzi proponeva ricorso in opposizione, lamentando la mancata o erronea valutazione di alcuni titoli prodotti.
Con nota prot. n. 1953 del 20.3.2006 veniva comunicato il parziale accoglimento del ricorso e la definitiva attribuzione del punteggio di 16,40 (in luogo del punteggio inizialmente attribuito, 16,20).
Esercitato il diritto di accesso, l’interessata appurava che la Commissione, nella seduta del 5.10.2005, aveva stabilito alcuni criteri di valutazione dei titoli artistici, asseritamente diversi da quelli previsti dall’allegato B al D.M. 13 febbraio 1996.
La Iacovazzi impugna in questa sede la menzionata nota e la graduatoria di circolo e di istituto scolastico A.S. 2005/2006 per l’insegnamento di strumento musicale (violino), oltre che il verbale n. 3 del 5.10.2005 della Commissione di strumento musicale.
Deduce parte ricorrente che l’Amministrazione ha agito in violazione di legge, avendo omesso di valutare alcuni titoli in suo possesso; che la stessa ha illegittimamente individuato sottocriteri di valutazione; che l’espressione in forma numerica del giudizio attribuitole non può ritenersi legittima, non essendo stato tale giudizio preceduto da parametri rigidamente predeterminati.
Si costituiva l’Amministrazione scolastica, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, parte ricorrente contesta valutazioni rese dalla Commissione costituenti tipica espressione di discrezionalità  tecnica (i.e. la decisione di non considerare alcuni titoli prodotti ovvero di valutarli con un giudizio – a dire della stessa – inadeguato; l’individuazione di sottocriteri; l’attribuzione di un punteggio numerico) insindacabile in sede giurisdizionale in assenza di illegittimità  macroscopiche, non sussistenti nel caso di specie.
Quanto alla censura relativa alla valutazione dei titoli della Iacovazzi, Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2011, 1166 ha sottolineato che “L’operato della Commissione giudicatrice di un concorso, in relazione alle operazioni di valutazione dei titoli, è espressione di discrezionalità  tecnica ed è quindi censurabile solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli, tali essendo quelle che emergono dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza. In particolare, è insindacabile dal giudice la valutazione dei titoli di carriera esibiti dal candidato, a meno che non siano dedotti vizi di manifesta illogicità  o indebita e palese disparità  di trattamento da parte della Commissione esaminatrice.”.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non emergono con assoluta immediatezza dall’esame della documentazione valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli della Commissione esaminatrice; nè vengono dedotti vizi di manifesta illogicità  o indebita e palese disparità  di trattamento.
Con riferimento alla doglianza relativa alla errata individuazione dei sottocriteri da parte della Commissione, va evidenziato che secondo Cons. Stato, Sez. VI, 5.2.2010, n. 539 “In tema di concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità  in ordine alla individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, graduando così la rilevanza e l’importanza dei titoli stessi: ciò all’evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. Identica ampia discrezionalità  deve riconoscersi anche nella stessa specifica catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell’ambito della categoria generale predeterminata dal bando. L’esercizio di tale discrezionalità  sfugge al controllo di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia inattendibile o sia caratterizzato da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità  o arbitrarietà .”.
Analogamente Cons. Stato, Sez. VI, 17.2.2009, n. 893 ha rilevato che “In materia di concorsi, la fissazione di un sub-criterio, costituisce esercizio del potere della Commissione di specificare i criteri fissati nel bando.”.
Nel caso di specie la Commissione ha legittimamente esercitato il proprio potere al fine di individuare i criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi prodotti.
Quanto alla contestata attribuzione del punteggio numerico, Cons. Stato, Sez. VI, 18.10.2011, n. 5597 afferma che “Anche successivamente all’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base alla normativa di settore il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sè la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità  amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività  delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima.”.
Anche Cons. Stato Sez. V, 29.12.2011, n. 6973 ha rimarcato: “In sede di concorso pubblico, il criterio del punteggio numerico è idoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice in quanto rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame.”.
Ne consegue che il punteggio numerico attribuito alla Iacovazzi non è censurabile.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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