Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Rilascio – Termine – Silenzio – Obbligo a provvedere

Posto che, nel caso in cui la normativa regionale preveda un termine per l’esperimento della v.i.a. che sia superiore al termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, co. 4, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387  per la conclusione del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il primo termine deve essere ricondotto al secondo (fermo restando che ove perduri l’inerzia degli organi preposti alla v.i.a. la relativa valutazione, ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990, è direttamente acquisita nella conferenza di servizi di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003). Sicchè  nella specie, a seguito dell’inutile decorso del termine complessivo di 180 giorni dalla presentazione della domanda di rilascio della detta autorizzazione, deve essere dichiarata l’illegittimità  del silenzio tenuto dall’amministrazione regionale.

N. 00668/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02037/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2011, proposto da: 
Nòvawind Sud s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Carlo Comandè, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro, in Bari, c.so Vitt. Emanuele, 172; 

contro
Regione Puglia; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza inoltrata da API Nova Energia s.r.l. in data 15 luglio 2008, reiterata il 12 maggio 2011, di rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica denominato “Lucera” di potenza prevista pari a 144 MW nel Comune di Lucera , ivi comprese le opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lucera e Troia (FG) di potenza prevista pari a 144 MW:
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per le parti il difensore avv.to Gabriele Bavaro, per delega dell’avv.to Carlo Comandè;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Nòvawind Sud s.r.l odierna ricorrente, chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica presentata il 15 luglio 2008 da API Nova Energia s.r.l., per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 144 MW, nel Comune di Lucera (FG) in località  “Montaratro”, ivi comprese le opere di connessione alla RTN da ubicarsi nei Comuni di Lucera e Troia, con contestuale richiesta di nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Rappresenta la ricorrente di aver acquisito dalla suddetta società  istante, in data 10 gennaio 2011, il ramo d’azienda relativo alla progettazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi incluso il progetto per cui è causa, e di essere subentrata quale successore a titolo particolare nel procedimento pendente innanzi alla Regione Puglia.
Con atto del 12 maggio 2011, API Nova Energia s.r.l. diffidava la Regione a provvedere alla convocazione della conferenza di servizi prevista dall’art. 12 comma 3 D. Lgs. n. 387/2003.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonchè dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12.
Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianto eolico, avendo essa presentato specifica richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza regionale. Nella fattispecie, la ricorrente quale società  facente parte del gruppo API, controllata da API Nova Energia s.r.l. e acquirente del ramo d’azienda relativo all’energia da fonti rinnovabili, giusto atto pubblico di conferimento del 10 gennaio 2011 depositato in giudizio, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi a quella facenti capo, ivi compresa l’istanza di autorizzazione unica del 15 luglio 2008.
Difatti, l’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma, che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
Il successivo quarto comma statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità  stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.
All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal D. Lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si afferma che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi (ex multis T.A.R. Puglia Bari sez I, 22 aprile 2011, n.639).
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento (che è spirato, nella fattispecie, il giorno 11 gennaio 2009) senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata da API Nova Energia s.r.l. per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Lucera (FG), ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria