1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Portata


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Estensione


3. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Provvedimenti cautelari – Non rientrano – Ragioni


4. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità  di mora – Applicabilità 
 

1. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. rientrano nella categoria delle decisioni ottemperabili da parte del giudice amministrativo le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario purchè siano sentenze di condanna specifica e non generica, non sussistendo al riguardo alcun potere integrativo.


2. In sede di giudizio di ottemperanza, possono ricevere esecuzione anche le sentenze di condanna del giudice ordinario a prestazioni di fare fungibili o infungibili (T.A.R. Marche 19 settembre 2003, n. 997) – in alternativa all’esecuzione forzata ordinaria di cui agli artt. 612 e seg. c.p.c. – in quanto richiedenti l’emanazione da parte dell’Amministrazione di manifestazioni di volontà  provvedimentale.


3. Ai sensi dell’art 112 comma 2 lett. d) cod. proc. amm., i provvedimenti cautelari, non avendo autorità  di giudicato – anche in seguito alla riforma della tutela cautelare civile di cui alla L. 80/2005 – non rientrano tra i provvedimenti giurisdizionali nei cui confronti può essere proposta l’azione di ottemperanza. In particolare, poi, i provvedimenti cautelari di un’autorità  giurisdizionale diversa da quella amministrativa, essendo legati a situazioni di fatto puntuali e mutevoli, esigono l’immanente controllo dello stesso giudice che le ha emanate (come si evince anche dall’art. 669-duodecies c.p.c.) e non possono essere attribuite ad un giudice diverso.


4. La misura di cui all’art 114 comma 4 lett. e) cod. proc. amm. può essere disposta ove “ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”. Ciò in quanto il legislatore ha inteso auspicare un uso prudente di tale strumento, comportante un esborso di pubblico denaro.

N. 00670/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02132/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2011, proposto da: 
Vito Deliso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gaetano Ponzone e Adalgisa Lorusso, con domicilio eletto presso Giovanni Gaetano Ponzone, in Bari, via Dante Alighieri n. 5:

contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 3234 del 26 marzo 2004, nonchè dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 13 aprile 2011, del Tribunale civile di Bari in funzione di giudice del lavoro;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per le parti il difensore l’avv.to Adalgisa Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 3234 del 29 gennaio – 26 marzo 2004, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierno ricorrente (attore) e l’INPS (convenuto), il Tribunale civile di Bari in funzione di giudice del lavoro, così decideva:
“conferma il provvedimento ex art. 700 c.p.c. e per l’effetto, condanna l’INPS al ripristino in favore del ricorrente, della pensione di anzianità  oltre interessi legali sui ratei arretrati ;
2 – condanna l’INPS alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 650,00, oltre IVA e CAP da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
La suddetta sentenza, in sintesi, dispone il ripristino della pensione di anzianità , di cui il ricorrente risultava titolare dal 1 gennaio 1996, revocata dall’INPS a causa del mancato riconoscimento in suo favore di periodi di contribuzione versati all’estero (Francia e Stati Uniti d’America). Dalla documentazione depositata in giudizio risulta che l’odierno ricorrente percepisce attualmente la sola pensione di vecchiaia, cat. VOART (artigiani).
Con provvedimento d’urgenza ex art 700 c.p.c. reso in data 13/15 aprile 2011 inter partes, il Tribunale civile di Bari ordinava all’INPS “la cessazione delle trattenute nei confronti della parte ricorrente e/o la restituzione di quanto già  trattenuto in danno della stessa per i titoli di cui al ricorso”.
In data 16 febbraio 2004, la ricorrente notificava in forma esecutiva all’INPS la sentenza suddetta, senza riceverne esecuzione.
La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata appellata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione stesa ai sensi dell’art. 124 disp. att. c. p. c. in calce alla sentenza medesima dalla Cancelleria civile presso il Tribunale di Bari del 14 novembre 2011.
Pertanto, la ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza alla menzionata sentenza civile passata in giudicato, oltre che alla suesposta ordinanza cautelare. Chiedeva inoltre, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) cod. proc. amm., la fissazione di somma di denaro dovuta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Ciò premesso, il predetto ricorso è in parte fondato e va accolto limitatamente alla domanda di ottemperanza alla sentenza.
Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Invero, l’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. contempla espressamente le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quale categoria di decisioni ottemperabili da parte del giudice amministrativo, purchè siano sentenze di condanna specifica e non generica (ex multis Consiglio di Stato sez VI 21 dicembre 2011 n. 6773; id. sez V 16 novembre 2010, n. 8064) non sussistendo al riguardo alcun potere integrativo.
In sede di giudizio di ottemperanza, possono ricevere esecuzione sentenze di condanna del giudice ordinario anche a prestazioni di fare fungibili o infungibili (T.A.R. Marche 19 settembre 2003, n. 997) – in alternativa all’esecuzione forzata ordinaria di cui agli artt. 612 e seg. c.p.c. – in quanto richiedenti l’emanazione da parte dell’Amministrazione di manifestazioni di volontà  provvedimentale; nella fattispecie, il ripristino della revocata pensione di anzianità  di cui era titolare il ricorrente.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento dell’INPS al giudicato formatosi sulla sentenza, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato all’INPS, in esecuzione della citata sentenza 3234/2004, di ripristinare in favore di Vito Deliso la pensione di anzianità  revocata, indicata in precedenza, unitamente al pagamento degli interessi legali sui ratei arretrati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Per il caso di persistente inadempienza dell’INPS, verrà  nominato un commissario ad acta su istanza di parte, con spese a carico dell’Amministrazione.
Deve invece dichiararsi l’inammissibilità  del ricorso in relazione alla domanda di ottemperanza dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa inter partes, poichè ai sensi dell’art 112 comma 2 lett. d) cod. proc. amm. i provvedimenti cautelari, non avendo autorità  di giudicato – anche in seguito alla riforma della tutela cautelare civile di cui alla L. 80/2005 – non rientrano tra i provvedimenti giurisdizionali nei cui confronti può essere proposta l’azione di ottemperanza. I provvedimenti cautelari di un’Autorità  giurisdizionale diversa da quella amministrativa, essendo legati a situazioni di fatto puntuali e mutevoli, esigono l’immanente controllo dello stesso giudice che le ha emanate (come si evince anche dall’art. 669-duodecies c.p.c.) e non possono essere attribuite ad un giudice diverso (ex plurimis T.A.R. Lazio Latina, 13 novembre 2004, n. 1168).
Deve infine essere respinta la domanda relativa all’applicazione della misura sollecitatoria di cui all’art 114 comma 4 lett. e) cod. proc. amm.
In disparte la discussa questione in merito all’inquadramento dogmatico dell’istituto, infatti, detta misura può essere disposta ove “ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”: si tratta di espressioni piuttosto generiche, dalle quali si evince tuttavia che il legislatore ha inteso auspicare un uso prudente di tale strumento, comportante un esborso di pubblico denaro (T.A.R. Campania Napoli 15 aprile 2011, n. 2161). Nella fattispecie, ritiene il Collegio equo, allo stato, non imporre tale mezzo di coercizione indiretta, potendo comunque l’ottemperanza al giudicato, in ipotesi di ulteriore inerzia, trovare diretta e concreta soddisfazione mediante la futura nomina del commissario ad acta.
Vanno poste a carico dell’INPS le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto:
– ordina all’INPS di dare integrale esecuzione a quanto statuito nella sentenza n. 3234/2004 del Tribunale civile di Bari e per l’effetto, di ripristinare la pensione di anzianità  in favore di Deliso Vito, nel termine indicato in motivazione;
– condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite per complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria