1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Obbligo di provvedere sulla domanda – Silenzio-assenso – Fattispecie 


2 Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Diniego – In presenza di silenzio-assenso – Illegittimità 

 
1. Nella Regione Puglia ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 19 del 2004, emanata in attuazione dell’art. 5, comma 2 bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in ipotesi di richiesta di condono edilizio di cui alla L. 269/2003  presentata prima del 07.07.2004 (data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004), trova applicazione la formulazione originaria dell’art. 32, comma 37, del D.L. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003 e, pertanto, il termine dal quale far decorrere il biennio per la formazione del silenzio assenso deve ritenersi il 30 settembre 2004 e non già  il termine del 30 giugno 2005 come introdotto dall’art. 5 della legge n. 191 del 2004, nè tanto meno il termine del 31 ottobre 2005 successivamente introdotto dal decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 307.


2. In tema di condono edilizio, ove il silenzio assenso sulla relativa istanza si sia legittimamente formato per l’avvenuta produzione  di tutta la documentazione di cui ai commi 35 e 37 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è illegittimo il successivo  diniego di condono edilizio  potendo la p.A. esercitare solo ed unicamente i poteri di autotutela sul titolo abilitativo edilizio in sanatoria formatosi con il silenzio assenso, ove ne sussistano i presupposti.
 

 
N. 00675/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2011, proposto da: 
Grazia Rogondino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Bavaro e Caterina Bavaro, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 172; 

contro
Comune di Valenzano, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Crudele, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Andrea da Bari, n. 141; 

per l’annullamento
“- del provvedimento comunale prot. n. 236/u.t./2370 dell’11/02/2011, notificato in data 16.02.2011, a firma del Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Valenzano, con cui è stato negato il condono, per il quale era stata presentata la domanda in data 23.03.2004 per la definizione di illeciti edilizi ex lege n. 326/2003 (pratica n. 308);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se lesivo della sfera giuridica della ricorrente, ivi incluse le note comunali prot. n. 16830/1276 del 12.10.2006, prot. n. 1120/11416 del 22.6.2007 e prot. n. 534/4824 del 14.3.2010.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Gabriele Bavaro e Adriano Esposito, quest’ultimo su delega dell’avv. Giuseppe Crudele;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso, ritualmente notificato il 18 aprile 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale l’11 maggio 2011, la sig.ra Grazia Rogondino ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 236/u.t./02370 dell’11 febbraio 2011, notificato in data 16 febbraio 2011, con il quale il Comune di Valenzano ha disposto il diniego dell’istanza di condono, presentata da essa ricorrente in data 23 marzo 2004 per la definizione di illeciti edilizi, ai sensi della legge n. 326 del 2003 (pratica n. 308); ha chiesto altresì l’annullamento, se lesive della sua sfera giuridica, degli agli atti specificati in epigrafe.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: I violazione ed omessa applicazione dell’art. 32, comma 37 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, nonchè dell’art. 1 della legge regionale n. 28 del 2003, violazione dei principi generali sul silenzio-assenso, violazione ed omessa applicazione dell’art. 2-bis del d.l. n. 168 del 2004 e dell’art. 1 della legge regionale n. 19 del 2004, eccesso di potere per difetto di carente istruttoria, erronea presupposizione e travisamento del contenuto delle norme, ingiustizia ed illogicità  manifesta, motivazione inadeguata e comunque completamente erronea, violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost..
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità  degli atti impugnati per manifesta omessa applicazione della normativa nazionale e regionale sul silenzio assenso in materia di condono; sostiene che nella fattispecie oggetto di gravame troverebbe applicazione l’art. 32, comma 37 del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003, nella sua formulazione originaria e non in quella successivamente novellata; pertanto il termine dal quale far decorrere il biennio per la formazione del silenzio assenso sarebbe il primo dei tre termini fissati dal legislatore – 30 settembre 2004 – e, conseguentemente, esso si sarebbe formato alla data del 30 settembre 2006.
II. Eccesso di potere per erronea istruttoria, travisamento ed omessa considerazione dei presupposti di fatto, illogicità , motivazione inadeguata, erronea ed illogica, violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost. in quanto non sussisterebbe la ritenuta discrasia della data di ultimazione dei lavori che, come sostenuto dal Comune nel provvedimento impugnato, si evincerebbe dalla data di realizzazione riportata nella domanda di condono: il 19 febbraio 2004 “(pag. 2 dell’istanza, dato scritto dall’istante a penna)” e “prima del 31.3.2003 (pag. 4 dell’istanza, dato prestampato)”.
In via subordinata la sig.ra Rogondino lamenta comunque la illegittimità  della motivazione; tale censura è fondata sulla circostanza che il Comune resistente non avrebbe tenuto conto dell’autocertificazione da essa ricorrente prodotta, su richiesta di chiarimenti del medesimo Comune, attestante l’ultimazione dei lavori al 19 febbraio 2003; tale autocertificazione, contenuta in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , ad avviso di essa ricorrente, avrebbe dovuto altresì essere considerata prevalente rispetto alla semplice domanda di condono, in quanto rilasciata sotto l’assunzione di responsabilità  penale ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 455 del 2000.
III. Eccesso di potere per erronea istruttoria per omessa considerazione della prova, travisamento, illogicità , motivazione generica, incongrua ed erronea, violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost..
Parte ricorrente, premesso che un ulteriore motivo di diniego dell’istanza di condono consisterebbe nel fatto che essa ricorrente non avrebbe fornito la prova della data di ultimazione dei lavori da condonare, deduce l’illegittimità  del provvedimento di diniego per difetto di istruttoria avendo essa, rispetto alla documentazione richiesta dal Comune di Valenzano al fine di comprovare l’ultimazione dei lavori per cui è causa, non solo dichiarato che i lavori stessi erano stati eseguiti ed ultimati nel 2003 dal genitore muratore, ma anche prodotto, sempre in data 19 luglio 2007, la ricevuta di pagamento datata 12 novembre 2002 dei materiali utilizzati per la relativa realizzazione dell’opera da condonare, nonchè ulteriore documentazione tra cui, in data 8 aprile 2010, una relazione tecnica contenente la puntuale indicazione dei materiali utilizzati per il completamento dell’opera stessa, documenti che il Comune avrebbe omesso di valutare nell’ambito dell’istruttoria del procedimento di diniego impugnato.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Valenzano eccependo l’inammissibilità  del ricorso, deducendo la sua infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione; parte ricorrente ha altresì depositato note di replica.
Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso con il quale la sig.ra Grazia Rogondino ha dedotto le seguenti censure: violazione ed omessa applicazione dell’art. 32, comma 37 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, nonchè dell’art. 1 della legge regionale n. 28 del 2003, violazione dei principi generali sul silenzio-assenso, violazione ed omessa applicazione dell’art. 2-bis del d.l. n. 168 del 2004 e dell’art. 1 della legge regionale n. 19 del 2004, eccesso di potere per difetto di carente istruttoria, erronea presupposizione e travisamento del contenuto delle norme, ingiustizia ed illogicità  manifesta, motivazione inadeguata e comunque completamente erronea, violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost..
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità  degli atti impugnati per manifesta omessa applicazione della normativa nazionale e regionale sul silenzio assenso in materia di condono; sostiene che nella fattispecie oggetto di gravame troverebbe applicazione l’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003, nella sua formulazione originaria e non in quella successivamente novellata; pertanto il termine dal quale far decorrere il biennio per la formazione del silenzio assenso sarebbe il primo dei tre termini fissati dal legislatore – 30 settembre 2004 – e, conseguentemente, esso si sarebbe formato alla data del 30 settembre 2006.
La questione centrale posta dall’odierno ricorso è stabilire quale sia la norma applicabile alla fattispecie oggetto di gravame, al fine di verificare la data di formazione del silenzio assenso; ciò in quanto il comma 37 dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003, nella sua formulazione originaria, prevedeva il termine del 30 settembre 2004; su tale comma è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004 che ha dichiarato l’illegittimità  del suddetto comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevedeva che la legge regionale di cui al comma 26 potesse disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del comune.
Il suddetto termine del 30 settembre 2004 è stato successivamente modificato dapprima dall’articolo 5 (Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi) comma 1, lettera d) del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, decreto convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e successivamente dall’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.l. 29 novembre 2004, n. 282, decreto convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 307 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica che, rispettivamente, hanno disposto la sostituzione del termine del 30 settembre 2004 con il termine del 30 giugno 2005 e 31 ottobre 2005.
Inoltre il comma 2-bis dell’articolo 5 del citato d.l. 12 luglio 2004, n. 168, inserito dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, in sede di conversione, ha previsto che: “Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004” e pertanto fino al 7 luglio 2004 “restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.”.
L’art. 1 della legge regionale della Puglia n. 19 del 2004 recante Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica all’art. 1 – Validità  effetti domande presentate ex articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 28 – al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, ha fatto altresì salve, a tutti gli effetti della l. n. 191 del 2004, anche le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate dagli aventi titolo, in correlazione agli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269), dal 12 luglio 2004 (data di entrata in vigore del d.l. n. 168/2004) e fino al 31 luglio 2004 (data di entrata in vigore della l. n. 191/2004).
Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente, ritiene che nella fattispecie per cui è causa trovi applicazione il comma 37 dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003, nella sua formulazione originaria; quest’ultimo dispone: “Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nonchè, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonchè il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e all’articolo 48 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380.”.
Il comma 35, richiamato dal citato comma 37, prevede che: “La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; b) qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante !’idoneità  statica delle opere eseguite; c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.”.
Analizzando la fattispecie concreta oggetto di gravame emerge, infatti, che la sig.ra Rogondino in data 29 gennaio 2004 aveva presentato la formale dichiarazione d’interesse alla sanatoria prevista dall’art. 1 della legge regionale n. 28 del 2003; che in data 23 marzo 2004 la stessa ricorrente aveva prodotto istanza di condono con allegata la documentazione di cui al suddetto comma 35; che successivamente, e precisamente in data 7 giugno 2004, aveva provveduto a trasmettere l’ulteriore documentazione prescritta dal comma 37 ai fini della formazione del silenzio assenso.
La circostanza che parte ricorrente ha prodotto tutta la documentazione richiesta è confermata dal fatto che il Comune con la nota prot. n. 11416 del 22 giugno 2007, in disparte la questione della sua tardività , non conteneva una domanda di integrazione documentale riferita ai documenti richiesti per la formazione del silenzio assenso, ma documentazione ritenuta necessaria, come rappresentato anche dal Comune nella memoria depositata per l’udienza di discussione, a causa delle “gravi anomalie” riscontrate nella domanda di condono stessa e, quindi, concernenti il merito della domanda stessa, in particolare in ordine alla data di definizione delle opere oggetto di condono. La trasmissione di tale documentazione avrebbe semmai potuto legittimare l’esercizio di poteri di autotutela del Comune sul titolo abilitativo edilizio in sanatoria formatosi con il silenzio assenso, in presenza delle condizioni di legge, dovendo invece ritenersi illegittimo il diniego di condono edilizio adottato successivamente alla formazione del silenzio assenso nel termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda.
Alla luce di quanto sopra, considerato che parte ricorrente aveva presentato alla data del 7 giugno 2004 tutta la documentazione prescritta, non può che trovare applicazione l’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003, nella sua formulazione originaria e, pertanto, il termine dal quale far decorrere il biennio per la formazione del silenzio assenso deve ritenersi il 30 settembre 2004.
Il silenzio assenso stesso deve, conseguentemente, ritenersi legittimamente formato alla data del 30 settembre 2006, ai sensi del combinato disposto del suddetto art. 32, comma 37, del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003 e del sopra richiamato art. 1 della legge regionale della Puglia n. 19 del 2004, emanata in attuazione dell’art. 5, comma 2 bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, articolo che, per quello che in questa sede interessa, ha fatto salve, a tutti gli effetti, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 e, pertanto, fino al 7 luglio 2004.
Il Collegio ritiene di dover puntualizzare che, peraltro, sul punto il Comune resistente, mentre nel provvedimento impugnato ha posto alla base del diniego di condono l’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003, come modificato dall’art. 5 della legge n. 191 del 2004, e, quindi il termine del 30 giugno 2005, nella memoria ha fatto invece riferimento ad un diverso ed ulteriore termine e precisamente il 31 ottobre 2005, termine successivamente previsto dal decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, ritenendo pertanto che il termine per la formazione del silenzio assenso nella fattispecie oggetto di gravame sarebbe scaduto il 30 ottobre 2007.
Il Collegio, conclusivamente, ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 236/u.t./02370 dell’11 febbraio 2011 del Comune di Valenzano.
Condanna il Comune di Valenzano al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore della sig.ra Grazia Rogondino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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