Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Agricoltura –  Eventi calamitosi – Riconoscimento provvidenze ex art. 5 D.Lgs. 102/2004  – Criteri – Fattispecie

Al fine di determinare l’eventuale spettanza delle provvidenze previste dal D.Lgs. 102/2004 per fronteggiare, in agricoltura, gli eventi calamitosi, l’oggetto da prendere a base del calcolo percentuale per determinare la sovvenzione medesima (danno superiore al 30 % del prodotto complessivo lordo vendibile) riguarda la “coltura di cui trattasi”, locuzione utilizzata negli orientamenti comunitari, che deve essere riferita all’intera produzione della coltura interessata (nel caso di specie uva da tavola) e non già  solamente ad una specifica sotto-tipologia di tale coltura (nel caso di specie uva “Italia”).
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Vedi Cons. di Stato, sez. III, ric. n. 3500 – 2012; sentenza 26 giugno 2015, n. 3220 – 2015
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N. 00677/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2011, proposto da: 
Azienda Agricola Badessa di Nicola Enrico Didonna & C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Didonna in Bari, via Calefati, 61/A; 

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
della nota prot. 0009132 del 27.4.2011 con cui il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali ha negato alla ricorrente le provvidenze di cui all’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 102/2004 per i danni alla produzione lorda vendibile di uva da tavola varietà  Italia subiti in occasione dell’evento calamitoso delle piogge alluvionali del 26 e 27 settembre 2006;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Michele Didonna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’Azienda Agricola Badessa ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha negato alla ricorrente le provvidenze di cui all’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 102/2004 per i danni alla produzione lorda vendibile di uva da tavola varietà  Italia subiti in occasione dell’evento calamitoso delle piogge alluvionali del 26 e 27 settembre 2006.
La ricorrente ha esposto che nel periodo compreso tra il 15 e il 27 settembre 2006 nel territorio comunale e provinciale di Brindisi sono stati registrati fenomeni di avversità  atmosferica di eccezionale gravità  e che, di conseguenza, con nota del 12.10.2006 aveva segnalato all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e all’Ufficio agricoltura di Brindisi di aver subito danni irreparabili al prodotto uva da tavola superiori al 50%; il Ministero aveva dichiarato il carattere eccezionale dell’evento alluvionale assegnando anche alla ricorrente le provvidenze per i danni alle infrastrutture aziendali ma non per quelli alla produzione lorda vendibile; avverso tale provvedimento l’Azienda Agricola Badessa aveva proposto ricorso, dichiarato inammissibile dal TAR e poi accolto in appello dal Consiglio di Stato, che aveva rilevato il difetto di istruttoria e motivazione di tale provvedimento; la ricorrente aveva quindi agito per l’ottemperanza alla sentenza di appello e, in tale giudizio, il Ministero aveva prodotto il decreto del 25.3.2010 con cui confermava l’efficacia del decreto annullato; il Consiglio di Stato accoglieva quindi il ricorso in ottemperanza, ordinando alla Regione Puglia di reiterare l’istruttoria valutando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei benefici per i danni alla produzione lorda vendibile e al Ministero di provvedere ad individuare le provvidenze spettanti sulla base della proposta regionale; la Regione aveva espresso parere favorevole al riconoscimento dei benefici ma il Ministero aveva espresso il diniego impugnato calcolando la percentuale necessaria di incidenza del danno (30%) sulla produzione complessiva del territorio dell’azienda anzichè in relazione alla coltura interessata.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 102/2004, del punto 11.3.degli orientamenti comunitari 2000/C 28/02, violazione della circolare ministeriale n. 102.204 del 15.7.2004, eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà , irragionevolezza e illogicità  manifeste, sviamento e malgoverno, avendo il Ministero calcolato il danno sulla base della produzione lorda dell’intero territorio dell’azienda, anzichè sulla sola coltura interessata dal danno, ovvero l’uva da tavola varietà  “Italia”; la circolare ministeriale rinviava sul punto agli orientamenti comunitari, che precisavano che la soglia del 30% andava calcolata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell’anno in questione e quella di un anno normale; la stessa sentenza di ottemperanza aveva specificato nella parte motiva che dovevano essere considerati gli elementi allegati dalla ricorrente per suffragare l’ipotesi del danno superiore al 30%; 2. violazione dell’art. 6 d.lgs. 102/2004, incompetenza relativa, eccesso di potere per elusione dell’effetto conformativo della sentenza 7205/2010 del Consiglio di Stato, in quanto il Ministero non si era basato sulla proposta della Regione, travalicando così le competenze assegnategli dalla legge e dalla sentenza.
Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell’8.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Va premessa, al riguardo, la disamina delle fonti normative rilevanti nel caso di specie: l’art. 6 d.lgs. 102/2004, relativo alle procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità  del FS, dispone che “1. Al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità  dell’evento stesso, nonchè, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e’ prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà  accertate dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l’esistenza del carattere di eccezionalità  delle calamità  naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta”.
Il punto 11.3.2 orientamenti comunitari prevede poi che “qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia del 20% o del 30% va individuata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell’anno in questione e la produzione annua lorda in un anno normale” .
Orbene, nel caso di specie risulta decisiva, al fine di determinare la spettanza o meno alla ricorrente delle provvidenze previste dal d.lgs. 102/2004, l’individuazione del parametro da prendere come base del calcolo: risulta infatti pacificamente dagli atti prodotti, ed è riconosciuto nello stesso ricorso, che il superamento, con riferimento al prodotto danneggiato, della soglia del 30% della produzione lorda di una annata normale, è riscontrabile con riferimento all’azienda Badessa soltanto nel caso in cui si prenda in esame non l’intera coltura di uva da tavola, ma soltanto, all’interno di essa, la tipologia “Italia”: è ben evidente, infatti, nei calcoli effettuati dal consulente di parte, che la produzione di uva da tavola “Italia” dell’anno 2006 (in cui sono avvenuti gli eventi calamitosi) ammonta a quintali 6.758,31, su un totale dell’uva da tavola di quintali 22.483,69, con una perdita di circa il 40% rispetto alla produzione media dei quattro anni precedenti, di 11.505,78 quintali di uva da tavola “Italia” (rispetto a circa 25 quintali medi di uva da tavola).
Ritiene tuttavia il Collegio, in proposito, che nella determinazione del danno e nella individuazione del significato della locuzione “coltura di cui trattasi” utilizzata negli orientamenti comunitari, non possa farsi riferimento alla sottotipologia di uva “Italia” ma debba prendersi a base del calcolo la produzione della coltura uva da tavola.
Deve evidenziarsi, infatti, che la soglia percentuale posta dalla disciplina in questione per la rilevanza del danno e la spettanza delle provvidenze mira esattamente a far sì che gli aiuti economici siano erogati nei casi in cui le calamità  naturali abbiano comportato per la produzione dell’azienda un’incidenza tale da diminuire in maniera apprezzabile le vendite, mentre nel caso in cui il danno non investa una porzione rilevante della produzione ma incida in percentuale minore la perdita si ritiene sopportabile per le singole aziende senza necessità  di spendita di risorse pubbliche, di sempre maggiore scarsità .
Tale essendo la ratio della disciplina in esame, la finalità  di attribuire rilevanza solo al danno che comporti una perdita proporzionalmente ingente non sarebbe soddisfatta da una interpretazione che identifichi il parametro della produzione lorda della coltura, ai fini dell’individuazione della soglia percentuale per gli aiuti, con una delle subspecie di coltura prodotte dall’azienda (nella fattispecie, uva “italia” come sottospecie dell’uva da tavola coltivata in più varietà  dalla ricorrente) in quanto in tal modo, calcolando solo la tipologia danneggiata, si assegnerebbe la provvidenza a fronte di una perdita che, sul prodotto complessivo lordo vendibile, sarebbe grandemente inferiore al 30%; nel caso di specie, infatti, l’azienda coltiva numerose qualità  di uva da tavola e solo quella “italia” ha subito un danno superiore al 30%.
Deve quindi ritenersi che la coltura cui fanno riferimento gli orientamenti comunitari quale parametro per l’applicazione della soglia del 30% è quella mantenuta dall’azienda, nella fattispecie uva da tavola, e non una delle varietà  della stessa, poichè solo tale interpretazione garantisce il rispetto della finalità  perseguita dalla normativa in esame, tesa a circoscrivere le provvidenze ai danni incidenti per circa un terzo sulla produzione annua dell’agricoltore.
In tal senso depone anche la considerazione che si tratta di provvidenze previste a fronte di eventi naturali di eccezionale rilevanza e, quindi, volta a sostenere le aziende nel caso di calamità  che presentino un potenziale dannoso tale da ridurre notevolmente il prodotto.
Ne consegue la correttezza del provvedimento ministeriale che ha quantificato l’incidenza percentuale del danno riportato dalla ricorrente in misura minore alla soglia prevista per l’erogazione del contributo.
La complessità  della normativa di riferimento giustifica comunque la compensazione delle spese.
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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