1. Giurisdizione – Pubblico impiego – Criteri  – Individuazione 
2. Giurisdizione –  Giudice amministrativo – Concorso pubblico – Sussiste  
3. Giurisdizione – Giudice ordinario – Configurazione – Generale e residuale  
4. Giurisdizione – Accesso all’impiego – Criteri  – Individuazione

 
1.  Ai fini della individuazione della giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato, deve aversi riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi  (nella specie, i ricorrenti erano stati esclusi dalla lista dei dipendenti del gestore uscente del servizio di pulizie per la ASL BA, perdendo la possibilità  di essere assunti in capo al nuovo gestore in house  ex art. 25, L.R. n. 25/2007, onde il petitum sostanziale è stato individuato nella domanda di trasferimento da un gestore all’altro e la causa petendi nel diritto al suddetto trasferimento). 
2. In materia di pubblico impiego, al di fuori di specifiche e tassative eccezioni, la giurisdizione del G.A. è circoscritta, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, unicamente alle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro con la p.A..
3. In materia di pubblico impiego, la giurisdizione del G.O. si configura come residuale e generale, estesa ad ogni fase del rapporto lavorativo, ancorchè vengano in rilievo atti presupposti suscettibili di disapplicazione.
4. E’ di competenza del G.O. la controversia avente ad oggetto l’assunzione di personale in una p.A., ove questa non avvenga in base ad una procedura concorsuale preordinata alla costituzione del rapporto lavorativo e ove non sia prevista la costituzione di una commissione di concorso, nè la formazione di una graduatoria.
 

 
N. 00644/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2012, proposto da: 
Agata Anna Certini, Gaetana, Immacolata, Maria Grazia Pappalepore e Teresa Orofino, rappresentate e difese dagli avv.ti Gaetano Giampalmo e Nicola Roberto Toscano, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, alla via Marco Partipilo n. 48;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Bari, al Lungomare Starita n.6; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-della deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 2190 del 28.11.2011, rubricata “Società  <Sanitaservice ASL BA srl>, trasmissione elenco del personale del servizio di pulizia, portierato e ausiliariato che fruisce della cosidetta <clausola sociale> ex art. 25, L.R. 25/2007; adempimenti necessari all’avvio dell’attività “, nella parte in cui, in maniera erronea, ingiustificata, contraddittoria e, comunque, immotivata, esclude gli attuali istanti (ausiliari) da <l’elenco del personale che ha svolto per conto delle ditte appaltatrici i servizi di pulizia, ausiliariato e portierato> presso l’Azienda committente ASL BA, e, perciò, non ammettendo Certini, Pappalepore ed Orfino al trasferimento alle dipendenze della “Sanitaservice ASL BA srl” (ditta appaltatrice in house), mediante la c.d. internalizzazione;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di contenuto ignoto, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;
ordinando
e disponendo la rettifica dell’elenco allegato alla impugnata deliberazione ASL n. 2190/2011, mediante inserimento del nominativo di ciascuno dei ricorrenti tra il personale avente titolo al passaggio diretto alle dipendenze della “Sanitaservice ASL BA srl”, quale ditta subentrante, in applicazione della c.d. clausola sociale;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. N. R. Toscano e avv. Gaetano Caputo, su delega dell’avv. E. Trotta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe le ricorrenti impugnano la deliberazione del Direttore generale dell’Asl Ba n.2190/2011 con la quale è stato approvato l’elenco del personale che ha svolto i servizi di pulizia, ausiliariato e portierato presso la stessa Asl per conto delle ditte appaltrici nella parte in cui non vi ha incluso le sigg.re Certini, Pappalepore ed Orfino; personale che sarà  trasferito, a seguito dell’intervenuta internalizzazione dei predetti servizi, alla “Sanitaservice ASL BA srl”, affidataria in house dei servizi stessi.
Con atto depositato in data 25 febbraio 2012 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione.
L’eccezione è fondata e va accolta.
Si rinvia quanto ai criteri di riparto tra G.O. e G.A. in materia di pubblico impiego privatizzato a quanto di recente statuito da questa Sezione con sentenza n.1153/2011.
In particolare è stato ivi chiarito che nell’individuazione del giudice competente deve aversi riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi che, nella fattispecie all’esame, si identificano -rispettivamente- nella domanda di trasferimento alle dipendenze della società  che -in luogo delle ditte appaltatatrici- è divenuta affidataria in house dei servizi internalizzati(la Sanitaservice ASL BA srl) e nel correlativo diritto al trasferimento, ancorato alle previsioni dell’art.25 della l.r. n.25/2007.
Si ribadisce che, al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi previste dalla legge con riferimento a talune categorie di pubblici dipendenti, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego risulta circoscritta ex art.63 d.lgs. n.165/2001 unicamente alle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, risultando viceversa – e correlativamente – la giurisdizione riservata al giudice ordinario di carattere generale e residuale, estesa ad ogni fase del rapporto stesso, dalla sua instaurazione fino all’estinzione compresa qualsiasi vicenda modificativa quand’anche vengano in considerazione atti presupposti che il giudice ordinario può disapplicare.
Nella fattispecie che ci occupa non vi è traccia di alcun procedimento concorsuale preordinato alla costituzione del rapporto nè risulta prevista una commissione di concorso, la formulazione di una graduatoria di merito o una valutazione comparativa dei singoli candidati ( ex multis Cass. Sez. Un., n. 22990 del 2004; Cass., n. 8950 del 2007). L’assunzione da parte dell’affidataria in house del personale indicato nel contestato elenco sarà  disposta sulla base di un meccanismo automatico ancorato ad una previsione di legge (si ribadisce l’art.25 della l.r. n.25/2007).
Pertanto, in virtù dell’art.11 c.p.a., si dispone la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Si compensano le spese della presente fase giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-compensa le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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