Accesso ai documenti – Procedimento – Istanza – Interesse – Pendenza giudizio civile – Insufficienza – Prova rilevanza documentazione – Necessità
La pendenza di un procedimento giurisdizionale (nella specie, di un ricorso ex art. 709 c.p.c.) non è sufficiente di per sè a far sorgere nell’istante l’interesse all’accesso ai documenti ed al trattamento di dati personali del controinteressato occorrendo, viceversa, la prova della sussistenza di un nesso causale e della obiettiva rilevanza della documentazione di cui si chiede l’accesso, rispetto all’oggetto della controversia (nella specie, la ricorrente ha impugnato il diniego di accesso alla documentazione contabile riguardante l’ex coniuge, essendo la sua istanza motivata dalla verifica della possibilità di conseguire la variazione degli importi per il mantenimento già stabiliti in via provvisoria dal giudice civile; il ricorso è stato rigettato, considerando che un’analoga istanza per l’esibizione del medesimi documenti era stata già proposta innanzi al giudice istruttore della causa di separazione che aveva ritenuto tale documentazione irrilevante).
N. 00643/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2012, proposto da:
G. A., rappresentata e difesa dall’avv. Addolorata Bianco, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Gaio Vitinio Casulli, via Melo n.15;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Puglia Servizio Amministrativo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
A. D., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Senatore, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Italo De Zio Di Myra, corso Cavour n. 156;
per l’accertamento
del diritto di accesso e conseguente annullamento dell’impugnata comunicazione (doc. n. A/1 allegato al presente ricorso) prot. n. 77/35-7 del Comando Legione Carabinieri Puglia- servizio amministrativo del 29.11.11, notificata il 30.11.11 mod. 26, con racc. a.r. n. 05219343403 0, e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, compresa anche la comunicazione prot. n. 284707CT/15/29-8, DEL Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo di Chieti del 09.11.11. pervenuta il 23.11.11 con racc. a.r. n. 139121185380-5 (doc. n. A/2), a fronte della istanza di accesso del 21.10.11 (doc. n. A/4) e successiva diffida del 2.12.11 (doc. n. A/5), in funzione dell’udienza del 6.12.11, ed atti presupposti e consequenziali, e per l’accertamento del diritto di accesso e conseguente annullamento degli atti impugnati ed atti presupposti e consequenziali, di sostanziale diniego di accesso, compresi quali atti precedenti presupposti, la comunicazione del Comando Regione Carabinieri Puglia comunicato con missiva del 6.7.09 prot. n. 77/35-5 pervenuto con racc. a.r. n. 11878604807 5 del 19.7.11 (doc. n. 1) avente ad oggetto diniego a fronte dell’istanza di accesso proposta dalla Sig.ra A. G. ricorrente, ai sensi della l. 241/90 IL 16.3.11, IL 28.3.11, e diffida del 22.6.11, diniego notificato con racc. n. 11878604807-5, il 19.7.11 (DOC. N. 1) e per l’effetto con condanna/ordine all’Amministrazione resistente di ostensione dei documenti oggetto di domanda di accesso e condanna al risarcimento dei danni come da domanda in conclusioni, ed alle spese e competenze di lite;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Puglia Servizio Amministrativo e di Antonio Ragone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. A. Bianco e avv. dello Stato W. Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame A. G. impugna il diniego di accesso ai documenti richiesti espresso dal Comando della Legione Carabinieri Puglia con la nota di cui in epigrafe, in una con la richiesta di accertamento del proprio diritto ad ottenere l’accesso nei termini richiesti.
La ricorrente, premessa la pendenza presso il Tribunale di Taranto di giudizio di separazione nei confronti del coniuge Brigadiere D. A. (r.g. 608/09 dott. Attanasio), in relazione all’esigenza di poter articolare un ricorso per la modifica delle condizioni della separazione (attualmente stabilite in via provvisoria con decreto presidenziale del 15.4.2009), ha richiesto più volte all’Amministrazione di appartenenza del coniuge l’accesso e il rilascio di copia conforme delle buste paga del predetto relative agli anni 2010 e 2011nonchè ogni altro documento e, in particolare, i modelli CUD dal 2008 in poi (2009 e 2010).
L’Amministrazione, dopo aver sentito il controinteressato D. il quale ha rappresentato la sua opposizione all’istanza, ha espresso diniego sull’istanza medesima, limitandosi alla comunicazione dei parametri stipendiali riguardanti il grado di Brigadiere.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, nonchè il controinteressato D. A., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’1.3.2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che i rapporti patrimoniali tra i coniugi risultano attualmente stabiliti in via provvisoria con provvedimento presidenziale, nel quale si prevede che il militare debba corrispondere alla ricorrente l’importo mensile di euro 700,00 dei quali euro 300,00 per la ricorrente ed euro 200,00 in favore di ciascuno dei due figli.
A seguito della presentazione di ricorso ex art. 709 c.p.c., la ricorrente ha presentato dapprima istanza di accesso alle buste paga relative agli anni 2010 e 2011 (16.3.2011), cui ha fatto seguito una diffida in data 28.4.2011, nonchè una successiva diffida del 22.6.2011.
In data 30.9.2011 la ricorrente ha notificato ricorso avverso il silenzio sull’istanza di accesso, ricorso tuttavia non seguito da rituale deposito.
In data 21.10.2011 la ricorrente ha proposto nuova istanza di accesso ai documenti, richiedendo questa volta anche le buste paga relative agli anni 2008 e 2009 nonchè tutti i modelli CUD a far data dal 2008 e fino all’evasione dell’istanza.
Il Comando Legione Carabinieri di Bari, dopo aver attivato il sub procedimento in contraddittorio con il D., ha espresso diniego sull’istanza.
Rileva il Collegio che il provvedimento presidenziale in sede di giudizio di separazione è stato adottato sulla base della documentazione reddituale già documentata in atti, essendo stati prodotti in giudizio i modelli CUD 2009, 2010, documentazione ritenuta evidentemente sufficiente ed anzi esaustiva da parte del Giudice civile, il quale ai sensi dell’art. 213 c.p.c. può richiedere alla pubblica Amministrazione tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di stabilire eventuali variazioni degli importi stabiliti per il mantenimento.
La ricorrente risulta già aver richiesto innanzi al Giudice istruttore della causa di separazione l’ordine di esibizione in giudizio dei medesimi documenti oggetto dell’istanza di accesso, senza che sia tuttavia intervenuta apposita ordinanza del Giudice ex art. 210 c.p.c., ritenendosi evidentemente non rilevante l’acquisizione di che trattasi.
La reiterazione delle istanze e degli atti di diffida con riferimento a documenti non ritenuti evidentemente dal Giudice civile rilevanti ai fini del decidere, nonchè in considerazione della natura interinale e provvisoria degli importi stabiliti nelle more della definizione del giudizio di separazione, rendono evidente la natura emulativa delle istanze medesime, atteso l’evidente difetto di interesse, corroborata dalla causa di separazione personale proposta dal D. nei confronti della ricorrente con richiesta di addebito della separazione a carico di quest’ultima.
Non è infatti sufficiente la mera pendenza di un giudizio di separazione e, in particolare, del ricorso ex art. 709 c.p.c. a giustificare l’interesse all’accesso a documenti ed al trattamento di dati personali del controinteressato, occorrendo viceversa la prova di un nesso causale e della obiettiva rilevanza della documentazione di cui si chiede l’accesso con l’oggetto della decisione.
Il Giudice della separazione potrà e dovrà stabilire la necessità o meno di acquisire la documentazione ritenuta utile ai sensi dell’art. 213 c.p.c., non ricorrendo evidentemente interesse alcuno all’acquisizione di atti e documenti non utili allo stato ai fini del decidere.
Il ricorso va dunque respinto, dovendosi ritenere prevalente nel caso in esame la tutela del diritto alla riservatezza ex art. 22 l. 241/1990 così come correttamente ritenuto dall’Amministrazione resistente.
Ragioni equitative inducono il Collegio a ritenere interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)