1. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Condono edilizio – Parere commissione edilizia comunale – Facoltativo – Ragioni
2. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Condono edilizio – Istanza di acquisto ai sensi dell’art. 32, co. 5, L. n. 47/85 – Non sospende il procedimento sanzionatorio
1. Le norme disciplinanti il procedimento di condono edilizio, che rivestono natura speciale rispetto a quelle che regolano il rilascio del permesso di costruire, non prevedono, a differenza di queste ultime, l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere della commissione edilizia comunale: onde detto parere, se sia in gioco un condono edilizio, deve ritenersi meramente facoltativo.
2. E’ legittimo il provvedimento di demolizione adottato in pendenza della richiesta di acquisto dei suoli interessati dall’opera abusiva ai sensi dell’art. 32, co. 5, della legge n. 47/1985, dal momento che non sussiste un obbligo di cessione da parte dell’ente territoriale proprietario che possa giustificare la sospensione del procedimento sanzionatorio.
N. 00636/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2002, proposto da:
Lavecchia Raffaella di Felice, Lavecchia Raffaella del fu Domenico e Lavecchia Felice, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Giulio Petroni n.132/Bis;
contro
Comune di Gravina di Puglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Spano, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, alla via Amendola n.166/5;
per l’annullamento, previa sospensiva,
– dell’ordinanza n.94 del 4.4.2002 con il quale il dirigente della Direzione “territorio ed ambiente” del Comune di Gravina in Puglia ha ingiunto alle ricorrenti la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere eseguite abusivamente in territorio comunale su parte del regio Tratturo Melfi – Castellaneta;
– di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali, ancorchè ignoti, in quanto lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F. Muscatello e avv. Vito Giulio Frasca, su delega dell’avv. V. Spano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Comune di Gravina di Puglia ha intimato ai ricorrenti la demolizione delle opere eseguite abusivamente su area demaniale (parte del Regio tratturo Melfi-Castellaneta) e il ripristino dello stato dei luoghi; provvedimento adottato a seguito del ritiro in autotutela della concessione in sanatoria precedentemente rilasciata ai sensi dell’art.39 della legge n.724/94 che, tuttavia, non è stata oggetto di impugnazione.
In buona sostanza la determinazione gravata è riconducibile all’assenza di un titolo che abiliti all’uso del suolo demaniale.
I ricorrenti insorgono avverso tale determinazione articolando tre motivi; tutti di ordine procedimentale. Più precisamente con il primo fanno valere la mancata comunicazione di avvio del procedimento; con il secondo l’assenza del parere della Commissione edilizia. Con l’ultimo motivo pretendono infine di far valere la stessa relazione che si ammette sussistere tra istanza di concessione in sanatoria e ordine di demolizione, tra quest’ultimo e l’istanza di acquisto di area demaniale che gli stessi precisano di aver presentata e poi reiterata, senza aver mai ottenuto alcun riscontro.
Costituitosi in giudizio il Comune in data 3.7.2002, ha chiesto la reiezione del ricorso poichè infondato e, prima ancora, inammissibile per mancata impugnazione del presupposto atto di ritiro in autotutela della concessione in sanatoria.
All’udienza del 19 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2.- Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità perchè il ricorso è infondato.
2.1.- Invertendo l’ordine argomentativo seguito si esamina per ultimo il primo motivo di gravame giacchè la mancata comunicazione di avvio del procedimento potrebbe rivelarsi irrilevante ai sensi e per gli effetti dell’art.21 octies della legge n.241/90.
2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che sarebbe stato obbligatorio acquisire il parere della commissione edilizia comunale. La censura non può tuttavia trovare accoglimento.
Considerata la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinario procedimento di rilascio del permesso di costruire e l’assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, il parere della commissione edilizia non è obbligatorio ma, al più, facoltativo (cfr. da ultimo Tar Lombardia-Milano, sez.II, 11.6.2009 n.3958; in termini Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282; sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5153 e 21 giugno 2007, n. 3315; sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306).
2.3.- Venendo quindi all’altro motivo di gravame, deve osservarsi che ai sensi dell’art. 32, c.5, l. n. 47/1985, “per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione”. Nel caso di specie manca proprio tale titolo abilitativo e di questo sono consapevoli i ricorrenti che hanno invero formulato richiesta di acquisto del suolo stesso alla Regione Puglia nel 1995 (ex ll.rr. n.67/1980 e 5/1985), poi reiterandola nel 2002 e nel 2004.
Gli stessi pretenderebbero di assegnare valore dirimente alla circostanza che l’amministrazione non abbia adottato un provvedimento espresso a fronte di tale domanda; circostanza che, sempre nella prospettazione di parte ricorrente, avrebbe dovuto determinare la sospensione di ogni iniziativa sanzionatoria, alla stregua della presentazione di un’istanza di sanatoria.
In realtà in alcun modo la legittimità del provvedimento impugnato può risultare inficiata dall’inerzia: l’art. 32, l. 47/1985 non attribuisce, invero, a tale silenzio il valore di assenso. I ricorrenti hanno peraltro prestato acquiescenza a tale comportamento inerte, non avendone fatto oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale. Nè la mera presentazione della richiesta di acquisto avrebbe potuto ingenerare un qualche affidamento nella sanabilità dell’opera considerato che, anche alla luce della sopravvenuta normativa regionale (art.4, l.r. n.29/2003 come sostituito dall’art.4 della l.r. n.5/2010), la vendita di beni demaniali resta una facoltà .
Per questa stessa ragione non può accedersi alla tesi ricorrente secondo cui ogni determinazione in ordine alle demolizione doveva ritenersi sospesa per effetto della presentazione della predetta domanda, sul modello degli effetti normalmente ricollegati alla presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria; solo rispetto a quest’ultima è configurabile un vero e proprio obbligo di pronunzia.
2.4.- Attesa dunque la legittimità dell’ordine di demolizione in dipendenza dell’assenza di un titolo abilitativo all’uso del suolo il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti censurano l’illegittimità del provvedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento, anche ove fondato, non porterebbe comunque all’annullamento dell’atto.
3.- Per le ragioni esposte il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)