Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Indennità  – Medici universitari – Trattamento economico per attività  assistenziale –   Art. 6 D.Lgs. n. 517/99 – Determinazione – Convenzioni – Assenza – Conseguenze 

L’art. 6 del D.Lgs. n.517/99 riconosce ai medici universitari con attività  assistenziale alcune indennità  aggiuntive, che sostituiscono il precedente regime incentrato sull’indennità  equiparativa (la cd. indennità  De Maria), e vanno determinate sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva e secondo valori percentuali e criteri, da definirsi attraverso convenzioni e protocolli d’intesa tra le amministrazioni interessate. Nelle more della definizione di tali convenzioni, il personale medico universitario continua a percepire a titolo di acconto l’indennità  equiparativa previgente (nella specie, il ricorso diretto all’accertamento del diritto del ricorrente a percepire le nuove indennità  aggiuntive è stato dichiarato inammissibile, non potendo essere quantificate  le nuove indennità  e le conseguenti differenze retributive sino all’approvazione delle suddette convenzioni).

 
N. 00635/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01686/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2010, proposto da: 
Roberto Gagliano Candela, Giuseppe Santoro, Giovanna Di Bitonto, Lucia Aventaggiato, Maria Anna Luce Altomare, Vito Grazio Lavolpe, Maddalena Ruggieri, Maria De Caro, Maria Rosaria Rossiello, Rosa Monno, Adriana Mosca, Maria Franca Coscia, Margherita Fanelli, Livio Quagliarella, Anna Rita Carone, Angela Vinella, Edoardo Iatta, Francesco Claudio Susca, Giuseppe Signorile, Nicoletta Resta, Lorenzo Polimeno e Alessandro Stella, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Q.Sella n.36; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Bianca Massarelli e Gaetano Prudente, con domicilio eletto in Bari presso l’Ufficio legale dell’Ateneo alla piazza Umberto n.1; Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alessandro Delle Donne in Bari, alla piazza G.Cesare, 11 presso il Policlinico; Regione Puglia; 

per l’accertamento
– del diritto dei ricorrenti di percepire, con decorrenza dall’assunzione di ciascuno, l’indennità  c.d. “equiparativa” ex art. 31 d.p.r. 761/79 e di fruire, quindi, di un trattamento economico complessivo equiparato a quello del personale di pari mansioni, funzioni ed anzianità  del S.s.n.;
– in via autonoma, dell’obbligo dell’Università  degli Studi di Bari e dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di provvedere all’erogazione in favore dei ricorrenti almeno dei trattamenti economici aggiuntivi ex art. 6 D.Lgs. 517/99, con la stessa decorrenza della maggiore retribuzione liquidata ai docenti r ricercatori “medici”;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al pagamento delle somme dovute a ciascun ricorrente a titolo di arretrati maturati per i titoli innanzi specificati, con aggiunta di interessi e svalutazione monetaria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla, avv. Gaetano Prudente e avv. Alessandro Delle Donne;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- La controversia verte sull’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione dell’indennità  aggiuntive ex art.6 del d.lgs. n.517/99, preordinate all’equiparazione del trattamento economico e normativo del personale medico universitario a quello del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale di pari funzioni, mansioni ed anzianità ; e, comunque, del diritto a percepire integralmente l’indennità  di equiparazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione a versare gli arretrati oltre interessi e rivalutazione.
Si sono costituite in giudizio sia l’Università  che l’Azienda sanitaria resistente con atti -rispettivamente- depositati in data 18.1.2011 e 12.1.2012.
All’udienza del 19 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- In via preliminare deve respingersi l’eccezione di difetto di giurisdizione articolata dalla difesa del Policlinico poichè la controversia afferisce al personale universitario rispetto al cui rapporto di lavoro vi è riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.63, comma 4, d.lgs. n.165/2001 e art. 133 lett. i) c.p.a..
3.- Si prescinde invece ex art.49, comma 2, c.p.a. dalla richiesta di integrazione del contraddittorio articolata dalla difesa dell’Università  poichè il ricorso è in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte infondato.
La questione del diritto alle indennità  di equiparazione oggetto del presente gravame è già  stata sottoposta a questo Tribunale (cfr. in particolare sentenze nn.2105/2010, 3929/2010) che, in conformità  all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (cfr. per tutte Sez.VI n.7242/2010), ha chiarito che il nuovo sistema delineato dall’invocato art.6 del d.lgs. n.517/99 -il quale contempla due indennità  aggiuntive- è sostitutivo del precedente incentrato sull’indennità  equiparativa (la cd. indennità  De Maria); indennità  che il personale medico universitario ha percepito e continua a percepire a titolo di acconto in attesa della stipula delle convenzioni e dei protocolli cui è rimessa la quantificazione delle nuove indennità  con analoga funzione. Sull’alternatività  dei due regimi si rinvia anche a C.d.S. n.2108/2008; del resto è lo stesso art.6 citato a disporre che fino alla definizione delle indennità  aggiuntive -testualmente- “il trattamento economico di equiparazione in godimento all’atto di entrata in vigore del presente decreto è conservato” (cfr. comma 2, ult. cpv.).
Non è in discussione che allo stato alcuna convenzione sia stata stipulata tra le Amministrazioni coinvolte ed anzi riferisce la difesa dell’Università  che è in corso un giudizio arbitrale per risolvere il contenzioso in proposito insorto tra le Amministrazioni stesse.
Orbene, l’Azienda sanitaria oppone che gli odierni ricorrenti abbiano regolarmente fruito e fruiscano tuttora del trattamento economico di equiparazione (la cd. indennità  De Maria); i ricorrenti sembrano invece lamentare che ne abbiano fruito solo in parte ma non offrono alcun elemento di prova in merito, sebbene nella loro disponibilità .
In ogni caso l’indennità  De Maria deve ritenersi corrisposta a titolo di acconto in attesa che vengano stabiliti i criteri per la determinazione delle nuove indennità  ex art.6; sicchè allo stato, comunque gli odierni ricorrenti non possono vantare alcuna pretesa alle -presunte ma ancora inconfigurabili- differenze retributive. Il saldo rispetto all’indennità  equiparativa potrebbe anche risultare negativo.
In ultima analisi non vi è attualità  di lesione; senza trascurare che eventuali differenze retributive dovranno essere reintegrate con efficacia retroattiva.
3.- In sintesi il gravame deve essere dichiarato allo stato inammissibile per carenza di interesse quanto alla richiesta di accertamento del diritto a percepire le nuove indennità  aggiuntive ex art.6 del d.lgs. n.517/99; deve invece essere respinto per carenza di prova quanto alla richiesta di accertamento del diritto a percepire l’indennità  di equiparazione integralmente(cd. indennità  De Maria). Conseguentemente va rigettata anche la connessa azione di condanna.
Considerata tuttavia la complessità  della vicenda e il comportamento omissivo tenuto dall’Università , alla cui inerzia è in definitiva addebitabile la situazione di incertezza in cui versano gli universitari, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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