Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Concessione edilizia in sanatoria – Accertamento di conformità  – Prescrizione di previa adozione strumento attuativo – Diniego – Legittimità 

E’ legittimo il rigetto della domanda avente ad oggetto un accertamento di conformità  ex art. 36 del DPR n. 380/2001, qualora lo strumento urbanistico generale prescriva per l’edificazione nell’area in cui sorge il manufatto abusivo la previa redazione di un piano attuativo (nella specie, il TAR ha ritenuto che la prescrizione non potesse essere superata dalla compiuta urbanizzazione dell’area che rendesse ultroneo tale strumento, atteso che l’istruttoria espletata aveva dimostrato la non ricorrenza del presupposto). 

N. 00583/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00611/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2004, proposto da: 
Viterbo Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Alfonso Follieri, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. F. Lofoco, via P.Fiore, 14; 

contro
Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Annunziata Colafrancesco, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. P. Medina via Calefati, 177; 

per l’annullamento
del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Rodi Garganico del 05.01.2004, prot. n. 29, comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. in data 08.01.2004, con il quale si è rigettata l’istanza di Concessione Edilizia in sanatoria ex art. 13 L. 47/85 (oggi permesso di costruire ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01) presentata dal sig. Michele Viterbo ed acquisita al protocollo comunale al n. 11.299 in data 26.11.2002 pratica edilizia n. 3300, relativamente agli interventi edilizi realizzati sul terreno di sua proprietà , in catasto indicato alla particella n. 214 foglio di mappa n. 8 del N.C.T. di Rodi Garganico, secondo il progetto redatto dall’ing. Carlo Follieri di Lucera;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e udito per la parte ricorrente il difensore avv. E. Follieri, su delega dell’avv. M. A. Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame Viterbo Michele – proprietario di un terreno sito nel Comune di Rodi Garganico in c.da Telegrafo (catastalmente identificato al fg. 8 part.lle n. 241 e 248) – impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente ha realizzato sul predetto terreno un fabbricato abusivo ad uso residenziale per il quale, in data 26.11.02, ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01.
Con l’impugnato provvedimento, il Direttore dell’U.T.C. ha denegato la chiesta definizione dell’illecito edilizio, non risultando l’area interessata – che ricade nel comparto edificatorio IV Zona C3 estensiva – immediatamente edificabile in assenza della previa approvazione del P.P. relativo al comparto, in conformità  delle previsioni del vigente P.R.G.).
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. 380/01 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, per erroneità  dei presupposti e per difetto di istruttoria;
2. eccesso di potere per carenza, genericità  e contraddittorietà  della motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rodi Garganico, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con sentenza interlocutoria di questo Tribunale n. 1283/2011 sono stati disposti incombenti istruttori.
La richiesta documentazione è stata depositata in atti a cura del Comune di Rodi Garganico in data 17.11.11.
All’Udienza del 14 dicembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
àˆ anzitutto infondato il primo motivo di censura, con cui il ricorrente deduce violazione della normativa urbanistica ed eccesso di potere per erronea presupposizione, in relazione alla circostanza che l’area interessata presenterebbe un elevato grado di urbanizzazione essendo peraltro contigua a zona già  edificata e provvista delle infrastrutture di urbanizzazione primaria (rete idrica e fognaria, rete elettrica, accesso da strada pubblica).
Il ricorrente a supporto della propria tesi cita consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis: C.d.S. Ad. Plen. 16.10.1992 n. 12), pienamente condiviso dal Collegio, ma non conferente al caso in esame.
Ed invero gli elementi fattuali addotti dal ricorrente a dimostrazione della sussistenza di uno stato di compiuta urbanizzazione tale da rendere inutile l’intervento dello strumento urbanistico attuativo richiesto dal P.R.G e dall’N.T.A. , quand’anche volessero ritenersi provati da parte del ricorrente, non risulterebbero sufficienti, anche in relazione all’assoluta genericità .
A tal fine il Collegio, con ordinanza 1283/2011 del 31.8.2011 ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Rodi Garganico, cui ha fatto seguito il deposito della documentazione richiesta in data 12.11.2011.
I risultati istruttori così acquisiti conducono alla reiezione del ricorso.
L’area interessata dall’intervento della superficie di mq 2090 risulta interessata da edificazione per mq 247, articolata su due piani per una cubatura di mc 1655.
L’area in questione ricade all’interno di una zona omogenea C2 – edilizia semintensiva, nella quale è consentita l’edificazione anche residenziale con indice 0,8 mc/mq previa approvazione di strumento urbanistico attuativo del comparto edificatorio.
Il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Rodi Garganico, pur dando atto che la costruzione abusiva di che trattasi si trova all’interno del IV comparto edificatorio,
non sufficientemente edificato ed urbanizzato e tuttavia “posto a ridosso di una zona fortemente antropizzata (denominata Fontana), interessata negli ultimi trent’anni dall’approvazione di ben tre piani di lottizzazione e di un P.d.Z., ha quindi evidenziato che – in ragione della contiguità  con altro comparto, il “contesto” territoriale in cui è ubicata la costruzione risulterebbe servito da rete idrica e fognaria, gas metano, linea telefonica, pubblica illuminazione e viabilità  comunale, risultando peraltro presenti nel raggio di 5-600 metri istituti d’istruzione, porto turistico, ufficio postale, poliambulatorio, municipio e biblioteca comunale.
Risulta in atti provato che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree cedute a tal fine al Comune sono tutte ubicate all’interno di diverso e adiacente comparto edificatorio, mentre il comparto interessato dall’intervento non raggiunge di per sè uno stato di edificazione di almeno il 70% dell’area, nè risulta dotato di opere di urbanizzazione primaria o infrastrutture.
Nè alcuna rilevanza può annettersi in senso contrario al fatto che l’area del ricorrente risulti contigua al contesto del quartiere Fontana, quello interessato dagli strumenti attuativi e fornito di opere di urbanizzazione primaria, aree a standard e infrastrutture di urbanizzazione secondaria, atteso che in tal caso dovrebbe procedersi al rilascio di singoli titoli autorizzatori edilizi con riferimento a tutte le aree via via confinanti con il lotto interessato da edificazione, con conseguente esautorazione di fatto della potestà  pianificatoria finalizzata alla ottimale edificazione dello specifico comparto, con conseguente alterazione dei meccanismi perequativi, attraverso un sovraccarico delle infrastrutture e urbanizzazioni esistenti, rapportate ad un minore e differente contesto residenziale.
Parimenti e conseguentemente infondato è il secondo ed ultimo motivo di ricorso, atteso che l’impugnato provvedimento di diniego è supportato da sufficiente ed adeguata motivazione.
Il ricorso va dunque respinto
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso a favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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