1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Concorso – Bando – Criteri di valutazione – Impugnazione – Omessa impugnativa delle specificazioni operate dalla Commissione – Inammissibilità  del mezzo di impugnazione – Sussiste


2. Pubblico impiego – Concorso – Valutazione prove – Motivazioni tecnico-discrezionali riservate alla Commissione – Insindacabilità  – Limiti  

1. La censura rivolta avverso la previsione del bando che disciplina l’attribuzione di punteggi ai titolo accademici, è inammissibile qualora il ricorrente abbia omesso di censurare il verbale con cui la Commissione giudicatrice ha specificato i criteri di attribuzione di tali punteggi.


2. Le valutazioni della Commissione Giudicatrice in una procedura concorsuale sono caratterizzate da ampia discrezionalità  e non sono sindacabili in sede giurisdizionale, salvo che viziate ictu oculi per macroscopica illogicità  o errore di fatto.

N. 00586/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2010, proposto da: 
Vissilios Michalopoulos, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Zappone, con domicilio eletto presso Maria Carmela Pierro in Bari, via Saverio Costantino, 18; 

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. Marcella Loizzi e Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso Marcella Loizzi in Bari, piazza Umberto I, n..1; 

nei confronti di
Vasaliki Bellou, rappresentato e difeso dall’avv. Agostino Meale, con domicilio eletto presso Agostino Meale in Bari, via Celentano, 27; 

per l’annullamento
– della graduatoria approvata in data 05.03.2010 con Decreto rettorale n. 1671 – finalizzata all’assunzione di un Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua neogreca, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’anno accademico 2009/2010, da destinare alla Facoltà  di Lingue e Letterature Straniere – atteso l’ingiusto collocamento del candidato odierno ricorrente al secondo posto della graduatoria con un punteggio di p. 41,67;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare del Decreto rettorale n. 11585 del 24.11.2009, Decreto rettorale n. 18 del 07.01.2010, del Verbale della commissione Giudicatrice riunitasi in data 27.01.2010, del Decreto rettor5ale n. 13327 del 17.02.2010 con cui sono stati chiesti, alla Commissione Giudicatrice, chiarimenti circa le modalità  di attribuzione dei punteggi, la nota datata 18.02.2010 con la quale la Commissione Giudicatrice ha fornito i chiarimenti richiesti con la rettorale anzidetta, ed il decreto rettorale n. 1671 del 05.03.2010 con cui sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice relativi alla selezione pubblica oggetto di causa, e notificato al ricorrente con raccomandata a.r. n. 11687819888-9 del 24.03.2010, nella quale veniva invitato a consultare il sopradetto decreto sul sito internet: http//www.apd.ict.uniba.it/;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università ‘ degli Studi di Bari e di Vasaliki Bellou;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Maria Carmela Pierro, su delega dell’avv. B. Zuppone, avv. M. Loizzi e avv. A. Meale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna la graduatoria approvata con decreto rettorale 1671/10, nonchè tutti gli atti del procedimento concorsuale finalizzato all’assunzione di un esperto linguistico di madre lingua neo greca mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato per l’anno accademico 2009/2010 da destinare alla Facoltà  di Lingue e Letterature Straniere dell’Ateneo barese, nella quale graduatoria il ricorrente è risultato collocato al secondo posto con il punteggio di p. 41,67.
Il ricorrente deduce il seguente articolato motivo di censura:
1) violazione dei principi in tema di pubblici concorsi ai sensi dell’art. 35 terzo comma del D. Lgs. 165/2001, nonchè eccesso di potere per illogicità , manifesta ingiustizia, erronea presupposizione.
Si sono costituiti in giudizio l’Università  degli Studi di Bari e il controinteressata Bellou Vasaliki, eccependo l’irricevibilità  e l’inammissibilità  del ricorso e chiedendo comunque la reiezione dello stesso perchè infondato.
Dapprima con decreto presidenziale 427/10 e, successivamente, con ordinanza 464/10, è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Dopo il deposito di memorie e documenti, all’udienza del 12.01.2012, il ricorso è stato introitato per la decisione
DIRITTO
Rileva il Collegio che, anche a prescindere dall’esame dell’eccezioni di irricevibilità  per tardività , il ricorso in esame risulta comunque inammissibile e infondato.
Con la prima censura il ricorrente si duole del fatto che la Commissione abbia attribuito punti 20 per il Diploma di Laurea in Lettere conseguito in Grecia dalla controinteressata ed invece solo punti 10 per il Diploma di Laurea in Lingue e Lettere straniere (inglese e neo greco) conseguito dal ricorrente in Italia, stante – a suo dire – l’equivalenza dei titoli di che trattasi, in violazione dei principi generali e dell’art. 35 terzo comma del D. Lgs 165/2001, con evidente ingiustizia e illogicità  manifeste, nonchè disparità  di trattamento.
La censura di cui sopra risulta anzitutto inammissibile, atteso che la previsione di punteggio attribuibile ai Titoli accademici fino a punti 50 di cui all’art. 6 del Bando, è stata oggetto di specificazione, attraverso l’articolazione di concreti e specifici criteri, da parte della commissione giudicatrice con verbale del 20 gennaio 2010, nel quale si è stabilito di attribuire punti 20 al Titolo universitario in Lettere e Filosofia conseguito in Grecia e max punti 10 alla Laurea nell’area umanistica linguistica o letteraria con curriculum coerente con la lingua neo greca conseguito in Italia.
Tale verbale non è stato tuttavia fatto oggetto di impugnativa da parte del ricorrente.
La censura è peraltro anche infondata nel merito, atteso che il ricorrente con il motivo proposto tende a censurare motivazioni tecnico-discrezionali riservate alla commissione giudicatrice, caratterizzate da ampia discrezionalità  e non sindacabili in sede giurisdizionale, salvo che viziate ictu oculi per macroscopica illogicità  o errore di fatto, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame.
Non appare peraltro affatto illogica l’attribuzione del maggior punteggio riservata al titolo di Laurea in Filologia greca, interamente impartito e frequentato in Grecia rispetto alla Laurea in Lingue e Letterature straniere conseguita in Italia, il cui piano di studi prevede tre soli esami di Lingua o Letteratura neo greca, come evidenziato dalla difesa della controinteressata.
Parimenti infondato è il secondo motivo di censura.
La generica previsione di attribuibilità  fino a punti 45 per le attività  didattiche svolte presso istituzioni universitarie di cui all’art. 6 del bando è stata anch’essa oggetto di specifica previsione , attraverso l’articolazione di criteri, da parte della commissione giudicatrice del verbale del 20.01.10, non impugnato dal ricorrente.
àˆ stato infatti prevista l’ attribuibilità  fino a punti 6 (per un massimo di punti 30) per anno accademico o frazione di anno per l’attività  prestata presso le università  italiane e fino a punti 2 (per un massimo di punti 15) per anno accademico o frazione di anno per l’attività  prestata presso altre istituzioni in Italia o all’estero.
Ciò premesso si duole il ricorrente che siano stati attribuiti punti 6 per ciascuna delle quattro annualità  di attività  prestata come esperto collaboratore dalla controinteressata (per complessivi punti 24), corrispondenti a circa 500 ore annue, mentre ad esso ricorrente sarebbero stati attribuiti solo punti 1,45 per un incarico di docenza universitaria annuale, corrispondente tuttavia a sole 90 ore di docenza.
In disparte ogni altra considerazione, la tesi del ricorrente non è condivisibile anche con riferimento all’asserita superiorità  dell’attività  di docenza rispetto all’attività  di collaboratore ed esperto linguistico, atteso che nel caso di specie la selezione era mirata all’assunzione proprio di un collaboratore esperto linguistico e non già  di un docente.
Nè costituisce vizio di illegittimità  degli impugnati provvedimenti la circostanza che il Dipartimento Risorse Umane dell’Università  degli Studi di Bari abbia trasmesso a mezzo fax ad un componente della commissione informazioni e documentazione relativi alla posizione della controinteressata, non risultando peraltro provato alcun rapporto di connessione con l’esito della finale valutazione.
Non ricorre infine specifico interesse del ricorrente con riferimento alla contestazione del punteggio attribuito alla controinteressata punti 6 per l’attività  connessa alla selezione per l’anno accademico precedente, atteso che la differenza di punteggio di ben punti 14,30 rende evidente l’inammissibilità  della censura in esame, anche a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla eventuale valutabilità  come servizio di fatto comunque prestato.
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare completamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara completamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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