Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico generale – Prescrizioni – Discrezionalità amministrativa – Ragionevolezza – Sindacabilità – Fattispecie
Le scelte di pianificazione urbanistica, pur essendo discrezionali e insindacabili nel merito, sono tuttavia sottoposte al vaglio di ragionevolezza in sede giurisdizionale (nel caso di specie, il TAR ha annullato il PUG del Comune di Trani nella parte in cui prevedeva la modifica del percorso di una sede stradale già in parte realizzata, senza che vi fosse alcuna effettiva giustificazione per tale spostamento, ed anzi con evidenti maggiori oneri finanziari di realizzazione non bilanciati da alcun beneficio).
N. 00589/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2009, proposto da:
Matteo Lettini, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio L. Deramo ed Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via Imbriani, n.26;
contro
Comune di Trani in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, n.94; Regione Puglia in Persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Bucci e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, via Dalmazia n.70; Provincia di Bari in Persona del Presidente;
per l’annullamento
a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31.3.2009, pubblicata sul BURP n. 68 del 7.5.2009, avente ad oggetto “Approvazione P.u.g.”;
b) della deliberazione n. 184 del 17.2.2009 con la quale la G.R. Pugliese ha recepito le determinazioni di adeguamento assunte dalla “Conferenza di Servizi” ed ha attestato la compatibilità del PUG del Comune di Trani sia al PUTT/P sia alle disposizioni della L.R. n. 20/2001;
c) di tutti gli-atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso l’esito della conferenza di servizi ed i relativi verbali e, nei limiti dell’interesse dedotto delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29/2006/ e n. 109/2007 nonchè della deliberazione della G.R.. Pugliese n. 1480/2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trani in Persona del Sindaco P.T. e di Regione Puglia Iin Persona del Presidente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. A. Deramo, avv. F. Gagliardi La Gala e avv. S. O. Di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso passato alla notifica il 3 luglio 2009 il sig. Marco Lettini, premettendo di essere proprietario, nel Comune di Trani, del suolo censito catastalmente al Foglio 33 mapp. nn.149, 150, 152, 178, e di aver ottenuto, relativamente a detto suolo, il permesso di costruire n. 35/2004 per la realizzazione di 28 villette unifamiliari, impugna il nuovo PUG del Comune di Trani – ed in particolare deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.3.2009, pubblicata sul BURP n. 68 del 7.5.2009, di approvazione del PUG e la deliberazione n. 184 del 17.2.2009 con la quale la Giunta Regionale Pugliese ha recepito le determinazioni di adeguamento assunte dalla “Conferenza di Servizi” ed ha attestato la compatibilità del PUG del Comune di Trani sia al PUTT/P sia alle disposizioni della L.R. n. 20/2001 – che, nella versione definitivamente approvata, ha previsto la traslazione della via Corato andando ad intersecare l’area interessata dall’intervento edilizio in questione, già in gran parte realizzato e di cui alcune villette sono state alienate a terzi.
Lo censura con due motivi di ricorso.
Il secondo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L.R. 20/01, anche in relazione all’art. 9 della L. 241/90 e la violazione dei principi generali in materia di partecipazione al procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici regionali, è stato respinto con sentenza non definitiva di questo Tar n.300/2011.
Il primo motivo di ricorso verte invece sulla violazione dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica, difetto di motivazione, violazione del principio di affidamento, eccesso di potere ed illogicità , ingiustizia manifesta: il ricorrente, avendo già ottenuto nel 2004 un permesso di costruire che ha già avuto parziale attuazione, aveva una legittima aspettativa a che il nuovo PUG non compromettesse l’assetto dei suoi interessi, così come conseguente al rilascio del menzionato permesso di costruire; pertanto le modifiche apportate al percorso della via Corato, che compromettono l’intervento edilizio realizzato, avrebbero dovuto essere fatte oggetto di rigorosa motivazione, che nella fattispecie non è ravvisabile. Esse, in ogni caso ed anche prescindendo da una più articolata motivazione, sarebbero del tutto e palesemente irragionevoli, tenendo, altresì, conto del fatto che il precedente tracciato non presentava alcuna controindicazione e tutelava le già consolidate situazioni proprietarie.
Al fine di valutare la fondatezza della doglianza, il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio allo scopo di chiarire in che modo, esattamente, la modifica del tracciato di via Corato fosse idoneo a pregiudicare gli interessi del ricorrente e se – e quali – opzioni alternative avesse a disposizione il Comune e per quale ragione tali opzioni non siano state coltivate.
Ha , pertanto, rimesso la causa in istruttoria, dando mandato ad un verificatore
– di riferire:
a) in ordine al permesso di costruire n. 35/2004 rilasciato dal Comune di Trani al ricorrente, ed in particolare in ordine allo stato di esecuzione dello stesso;
b) in ordine alla previsione di modifica di via Corato introdotta nel P.U.G. oggetto di impugnazione, ed in particolare in ordine al modo in cui tale previsione interferisca con l’intervento edilizio assentito e realizzato in base al p.c. 35/2004, nonchè in ordine alla possibilità di localizzare tale previsione su altri terreni non edificati e/o non edificabili;
– di ricostruire esattamente lo stato dei luoghi e valutare l’incidenza della traslazione della v. Corato sull’intervento edilizio già realizzato e realizzando.
Gli esiti dell’istruttoria hanno portato a verificare che:
– l’andamento della strada di PUG, diversamente dall’andamento che aveva sul PRG, tende ad allinearsi al confine delle proprietà catastali del ricorrente, andando a occupare
con la sua area di impronta, tutta la proprietà dello stesso ricorrente, mentre con il PRG aveva un andamento alquanto rettilineo che secava la proprietà Lettini.
– Gli interventi oggetto del Permesso di Costruire n. 35 del 2 aprile 2004 corrispondenti alle ville nn. 3,5 e 8, interessati dalla modifica del tracciato stradale sono stati del tutto completati e in taluni casi risultano già abitati.
– Il tracciato viario modificato dalla nuova conformazione urbanistica è di fatto già definito e conformato secondo gli allineamenti che erano di PRG. Infatti, la sezione stradale è già esistente, anche nel tratto oggetto di variazione di tracciato da PRG a PUG ; è già definita e completa sia in termini di sezione stradale sia in termini di servizi ed urbanizzazioni.
– Su detta strada si rileva sia la completa pavimentazione, sia la presenza di pali della luce, così come sono presenti anche i marciapiedi ed i tombini infrastrutturali, come anche i quadri degli impianti di urbanizzazione, a riprova della quasi completa definizione del nastro stradale nell’assetto omologo alla previsione di PRG.
– L’eventuale modifica dell’andamento della via Corato, andrebbe ad incidere non solo sulle ville realizzate dal ricorrente, ma andrebbe ad incidere anche sulle recinzioni, sulle reti infrastrutturali, ed in particolare sulla rete della pubblica illuminazione e relative armature stradali e sui marciapiedi già realizzati con relative aiuole.
– Peraltro la previsione del PUG non determina alcun allargamento della sede stradale, ma solo una modifica del tracciato con un lieve “spanciamento” che produce l’effetto di evitare alcune aree prima interessate dall’intervento che verrebbero ora da esso risparmiate (aree, peraltro – come chiarisce il verificatore – già cedute dai precedenti proprietari proprio per far passare tale strada. Infatti, le visure catastali effettuate su dette particelle rilevano che tali particelle sono state cedute con atto pubblico di cessione di diritti reali a titolo gratuito a favore del Comune di Trani).
A detta del verificatore, per ciò, “risulta evidente come la previsione incida negativamente sull’assetto viario già definito e comunque la possibilità di localizzare tale previsione su altri terreni è assolutamente possibile per il semplice fatto che l’assetto viario esistente è già completo, non
incide negativamente sugli edifici del ricorrente, è rispettoso degli allineamenti già delineatisi con le precedenti edificazioni, non incide su alcun elemento strutturale o meritevole di attenzione o tutela da parte del PUG e, pertanto, la sua attuale posizione rispetta tanto le esigenze dei privati, quanto quelle dell’ente pubblico con riferimento alle urbanizzazioni esistenti, quanto quelle del PUG in ordine alla sezione stradale prevista (ed esistente).”
La verificazione si segnala per coerenza, puntualità ed esaustività e non vi è ragione alcuna, pertanto, di disattenderne le risultanze che le parti non hanno in alcun modo contestato.
A fronte di tali risultati dell’istruttoria il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso atteso che la scelta di traslare l’andamento della via Corato si evidenzia del tutto irragionevole.
Infatti, a fronte di una serie di ragioni che militano a favore del mantenimento del percorso individuato nel PRG, rappresentate in particolare:
– dalla già avvenuta realizzazione del tratto stradale;
– dalla già avvenuta realizzazione delle opere infrastrutturali (illuminazione pubblica, marciapiedi, tombini e aiuole tutti già realizzati);
– dalla già avvenuta realizzazione di tre villette con relative recinzioni, i cui giardini la nuova sede stradale andrebbe ad occupare;
– dalla riduzione delle distanze tra edifici già costruiti e sede stradale, con conseguente maggiore pericolo per l’incolumità pubblica;
– dalla già avvenuta cessione a titolo gratuito delle aree su cui insiste l’attuale tracciato, con evidente risparmio per la finanza dell’ente locale che non sarebbe costretto ad espropriare la proprietà del ricorrente;
nessuna ragione depone a favore – e per ciò giustifica – lo spostamento della sede stradale che comporterebbe evidenti maggiori oneri finanziari di realizzazione non bilanciati da alcun beneficio.
Ciò che il Collegio rileva, in altri termini, è l’assenza di qualsivoglia ragione che possa giustificare la scelta del comune, pur discrezionale e insindacabile nel merito, ma tuttavia sottoposta al vaglio di ragionevolezza, nel caso di specie non superato.
Il ricorso va per ciò accolto con conseguente annullamento del PUG impugnato in parte qua, cioè limitatamente alla modifica della sede stradale della v. Corato di Trani.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese vengono compensate ad eccezione di quelle di verificazione che vengono poste a carico della Regione e del Comune di Trani in solido (atteso che sono state funzionali alla delibazione del motivo di ricorso su cui gli enti costituiti sono rimasti soccombenti) e vengono liquidate in questa sede, con contestuale provvedimento, da qualificarsi come decreto di liquidazione.
Ritiene il Collegio di confermare la somma già liquidata in via provvisoria con la sentenza parziale non definitiva, pari ad Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla parzialmente, per come specificato in parte motiva, il PUG del Comune di Trani approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31.3.2009, previa adozione della deliberazione n. 184 del 17.2.2009 della G.R. Pugliese.
Spese integralmente compensate ad eccezione di quelle di verificazione.
Tali spese, liquidate a titolo definitivo nella complessiva somma di € 1.500,00, da cui vanno detratti eventuali acconti già erogati, vengono poste a carico esclusivo della Regione Puglia e del Comune di Trani in solido.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)