1. Processo amministrativo – Contratti pubblici – Ricorso  – Impugnazione esclusione dalla gara –  Omessa impugnazione dell’aggiudicazione sopravvenuta –   Improcedibilità 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione di ordine generale – Moralità  professionale –  Condanna per turbata libertà  degli incanti (art. 353 c.p.) – Esclusione dalla gara – Legittimità   – Fattispecie 


3. Risarcimento del danno – Domanda risarcitoria – Enunciazione generica –  Inammissibilità  

4. Processo amministrativo – Ricorso –  Improcedibilità   – Principio di soccombenza virtuale – Esame di merito del ricorso – Possibilità  

1. E’ improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso l’esclusione di una costituenda associazione temporanea di imprese dalla gara qualora il provvedimento di aggiudicazione non abbia formato oggetto di autonoma e specifica impugnazione, nessun vantaggio potendo derivare ai ricorrenti dall’annullamento degli atti impugnati in presenza dell’intervenuto consolidamento del provvedimento conclusivo della procedura.


2. La stazione appaltante, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità  di cui godeva alla stregua delle disposizioni di legge vigenti all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato (2007), ha provveduto legittimamente all’esclusione dalla gara della costituenda associazione temporanea di imprese in considerazione della specifica connotazione della condotta delittuosa (art. 353 cod. pen. “turbata libertà  degli incanti”) per la quale il presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio concorrente era stato condannato, sia pure con decreto non irrevocabile.


3. E’ inammissibile la domanda di risarcimento dei danni  che sarebbero derivati dall’esclusione da una gara, qualora tale domanda sia stata soltanto genericamente enunciata.


4. Nonostante la dichiarazione di improcedibilità  del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, il G.A. può accertare egualmente la legittimità  del provvedimento impugnato ai fini della ripartizione delle spese di giudizio (in applicazione del principio della  cd. soccombenza virtuale).

N. 00550/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2008, proposto da: 
Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro e da Corap s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio e Federico Massa, con domicilio eletto in Bari, via Vito Nicola De Nicolò n. 7, presso lo studio del primo; 

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Domenico Carbonara, con domicilio eletto in Bari, Palazzo Ateneo, p.za Umberto I n. 1, presso gli uffici della propria Avvocatura; 

per l’annullamento
del provvedimento con cui l’Università  degli Studi di Bari ha disposto l’esclusione delle ditte ricorrenti, partecipanti in costituenda A.T.I., dalla gara per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo edificio destinato ad ospitare i dipartimenti biologici presso il Campus universitario;
del verbale di gara relativo alla seduta del 6.12.2007;
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato ed in particolare, laddove nel frattempo intervenuti, di tutti i verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione e del contratto;
nonchè per il risarcimento del danno ingiustamente subito dalle ricorrenti per effetto dell’esclusione illegittima;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Corrado Allegretta;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 l’avv. Gaetano Prudente;
 

Con atto notificato il 21 dicembre 2007 e depositato il 4 gennaio 2008, le ricorrenti hanno impugnato chiedendone l’annullamento, gli atti e provvedimenti in epigrafe indicati con i quali l’associazione temporanea d’imprese tra loro costituenda era stata esclusa dalla gara, bandita dall’Università  degli Studi di Bari in data 15 ottobre 2007, per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo edificio destinato ad ospitare i dipartimenti biologici presso il Campus universitario.
A tanto la commissione di gara si era determinata in considerazione della gravità  del reato, non precisato nella prescritta dichiarazione prodotta ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 163 del 2006, per il quale il sig. Massimo Trebbi, presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio concorrente, era stato condannato con decreto penale emesso dal Tribunale di Lucca e notificatogli in data 12.5.2007, avverso il quale risultava essere stata proposta opposizione.
Gli interessati hanno dedotto violazione del citato art. 38, comma 1, lett. e), ed eccesso di potere per illogicità  manifesta, irragionevolezza, carenza di istruttoria e sviamento, tenuto conto che il decreto penale di condanna in questione, non solo non era divenuto irrevocabile, ma era destinato, in ragione della proposta opposizione, ad essere revocato a norma dell’art. 464, comma 3, c.p.p..
Di qui, si sostiene, l’illegittimità  di tutti i successivi atti di gara.
I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il ristoro in forma specifica, ed in subordine per equivalente, dei danni di tipo economico finanziario e di immagine ricevuti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha controdedotto puntualmente concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A seguito dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 1628 del 26 ottobre 2011, la causa è stata chiamata all’udienza del 25 gennaio 2012, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservato di decidere.
Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
In realtà , dopo la sostanziale rinuncia alla domanda cautelare, di cui nella camera di consiglio del 23 gennaio 2008 è stato chiesto l’abbinamento alla trattazione della causa nel merito, il ricorso non è stato in alcun modo coltivato.
Risulta in atti, peraltro, che dell’avvenuta aggiudicazione della gara in questione, deliberata dalla commissione giudicatrice nella seduta del 27 dicembre 2007, fu data comunicazione al ricorrente Consorzio con nota n. 4262 del 16 gennaio 2008 e dallo stesso ricevuta in data 22 gennaio 2008. Il prescritto avviso di appalto aggiudicato, inoltre, risulta inviato per la pubblicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sia su quella dell’Unione Europea.
Il provvedimento di aggiudicazione (che alla data del 21.12.2007 di notificazione del ricorso non era stato ancora adottato), tuttavia, non consta abbia formato oggetto di autonoma e specifica impugnazione, cosicchè, secondo orientamento giurisprudenziale consolidatosi al riguardo e considerata l’evidente inammissibilità  della domanda risarcitoria, rimasta allo stato di generica enunciazione, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nessun vantaggio potendo derivare ai deducenti dall’annullamento degli atti impugnati, in presenza dell’intervenuto consolidamento del provvedimento conclusivo della procedura.
Le spese di giudizio, vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo, per il principio della soccombenza virtuale. Invero, la stazione appaltante, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità  di cui godeva alla stregua delle allora vigenti disposizioni di legge, ha provveduto legittimamente in considerazione della specifica connotazione della condotta delittuosa (art. 353 cod. pen. “turbata libertà  degli incanti”) per la quale il presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio concorrente era stato condannato, sia pure con decreto non irrevocabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro e la Corap s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio nella misura di € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge, in favore dell’Università  degli Studi di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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