Procedimento amministrativo – Abilitazione professione avvocato – Prova scritta – Valutazione – Voto numerico – Sufficienza – Condizione

Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità  delle prove scritte, non ammettendo il candidato alla prova orale, devono ritenersi adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base a criteri predeterminati. Infatti, la valutazione mediante attribuzione del voto a seguito della lettura degli elaborati rappresenta un’attività   unitaria, non frazionabile in fasi che possano essere oggetto di formalizzazione distinta, che risponde al criterio di cui all’art. 97 Cost..

N. 00539/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2007, proposto da: 
D’Innella Edoardo (29/03/1980), rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto in Bari, via Cairoli 125, presso l’avv. A. Esposito; 
contro
Ministero della Giustizia; Commissione per gli esami di avvocato presso il Ministero della Giustizia – Sessione 2006; Sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari – Sessione 2006; Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Venezia – Sessione 2006; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici indicati nel verbale del 28 Febbraio 2007 della IX Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Venezia, sessione 2006, per la correzione degli elaborati provenienti dalla Corte di Appello di Bari, nonchè del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del verbale di adunanza del 13 Gennaio 2007 nel quale sono indicati i criteri generali di valutazione che la Commissione ha fissato;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per gli esami di avvocato presso il Ministero della Giustizia – Sessione 2006 e delle Sottocommissioni per gli esami di avvocato presso le Corti d’Appello di Bari e di Venezia – Sessione 2006;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Corrado Allegretta;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 l’avv. dello Stato Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 27 luglio 2007, il ricorrente ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con i quali è stato escluso dalle prove orali degli esami di avvocato, sessione 2006.
Ha dedotto contro di essi le seguenti censure:
A) violazione del giusto procedimento; violazione degli artt. 3 e 12 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 12 D.P.R. n. 487/94; carenza di motivazione; violazione dell’art. 97 Cost.; irrazionalità  ed illogicità : la motivazione del giudizio apposta sugli elaborati del ricorrente è stata espressa esclusivamente in forma numerica e come tale sarebbe inidoneo a chiarire le ragioni poste a base del giudizio negativo;
B) eccesso di potere sotto ulteriori profili; irrazionalità  ed illogicità  manifeste, come da parere pro veritate depositato;
C) violazione degli artt. 21 e 22 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e degli artt. 17 bis e 34 del R.D. 22.1.1934 n. 37, non essendo possibile, nella specie, conoscere le valutazioni espresse dai singoli commissari; non risultando dal verbale della seduta del 28 febbraio 2007, peraltro sottoscritto solo dal presidente e dal segretario della commissione, l’orario di inizio e chiusura dei lavori.
Ha chiesto, in conclusione, che il Tribunale annulli gli atti e provvedimenti impugnati, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia respinto.
Nella camera di consiglio del 31 luglio 2007 e, di nuovo, in quella del 24 ottobre 2007,
con ordinanze n. 742 e n. 906, la domanda incidentale di sospensione avanzata contestualmente al ricorso è stata respinta.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012, nella quale, sentito l’avvocato dello Stato presente, il Collegio si è riservato di decidere.
Il ricorso è infondato, alla stregua di quella ormai consolidata giurisprudenza, già  seguita da questo Tribunale, secondo la quale anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità  delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il candidato agli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato devono ritenersi adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità  di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Siffatti voti esprimono un metodo di valutazione rispondente al criterio di cui all’articolo 97 Cost. e rappresentano la compiuta esternazione dell’unica attività , non altrimenti segmentabile in fasi in qualche modo formalizzabili, di verifica dell’idoneità  del candidato a seguito della lettura dei suoi elaborati, demandata alla commissione esaminatrice.
Giurisprudenza questa considerata “diritto vivente” dalla Corte costituzionale, la quale, con le sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 e 8 giugno 2011, n. 175, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 22, nono comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, poi sostituito dall’art. 1 bis, del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, nonchè degli articoli 17 bis, 22, 23 e 24, primo comma del R.D. 22.1.1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di giustificare o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d’esame per l’abilitazione alla professione forense.
Nel caso in esame la commissione esaminatrice, peraltro, pur non essendovi obbligata, ha chiarito con adeguata motivazione il giudizio negativo espresso con il voto; giudizio che, comunque, appare congruo, non manifestamente illogico, nè incoerenti rispetto a quanto è dato evincere dall’elaborato di cui si tratta.
Tanto esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure, peraltro inammissibili ed infondate, che investono il merito della valutazione tecnica della commissione ovvero la forma da essa assunta.
Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente D’Innella Edoardo al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, che si liquidano nella somma di € 2000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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