1. Contratti pubblici – Esecuzione –  Revisione prezzi – Obbligo di concludere il procedimento –  Omessa approvazione revisione definitiva – Conseguenze


2. Contratti pubblici – Esecuzione – Revisione prezzi – Liquidità  ed esigibilità  del credito – Conseguenze 

1. La Regione ha l’obbligo di concludere il procedimento di cui all’art. 51, 6° comma della L.R. Puglia n. 27 del 1985 (applicabile ratione temporis) per l’approvazione della revisione dei prezzi relativi ai lavori pubblici eseguiti dalla società  appaltatrice (nella specie, a fronte dell’istanza avanzata dalla società  ricorrente di quantificazione della revisione del corrispettivo, la Regione non ha provveduto sulla richiesta, come per legge. Atteso l’obbligo previsto dalla legge regionale n. 27 del 1985, il Collegio ha condannato la Regione a provvedere sulla richiesta di approvazione degli elaborati definitivi revisionali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia giurisdizionale).


2. In mancanza del provvedimento regionale espresso di approvazione degli elaborati revisionali definitivi, dev’essere rigettata la domanda proposta in giudizio dalla società  appaltatrice per il pagamento del compenso revisionale (in relazione alla differenza tra l’importo determinato dal direttore dei lavori e l’importo accantonato in progetto), stante il difetto di liquidità  ed esigibilità  del credito avanzato nei confronti della stazione appaltante.

N. 00559/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01397/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2011, proposto da SIBA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Monaco, Alessandra Berra e Patrizia Dibari, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Dante Alighieri, 228; 

contro
Regione Puglia, non costituita; 

nei confronti di
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Mancino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via M. Amoruso, 5; 

per l’accertamento
dell’obbligo della Regione Puglia di concludere il procedimento, ai sensi dell’art. 51 della legge regionale n. 27 del 1985, per l’approvazione della revisione prezzi relativa ai lavori di ampliamento e potenziamento dell’impianto di depurazione nell’abitato di Altamura, eseguiti dalla società  ricorrente sulla base del contratto stipulato in data 9 settembre 1993 ed ultimati in data 10 dicembre 1996;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Ezio Monaco per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La SIBA s.p.a. espone di aver stipulato con Acquedotto Pugliese, in data 9 settembre 1993, il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di ampliamento e potenziamento dell’impianto di depurazione nell’abitato di Altamura, all’importo netto di lire 3.029.322.624, e di aver concluso i lavori in data 10 dicembre 1996.
Nel certificato del 17 luglio 2001, la commissione di collaudo ha dato atto che l’importo netto revisionale per i lavori contabilizzati, come determinato dal direttore dei lavori, era pari a lire 904.233.096 (ed eccedeva l’accantonamento di progetto).
Con il ricorso in esame, la SIBA s.p.a. lamenta che la Regione Puglia, sebbene ripetutamente diffidata, non ha provveduto sull’istanza di quantificazione della revisione del corrispettivo, ai sensi dell’art. 51, sesto comma, della legge regionale n. 27 del 1985 (applicabile ratione temporis all’appalto controverso), in base al quale “Qualora il compenso revisionale definitivo ecceda l’importo accantonato in progetto per revisione dei prezzi, per le opere ammesse a finanziamento regionale, gli elaborati revisionali definitivi sono approvati con decreto dell’Assessore regionale ai LL.PP., previo parere del servizio tecnico dell’Assessorato nel caso di opere eseguite direttamente dalla Regione, ovvero del Coordinatore del Genio civile competente, negli altri casi”.
La ricorrente allega altresì la sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5550 del 23 aprile 2005, con la quale è stata respinta la domanda proposta nei confronti di Acquedotto Pugliese s.p.a. per il pagamento del compenso revisionale, in relazione alla differenza tra l’importo determinato dal direttore dei lavori e l’importo accantonato in progetto, proprio a causa della mancanza del provvedimento regionale di approvazione ai sensi dell’art. 51 della legge n. 27 del 1985.
2. Si è costituita Acquedotto Pugliese s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione Puglia, ritualmente intimata, non si è costituita.
Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2012 la causa è passata in decisione.
3. Il ricorso merita accoglimento.
E’ infatti incontestato che la Regione Puglia non si è pronunciata sull’istanza avanzata dalla SIBA s.p.a. (da ultimo, con atto di significazione e diffida del 9 luglio 2010) e che, viceversa, a tanto è obbligata ai sensi del citato art. 51, sesto comma, della legge regionale n. 27 del 1985.
Per completezza, va aggiunto che la pretesa della società  ricorrente non trova ostacolo nel giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5550 del 23 aprile 2005, poichè in quella sede il giudice ordinario si è limitato a rilevare il difetto di liquidità  ed esigibilità  del credito azionato nei confronti della stazione appaltante, nell’assenza del provvedimento regionale espresso di approvazione degli elaborati revisionali definitivi.
4. In conclusione, il ricorso è accolto, con condanna della Regione Puglia al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo. Può viceversa disporsi la compensazione nei confronti di Acquedotto Pugliese s.p.a., cui non è imputabile l’inerzia fin qui maturata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– accerta l’obbligo della Regione Puglia di concludere il procedimento di cui all’art. 51, sesto comma, della legge regionale n. 27 del 1985 e, per l’effetto, condanna la Regione Puglia a provvedere sulla richiesta di approvazione degli elaborati revisionali definitivi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia;
– condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore di SIBA s.p.a., nella misura di euro 2.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge);
– compensa le spese nei confronti di Acquedotto Pugliese s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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