Giustizia e processo – Giurisdizione del G.A. – Decurtazione dei punti dalla patente e assoggettamento a nuovo esame di idoneità  tecnica – Non sussiste
 

Sono attratte nella giurisdizione del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme sulla circolazione stradale, sia le controversie aventi ad oggetto la decurtazione dei punti della patente, ivi comprese anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio od alla mancata od intempestiva comunicazione della decurtazione stessa, sia le controversie concernenti il provvedimento vincolato di assoggettamento a nuovo esame di idoneità  tecnica, adottato a seguito della perdita totale del punteggio ai sensi dell’art. 126 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (nella specie, il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso il provvedimento che accertava l’esaurimento dei 20 punti della patente, con conseguente necessità  per il ricorrente di sottoporsi a nuovo esame di guida). 

N. 00522/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2011, proposto da: 
Leano Terrafino, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto De Lorenzis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via G. Bonazzi, n. 65; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri – Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia, Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“della nota n. 633/INC del 16 settembre 2011 dell’Ufficio Provinciale di Bari, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Bari, notificata al ricorrente in data 12 ottobre 2011, e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o conseguenziali, e, in particolare della comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 31 luglio 2008, “dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito alla S.V.” e il “conseguente provvedimento di revisione della patente di guida (n. 000798 del 30 settembre 2008) emanato ai sensi del comma 6 del citato art. 126 – bis e dell’articolo 128 del d. Ivo 285/92 e notificato il 11/10/2008, in uno alle singole comunicazioni relative ad ogni variazione di punteggio di cui al co. III dell’art. 126 bis del Codice della Strada, questi ultimi mai notificati al ricorrente. Con il medesimo provvedimento veniva disposta la sospensione, a tempo indeterminato, del titolo di guida del sig. TERRAFINO Leano.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 1892 del 15 dicembre 2011 e la documentazione conseguentemente depositata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Roberto De Lorenzis; nessuno è comparso per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 11 novembre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 16 novembre 2011, il sig. Leano Terrafino ha chiesto l’annullamento: della nota n. 633/INC del 16 settembre 2011 dell’Ufficio Provinciale di Bari, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Bari, notificata ad esso ricorrente in data 12 ottobre 2011, e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o conseguenziali, e, in particolare, della comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 31 luglio 2008, “dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito alla S.V.” e il “conseguente provvedimento di revisione della patente di guida (n. 000798 del 30 settembre 2008) emanato ai sensi del comma 6 del citato art. 126 – bis e dell’articolo 128 del d.lgs. n. 285 del 1992 e notificato l’11 ottobre 2008, in uno alle singole comunicazioni relative ad ogni variazione di punteggio di cui al comma III dell’art. 126 bis del Codice della Strada – questi ultimi asseritamente mai notificati ad esso ricorrente – e con il quale veniva disposta la sospensione, a tempo indeterminato, del suo titolo di guida;
VISTA l’ordinanza istruttoria n. 1892 del 15 dicembre 2011 con la quale questa Sezione, ritenuto che ai fini del decidere occorresse acquisire il provvedimento di revisione della patente di guida n. 0000798 del 30 settembre 2008, adottato ai sensi degli artt. 126 bis e 128 del d.lgs. n. 285 del 1992 nei confronti del ricorrente, menzionato nel provvedimento impugnato, nonchè una relazione illustrativa sulla fattispecie per cui è causa in relazione ai motivi di gravame ed in particolare in merito alla doglianza concernente la mancata comunicazione delle specifiche decurtazioni di punteggio per un totale complessivo di venti punti, ha ordinato al Ministero dello Sviluppo, Infrastrutture e dei Trasporti (già  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) Dipartimento dei Trasporti Terrestri- Ufficio Provinciale di Bari, di adempiere all’incombente istruttorio mediante deposito della documentazione sopra specificata presso la Segreteria di questa Sezione entro 30 giorni dalla ricezione della ordinanza stessa; che con la medesima ordinanza la trattazione della causa è stata rinviata, per il prosieguo, alla camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012;
VISTA la documentazione conseguentemente depositata dall’Amministrazione resistente, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ed in particolare il provvedimento di revisione della patente di guida n. 0000798 del 30 settembre 2008 adottato nei confronti del ricorrente;
CONSIDERATO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione, sollevata da parte resistente nella relazione prot. n. 2361 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri – Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia, Bari, depositata in data 15 febbraio 2012, di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
CONSIDERATO:
– che il provvedimento di revisione della patente di guida n. 798/INC del 30 settembre 2008, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce atto presupposto e non consequenziale del provvedimento impugnato, nota n. 633/INC del 16 settembre 2011 dell’Ufficio Provinciale di Bari, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Bari, notificatogli in data 12 ottobre 2011;
– che il suddetto provvedimento presupposto risulta adottato nei confronti del sig. Terrafino ai sensi dell’art. 126 bis del d.lgs. n. 285 del 1992 che, al comma 6, espressamente richiamato nel suddetto provvedimento di revisione della patente di guida recita: “Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità  tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento”;
RITENUTO di aderire all’orientamento giurisprudenziale prevalente della Corte di Cassazione, peraltro condiviso anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, alla luce del quale la decurtazione dei punti della patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale e il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio od alla mancata od intempestiva comunicazione della decurtazione stessa, deve ricondursi, ai sensi degli artt. 204-bis e 205 del d.lgs. n. 285 del 1992, alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace), nella quale deve ritenersi rientrare anche la cognizione sul provvedimento vincolato di assoggettamento a nuovo esame di idoneità  tecnica, consequenziale alla perdita totale del punteggio ai sensi del primo periodo del comma 6 dell’art. 126-bis del citato decreto legislativo (cfr. Consiglio Stato, Sezione IV, 17 dicembre 2010, n. 5796, T.A.R. Lazio, Latina, Sezione I, 14 febbraio 2011, n. 141 T.A.R. Liguria Genova, Sezione II, 3 marzo 2011, n. 360 e Cassazione Civile, Sezioni Unite, 23 aprile 2010, n. 9691);
RITENUTA, pertanto, l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, sollevata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fondata e meritevole di essere accolta;
RITENUTO, conseguentemente, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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