1. Giurisdizione – Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Distinzione tra potere vincolato e potere discrezionale – Riparto giurisdizione
2. Giurisdizione – Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Distinzione tra fase procedimentale e fase esecutiva – Riparto  giurisdizione

1. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario, da quelle in cui la legge attribuisce invece all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo.
2. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità  o per il suo contrasto con il pubblico interesse, è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. ex multis Consiglio Stato, Sezione IV, 28 marzo 2011, n. 1875).

N. 00518/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01651/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2005, proposto da: 
Ditta Russi Matteo Pio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Scattarelli e Tullia Scattarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 37; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ugo Carletti e Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; 

per l’annullamento
“della Determinazione del Dirigente di Settore Ispettorato Provinciale Agricoltura di Foggia n. 135 del 22/06/2005, comunicata alla ricorrente il 02/07/2005, avente ad oggetto: “Recupero somma liquidata a favore di Russi Matteo Pio a titolo di aiuto agli investimenti in agricoltura POP/Puglia 1994/99 – Misura 4.1.8. “Allevamenti ovicaprini”, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguenziale comunque connesso anche se non conosciuto, ed, in ogni caso, di ogni atto richiamato nella suddetta determinazione che risulti lesivo della posizione del ricorrente, ivi compresi i verbali di sopralluogo e la contabilizzazione in riduzione dei contributi già  corrisposti, arbitrariamente apportata in assoluta carenza di giusta e adeguata motivazione ed in relazione ai quali di formula espressa riserva di presentazione di motivi aggiunti, trattandosi di documentazione acquisita soltanto in parte ed in data 14/09/2005, dall’IPA di Foggia, a seguito di espressa richiesta degli esponenti difensori, nonchè
per l’accertamento del diritto del ricorrente
a ritenere il finanziamento nella misura riconosciuta con l’originaria verifica finale e con la determinazione del Dirigente IPA di Foggia n. 301 del 3/12/2001, atto conclusivo del procedimento.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Tullia Scattarelli e l’avv. Marco Ugo Carletti, quest’ultimo presente nelle preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto la Ditta Russi Matteo Pio di avere richiesto un finanziamento per interventi nella propria azienda di allevamento ovicaprino avvalendosi del POP/Puglia 1994/99 – Misura 4.1.8.; che con determinazione n. 068 del 15 novembre 1999 dell’ Ispettorato Provinciale Agricoltura (I.P.A.) di Foggia la sua iniziativa veniva ammessa al finanziamento per il 65% dell’intero importo di spese ammissibili a finanziamento di £ 252.410.000 (€ 130.358,88) e quindi per un importo pari a £ 164.048.500 (€ 84.733,27); che, con determinazione n. 083 del 25 luglio 2000, l’I.P.A. di Foggia aveva disposto nei suoi confronti la corresponsione dell’importo di € 38.129,97 e con successiva determinazione n. 301 del 3 dicembre 2001 la somma di € 41.438,73, quale saldo del contributo complessivamente concesso, anche se ridotto a £ 79.568,70, con una decurtazione di € 5.164,00.
Riferisce che la determinazione da ultima menzionata era stata adottata previa verifica della regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori e della loro conformità  al progetto e varianti non sostanziali da parte del funzionario designato dall’I.P.A. per il controllo.
Aggiunge che, nonostante l’adozione della deliberazione conclusiva del procedimento e l’erogazione a saldo del finanziamento concesso, l’amministrazione aveva dato corso ad un ulteriore procedimento di verifica a seguito del quale con nota del 2 gennaio 2004 veniva comunicato ad essa ditta ricorrente di aver ricontabilizzato, in riduzione, il finanziamento già  corrisposto da oltre due anni e che non risultando in atti gli originali delle fatture, in mancanza di loro consegna sarebbe stata intrapresa una azione di recupero nei suoi confronti della somma già  erogata; riferisce infine che, con determinazione n. 135 del 22 giugno 2005, l’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Foggia aveva disposto la revoca del contributo stesso.
La Ditta Russi Matteo Pio ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 14 ottobre 2005 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 10 novembre 2005, con il quale ha chiesto l’annullamento della suddetta determinazione dirigenziale dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Foggia n. 135 del 22 giugno 2005, comunicata ad essa ricorrente il 2 luglio 2005, avente ad oggetto: “Recupero somma liquidata a favore di Russi Matteo Pio a titolo di aiuto agli investimenti in agricoltura POP/Puglia 1994/99 – Misura 4.1.8. “Allevamenti ovicaprini”; ha chiesto altresì l’annullamento di ogni atto richiamato nella suddetta determinazione che risulti lesivo della posizione di esso ricorrente, ivi compresi i verbali di sopralluogo e la contabilizzazione in riduzione dei contributi già  corrisposti, in relazione ai quali ha formulato espressa riserva di presentazione di motivi aggiunti, trattandosi di documentazione acquisita soltanto in parte ed in data 14 settembre 2005, dall’IPA di Foggia; ha chiesto infine l’accertamento del diritto di essa ditta a ritenere il finanziamento nella misura riconosciuta con l’originaria verifica finale e con la determinazione dirigenziale dell’I.P.A. di Foggia n. 301 del 3 dicembre 2001, atto conclusivo del relativo procedimento.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
I) violazione di legge, artt. 7, 8 e 9 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi;
II) violazione di legge, errata applicazione dell’art. 58 della legge regionale n. 3 del 1995 nonchè delle procedure tecnico-amministrative in essa richiamate POP 94/99 Sez. FEOGA, parte C, eccesso di potere – contraddittorietà ;
III) eccesso di potere, errata individuazione della situazione di fatto, eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione insufficiente ed incompleta, incomprensibilità  del contenuto del provvedimento;
IV) eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria per altra omissione, violazione di legge, art. 9 delle procedure tecnico-amministrative in essa richiamate POP 94/99 Sez. FEOGA, parte C.
Con motivi aggiunti, notificati in data 14 novembre 2005 depositati nella Segreteria del Tribunale il 29 aprile 2006 parte ricorrente, a scioglimento della riserva di cui al ricorso introduttivo, trattandosi di documentazione acquisita soltanto in parte ed in data 14 settembre 2005 dall’IPA di Foggia, ha dedotto i seguenti ulteriori motivi di illegittimità , in particolare in riferimento alla determinazione dirigenziale dell’I.P.A. di Foggia n. 24 del 6 maggio 2003 avente ad oggetto: “Nomina Commissione di controllo POP Puglia 1994/99 – Misura 4.1.8. “Allevamenti Ovicaprini” ed al verbale di sopralluogo del 10 ottobre 2003:
I) eccesso di potere, incongruenza, mancanza di presupposti, illogicità , arbitrarietà , abuso;
II) eccesso di potere, incompetenza della Commissione, composizione incompleta, contraddittorietà , arbitrarietà ;
III) eccesso di potere, difetto di motivazione, errata valutazione dei presupposti di fatto, elusione dell’obbligo della verifica in contraddittorio, violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 15 del 2005 e dei principi in materia di revoca degli atti, violazione del principio dell’affidamento; il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno da quantificarsi quanto meno nella misura dello stesso importo finanziato.
Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo e deducendo comunque l’infondatezza del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Parte ricorrente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 9 febbraio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla Regione Puglia.
La Regione Puglia sostiene che nella fattispecie oggetto di gravame sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la controversia sarebbe attinente alla fase esecutiva alla concessione del beneficio; il provvedimento di revoca impugnato sarebbe stato adottato per fattori sopravvenuti alla concessione del beneficio stesso.
L’eccezione è fondata.
Il Collegio, aderendo alla prevalente giurisprudenza amministrativa, ritiene che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo debba essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione; inoltre la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità  o per il suo contrasto con il pubblico interesse, è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. ex multis Consiglio Stato, Sezione IV, 28 marzo 2011, n. 1875).
Passando alla fattispecie oggetto di gravame, devesi rilevare che la presente controversia attiene alla fase di attuazione del rapporto; la posizione del privato è pertanto di diritto soggettivo perfetto e, come tale, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, alla luce anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. Cassazione Civile , Sezioni Unite, 23 marzo 2009, n. 6960).
Quanto sopra emerge dall’analisi del provvedimento impugnato e dal bando per la presentazione delle domande di concessione del contributo per cui è causa.
La determinazione dirigenziale impugnata n. 135 del 22 giugno 2005 dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Foggia di revoca del provvedimento di concessione del contributo di cui alla determinazione n. 068 del 15 novembre 1999 del citato I.P.A., non è stata infatti adottata per vizi di legittimità  o per il contrasto con il pubblico interesse del provvedimento di concessione, ma, come espressamente indicato nella determinazione oggetto di gravame nel terzo “EVIDENZIATO” della stessa, a seguito di verifiche effettuate dalla Commissione di controllo POP Puglia 1994/99 – Misura 4.1.8. “Allevamenti ovicaprini” nominata con determinazione dirigenziale dell’I.P.A. di Foggia n. 24 del 6 maggio 2003, depositata in giudizio dallo stesso ricorrente, “in ottemperanza a quanto disposto dal bando – pubblicato nel BURP n. 50 del 02/06/1998, allegato alla D.G.R. del 20/05/98, n. 1581, par. 10, c.2^ -,¦”.
Il richiamato art. 10 del bando disciplina gli “Accertamenti di regolare esecuzione delle opere e relativa documentazione” e l’art. 12 prevede la revoca dei contributi di cui trattasi “Qualora i beneficiari risultassero inadempienti” non solo “anche ad una delle prescrizioni ed obblighi previsti nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche ed amministrative di attuazione del P.O.P., parte FEOGA”, ma anche alle prescrizioni ed obblighi previsti “nelle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia,¦”.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
La riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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