Edilizia e urbanistica – Piano di zona – Permesso di costruire in variante – Modifica viabilità  e indice di fabbricabilità  del Piano di zona – Integra  variante urbanistica – Conseguenze

La variante edilizia in corso d’opera (nella specie, comportante anche la rotazione di 180° del corpo di fabbrica) di un edificio inserito in un piano di zona, che di fatto incida sulla viabilità , sulla distribuzione delle destinazioni della zona pubblica del piano di zona e modifichi l’indice di fabbricabilità  del piano medesimo, integra una vera e propria variante urbanistica al PDZ:  la stessa è pertanto illegittima per violazione delle norme  contenute negli artt. 4 (elementi costitutivi del piano di zona) e 8, co. 6° (procedimento di approvazione della variante urbanistica),  della legge 18 aprile 1962 n. 167.
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Vedi Cons. St., sez. IV, ric. n. 7883 – 2012; sentenza 3 novembre 2015, n. 5002 – 2015
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N. 00525/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01929/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Madaga S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Caruso e Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, piazza Garibaldi n. 63; 

contro
Comune di Foggia; 

nei confronti di
Consorzio Unitario Coop. Casa, rappresentato e difeso dall’avv. Gilberto Mercuri, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

per l’annullamento
– della determinazione n. 713 del 19.8.2010, in pubblicazione dal 20.8.2010 al 3.9.2010, a firma del Dirigente Ufficio Speciale di Piano del Comune di Foggia, ad oggetto: “Pratica edilizia n. 85/E/2007 ex 1008/E/2007. Variante al Permesso di Costruire n. 254 dell’11.7.2008 relativo al Blocco n. 11/2 (ex sub lotto 4/3S) del comparto di Ordona Sud – Isula Via Bari dei suoli residui del P.E.E.P. di Foggia, ai sensi degli art. 10 e 22 del D.P.R. 380/2001”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, compreso, ove occorra, il verbale di seduta del 20.5.2010, non conosciuto, richiamato nella determinazione dirigenziale gravata, recante approvazione, da parte dello “Ufficio Piano”, della variante edilizia in corso d’opera richiesta da “Consorzio Unitario Coop. Casa.”
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Unitario Coop. Casa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi l’avv. Massimo F. Ingravalle, per la parte ricorrente, e l’avv. Gilberto Mercuri, per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. La società  a responsabilità  limitata Madaga (costituita per effetto della scissione parziale della Edil Sanor s.a.s.) è assegnataria di due lotti inclusi nel P.E.E.P. del Comune di Foggia (lotto 1- sublotto A5 e lotto 6 – sublotto A4, pari a una volumetria di metri cubi 7866), sui quali ha costruito una villa bifamiliare.
L’assegnataria del suolo confinante, Consorzio unitario Cooperativa Casa, ha ottenuto il permesso di costruire (n. 254 del giorno 11 luglio 2008) per una serie di villette a schiera nel blocco 11/2 (ex sublotto 4/3S).
Prima di iniziare i lavori lo stesso ha però richiesto una variante in corso d’opera (comportante una rotazione di 180° del corpo di fabbrica). Tale variante è stata approvata, come risulta dalla determinazione del Dirigente dell’Ufficio speciale di piano 19 agosto 2010 n. 713 e dal sottostante verbale di seduta dell’Ufficio di piano del 20 marzo 2010, insieme con quella successivamente richiesta (per il cambiamento della viabilità  in relazione a via M. Regina).
La società  Madaga ha allora impugnato gli anzidetti atti, con tutti quelli infraprocedimentali (poichè i nuovi edifici finirebbero per soffocare la villa bifamiliare dalla stessa realizzata), sul presupposto che l’atto impugnato non rappresenti una mera variante edilizia bensì una vera e propria variante urbanistica al piano di zona 167, chiedendone l’annullamento alla stregua delle seguenti ragioni, così rubricate:
1. violazione ed omessa applicazione dell’articolo 3 del D.M. n. 1444/1968; violazione dell’articolo 10 delle N.T.A. del piano 167 del Comune di Foggia; eccesso di potere per motivazione illogica e perplessa; carenza istruttoria;
2) violazione del principio di buon andamento della P.A. (articolo 97 della Costituzione); eccesso di potere per erroneità  e illogicità  della motivazione; carenza istruttoria e travisamento dei fatti;
3) violazione degli articoli 4 e 6 della legge 18 aprile 1962 n. 167; incompetenza relativa; eccesso di potere per carenza istruttoria;
4) eccesso di potere per illogicità  manifesta; carenza istruttoria (dedotti anche per riaffermare la legittimazione e l’interesse dell’istante).
La Sezione ha prima disposto istruttoria, con ordinanza 13 gennaio 2011 n. 61 (per acquisire una “dettagliata relazione tecnica a firma del Dirigente responsabile del Comune intimato, avente ad oggetto la disciplina urbanistica della zona interessata dal contestato intervento, con indicazione dei relativi parametri urbanistici ed edilizi vigenti”). Ha poi concesso la tutela cautelare, con ordinanza 10 marzo 2011 n. 230 per i seguenti motivi:
“Il Collegio considerato che da un pur sommario esame proprio della fase cautelare emergono profili idonei a ritenere fondato il ricorso atteso che:
– l’intervento in corso di realizzazione da parte dell’odierno controinteressato, esaminata la documentazione versata agli atti, viola le prescrizioni di cui all’art 10 delle NTA del Piano di Zona 167, quantomeno in relazione alla sporgenza del manufatto e alla fascia di rispetto di 1 metro destinata a marciapiede;
– che le variazioni apportate al Piano di Zona 167 assumono natura sostanziale;
Ritenuto che tali violazioni determinino in danno della ricorrente, grave pregiudizio in termini di veduta e complessiva fruibilità  dell’immobile di proprietà , oramai “soffocato” a causa dell’avversato intervento, come da depositata documentazione fotografica”.
La società  riferisce che, ciononostante, i lavori nel blocco 11/2 non sono mai stati interrotti.
Sono state adottate in seguito la deliberazione della Giunta municipale 9 maggio 2011 n. 54 e la deliberazione consiliare 24 giugno 2011 n. 49, recanti ambedue, quale oggetto, “Art. 34 Legge 865/1971 – Legge Regionale Puglia n. 20/2001 art. 12 – comma 3 – e art. 16 comma 10-bis – art. 7 delle norme di attuazione di piano: atto ricognitivo e di assestamento urbanistico della 167 finalizzato all’attualizzazione del documento programmatico preliminare”, che, secondo la ricorrente, pur non presentando alcuna planimetria, tenterebbe d’introdurre una variante al piano di zona 167, finalizzata a sanare la situazione verificatasi. Precauzionalmente, la Madaga ha impugnato i summenzionati atti con motivi aggiunti notificati in data 5 luglio 2011 e 8 settembre 2011.
Il Consorzio controinteressato ha ulteriormente contestato le tesi della società .
All’udienza del 13 gennaio 2012 la causa è stata riservata per la decisione.
B. Per meglio comprendere le questioni giuridiche sottese alla controversa vicenda, conviene partire dal contenuto e dagli effetti della variante al permesso di costruire.
L’originaria autorizzazione consentiva la realizzazione di quattro abitazioni, tutte affacciate su via Michelangelo Regina, con garage al pianterreno, che si sviluppava come seminterrato, e dotate, sul retro, di un giardinetto. Tale progetto corrispondeva alla tipologia 4 prevista dal piano di zona.
A seguito della modifica, come risulta dalle planimetrie allegate alla richiesta di variante del permesso, le quattro villette sono state divise in due blocchi che si fronteggiano tra loro, senza i giardinetti individuali e con i garage collocati ai lati delle case. Tale diversa dislocazione impone che il passaggio carrabile sia previsto sull’altro lato di via M. Regina, il che spiega la richiesta di prolungare tale strada, la quale, invece, nel piano di zona, si concludeva con un parcheggio (in un’area invero poi destinata ad “interesse comune” dalla variante operata dall’Ufficio di piano per il recupero delle volumetrie disperse – delibera giuntale 31 luglio 2008 n. 147 e delibera del Consiglio 2 ottobre 2008 n. 43).
La variante al permesso, proposta dal Consorzio e accettata dal Comune di Foggia, importa che il tracciato di via M. Regina continui nell’area classificata di “interesse comune”, per ricongiungersi poi, attraversando il parcheggio (che ne risulta perciò parzialmente ridimensionato), con via G. De Caro.
Tali premesse inducono il Collegio ad occuparsi più che dei profili edilizi (cui si riferisce nel ricorso il motivo 1.B) di quelli urbanistici.
B.1. Quali parametri normativi occorre innanzitutto richiamare l’articolo 4 della legge 18 aprile 1962 n. 167, per il quale “Il piano deve contenere i seguenti elementi:
a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonchè ad edifici pubblici o di culto;
b) la suddivisione in lotti delle aree, con l’indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l’ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
c) la profondità  delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità  delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future”.
A norma dell’articolo 8, sesto comma, della stessa legge, poi, “Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità  ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530”.
Alla luce delle circostanze di fatto e dei riferimenti normativi citati, è evidente la fondatezza del ricorso.
Attraverso lo strumento della variante al permesso di costruire (che dovrebbe riguardare il singolo intervento edilizio, da realizzare necessariamente nel rispetto della pianificazione urbana esistente) è stato perseguito il diverso e improprio obiettivo di apportare modificazioni allo stesso piano di zona e precisamente in relazione sia alla viabilità , sia alla distribuzione delle destinazioni della zona “pubblica”. Viene cambiata altresì la tipologia di costruzioni: essa era stata individuata in una villetta a schiera prospiciente la strada e, nel retro, con giardino. Inoltre, la tipologia 4 poneva i garage individuali al pianterreno (lievemente seminterrato), sicchè la variante comporta un diverso indice di fabbricabilità  ex art. 8 N.T.A.
Di conseguenza, gli atti gravati con l’originario ricorso vanno annullati.
B.2. Per quanto riguarda gli atti impugnati con motivi aggiunti (ovvero la deliberazione della Giunta municipale 9 maggio 2011 n. 54 e la deliberazione consiliare 24 giugno 2011 n. 49), essi vengono presentati come una mera ricognizione e un aggiornamento del piano di zona, anche se l’assenza di atti grafici allegati non consente di valutarne appieno la consistenza e il significato.
Come sottolinea la ricorrente, con il quarto motivo aggiunto, l’eventuale modifica recata dalle gravate delibere comunali “è di per sè fortemente lesiva della sfera giuridica della società  Madaga”.
In definitiva, deve ritenersi che questi atti o rappresentano realmente, in conformità  del loro nomen, una mera ricognizione dell’esistente e allora, per la parte che riguarda il blocco 11/2 e la viabilità  limitrofa, sono illegittimi perchè recepiscono una situazione scaturente da un’illegittima variante del permesso di costruire; oppure costituiscono, in una vicenda in cui si è già  registrato il fenomeno di una variante urbanistica sotto le mentite spoglie di una variante al titolo edilizio, una variante specifica mimetizzata nel contenuto di atti presentati come di mera ricognizione e di “assestamento” del piano di zona. Di tale variante specifica (di cui si potrebbe ricostruire l’origine, collegata alle esigenze e agli interessi del Consorzio Unitario Coop. Casa) non si rinvengono però le ragioni della sua adozione, perchè nulla è stato espresso nè in riferimento all’interesse pubblico sotteso nè a quello privato contrastante (quest’ultimo sicuramente noto perchè posto a base dell’azione giurisdizionale proposta dalla Madaga contro l’Amministrazione municipale e il Consorzio controinteressato), con un’azione amministrativa che in tal modo si discosta dai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, quarta Sezione, 21 agosto 2003 n. 4699).
In definitiva il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, vanno annullati la determinazione del Dirigente dell’Ufficio speciale di piano 19 agosto 2010 n. 713, il verbale di seduta dell’Ufficio di piano del 20 marzo 2010 e, per quanto di interesse, la deliberazione della Giunta municipale 9 maggio 2011 n. 54 e la deliberazione consiliare 24 giugno 2011 n. 49.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Dirigente dell’Ufficio speciale di piano 19 agosto 2010 n. 713, il verbale di seduta dell’Ufficio di piano del 20 marzo 2010 e, per quanto di interesse, la deliberazione della Giunta municipale 9 maggio 2011 n. 54 e la deliberazione consiliare 24 giugno 2011 n. 49.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento di € 2000,00, oltre oneri di legge, e il Consorzio unitario Cooperativa Casa al pagamento di € 4.000,00, oltre oneri di legge, a titolo di spese di giudizio in favore della società  a responsabilità  limitata Madaga.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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